Giurisdizione – Condizione giuridica dello straniero in Italia – Decreto di espulsione – Giurisdizione del G.O. – Sussite
Il provvedimento con cui viene disposta l’espulsione dello straniero (con divieto di rientro per 10 anni), deve essere impugnato, ai sensi dell’art. 13, comma 8 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
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Vedi Cons. di Stato, sez. III, ric. n. 5771 – 2012;
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N. 01056/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2012, proposto da:
Valmir D Aliaj, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
Prefettura di Lecco e Questura di Lecco;
per l’annullamento
del decreto del Questore di Bari del 20.01.2012 Cat. A. 11/2012/Imm. n. 01/P.S. notificato, il successivo 3.2.2012 con il quale il signor D Aliaj si è visto respingere la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto, e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore l’avv. Salvatore Basso, nessuno comparso per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe Valmir D Aliaj ha impugnato il decreto con il quale il Questore di Bari ha respinto la sua richiesta di permesso di soggiorno, in considerazione del fatto che il ricorrente sarebbe stato attinto da decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecco in data 4.9.2008, con divieto di rientro nel territorio italiano prima di dieci anni;
rilevato che a sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di omesso invio del preavviso di rigetto e della comunicazione di avvio del procedimento, la violazione degli artt. 4, 5 e 13 d.lgs. 286/98, come modificati dalla L. 129/2011, e del d.p.r. 394/99 in relazione alla Direttiva CEE 2008/115, e il difetto di istruttoria, in quanto il decreto di espulsione non è stato tradotto in lingua comprensibile al destinatario, ma solo in inglese, e l’attuale formulazione dell’art. 13 comma 14 d.lgs. 286/98 ha ridotto a cinque anni il termine massimo per il divieto di reingresso in Italia;
considerato che il ricorso deve essere respinto in quanto infondato, poichè, in primo luogo, le censure sollevate con riferimento al decreto di espulsione non possono essere fatte valere in questa sede, dovendo tale provvedimento essere ritualmente impugnato innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria competente in materia;
ritenuto, sotto altro profilo, che il ricorrente non possa far valere la modifica normativa che ha ridotto il termine del divieto di reingresso in Italia, non essendo decorsi allo stato nemmeno quattro anni dall’emissione del decreto di espulsione nei suoi confronti;
che in considerazione di tali circostanze il diniego impugnato si presentava vincolato per l’amministrazione, con conseguente infondatezza, ex art. 21 octies L. 241/90, dei vizi addotti sul piano formale con riferimento al diniego di permesso di soggiorno;
che sussistono comunque le ragioni per disporre la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)