1. E’ sufficiente a giustificare un provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale un qualsiasi comportamento ovvero atteggiamento di questi incompatibile con il suo ruolo istituzionale super partes ed in grado di compromettere il rapporto di fiducia (in ordine alla capacità dell’eletto di farsi garante del corretto funzionamento dell’organo e della sua neutralità rispetto alle istanze politiche che potrebbero alterarne l’equilibrio) intercorrente con l’Assemblea consiliare.
2. E’ sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, ha la potestà di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.
N. 01021/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01942/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2011, proposto da Liturri Donato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto in Bari, via Niccolò Pizzoli, 8;
contro
Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Lacoppola, con domicilio eletto in Bari, via Crisanzio, 80/D;
nei confronti di
Sozio Giuseppe;
Fonzo Giuseppe;
Monti Vincenzo;
Didonna Giovanni;
Cocchiarale Santino;
Antenore Massimiliano;
Decaro Gerardo;
Tripolini Antonio;
Tortelli Tommaso;
Sportelli Isabella Chiara;
Porrelli Arcangelo;
Rizzo Luigi;
Ciavarella Giuseppe;
Ciavarella Francesco;
Pignataro Domenico;
Anelli Vitangelo;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2011 in data 4.11.2011 ad oggetto “Art. 13 dello Statuto comunale – Mozione di revoca del Presidente del Consiglio comunale presentata dai consiglieri comunali Tortelli, Tripolini, Didonna, Cocchiarale, Decaro, Antenore, Monti”;
– della deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2011 in data 4.11.2011 ad oggetto “Art. 13, comma 10, dello Statuto comunale – Nomina del Presidente del Consiglio comunale a seguito di approvazione della mozione di revoca”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, l’art. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36/2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 155 del 29.12.2000, nonchè l’art. 6, VI comma del Regolamento consiliare approvato con delibere di Consiglio comunale n. 72/95 e n. 49/97;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Lorenzo Derobertis e Vito Lacoppola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Liturri Donato veniva designato quale Presidente del Consiglio comunale di Noicattaro con deliberazione del 27 giugno 2011.
Successivamente con la censurata deliberazione consiliare n. 54 del 4 novembre 2011 veniva revocato dall’incarico.
Con deliberazione n. 55 del 4 novembre 2011 il Consiglio comunale procedeva alla nomina del nuovo Presidente (Fonzo Giuseppe).
La mozione di revoca approvata con la deliberazione consiliare n. 54/2011 si fonda su quattro episodi contestati al Liturri: 1) adesione del Liturri al gruppo misto dopo essere stato eletto nelle fila della maggioranza; 2) firma da parte del Liturri (dopo essere stato eletto Presidente [elezione avvenuta in data 27 giugno 2011]) di tre volantini di critica accesa verso il Sindaco; 3) anomala convocazione, da parte del Presidente Liturri, della seduta del Consiglio comunale del 30 giugno 2011 (il consigliere Anelli veniva avvisato con un ritardo di 22 minuti rispetto a quanto previsto dall’art. 9, comma 6 del regolamento consiliare per le convocazioni d’urgenza [i.e. almeno 24 ore prima]; il consigliere Anelli nel corso della seduta del 30 giugno 2011 faceva presente tale anomalia, ma il Presidente Liturri decideva di procedere ugualmente); 4) violazione, nel corso della prima convocazione del Consiglio comunale del 30 giugno 2011, dell’art. 12 dello Statuto comunale e dell’art. 2 del regolamento consiliare che sanciscono l’obbligo di espletare nel corso della prima riunione determinati adempimenti preliminari (i.e. giuramento del Sindaco; nomina del Vice Presidente; costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti; approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo), nel caso di specie del tutto omessi dal Liturri.
Il Liturri impugna in questa sede la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Noicattaro n. 54/2011 recante approvazione della mozione di revoca del Presidente del Consiglio comunale Liturri e la deliberazione n. 55/2011 recante nomina del nuovo Presidente del Consiglio comunale.
Muove doglianze, altresì, avverso gli artt. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale e 6, comma 6 del regolamento consiliare che prevedono il potere del Consiglio comunale di revocare il Presidente (si tratta delle disposizioni applicate con l’impugnata deliberazione n. 54/2011).
Rileva che le contestazioni mosse nei suoi confronti nella gravata mozione di revoca sono ingiustificate e comunque non concretano elementi di turbativa del corretto funzionamento dell’organo presieduto; che in particolare la seduta del 30 giugno 2011 era stata convocata d’urgenza per decidere in ordine all’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF soggetta a scadenza in pari data; che in ogni caso il Consiglio comunale non deliberava sul punto, essendo sopraggiunta una comunicazione dell’ANCI di proroga del termine; che il ritardo nella comunicazione dell’avviso di convocazione della seduta al consigliere Anelli è dipeso da disfunzioni organizzative non addebitabili al Presidente del Consiglio comunale; che, per quanto concerne la contestazione relativa alla violazione – nel corso della seduta del 30 giugno 2011 – degli artt. 12 dello Statuto comunale e 2 del regolamento consiliare sugli adempimenti preliminari, la condotta tenuta dal Presidente trova giustificazione in considerazione della circostanza delle dimissioni in data antecedente (27 giugno 2011) del neoeletto Sindaco Sozio e della consequenziale inesistenza di alcun documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo da presentare al Consiglio per l’approvazione; che i volantini contestati costituiscono legittime manifestazioni del proprio pensiero politico (come lo è l’adesione al Gruppo Misto); che non vi sono stati comportamenti tali da vulnerare la propria neutralità e posizione super partesquale Presidente del Consiglio comunale.
Contesta, inoltre, gli artt. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale e 6, comma 6 del regolamento consiliare che prevedono il potere del Consiglio comunale di revocare il Presidente, nella parte in cui non indicano in modo dettagliato quali siano i gravi e concordanti motivi che possono legittimare l’adozione di un provvedimento di revoca.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, va rilevato che il potere di revoca del Presidente del Consiglio comunale è previsto espressamente dagli artt. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale e 6, comma 6 del regolamento consiliare.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1042 e Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 114) è sufficiente a legittimare un provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale un qualsiasi comportamento ovvero atteggiamento di questi incompatibile con il suo ruolo istituzionalesuper partes ed in grado di compromettere il rapporto di fiducia (in ordine alla capacità dell’eletto di farsi garante del corretto funzionamento dell’organo e della sua neutralità rispetto alle istanze politiche che potrebbero alterarne l’equilibrio) intercorrente con l’Assemblea consiliare.
Tali possono certamente qualificarsi i comportamenti assunti e le affermazioni rese dal Liturri di cui si fa menzione nella contestata deliberazione consiliare n. 54/2011.
In particolare, nel volantino del 30 giugno 2011 (a firma, tra gli altri, del Liturri quale appartenente al Gruppo Misto) vi è una esplicita presa di posizione nei confronti del Sindaco: «¦ Sindaco cosa è successo? Non pensavamo di aver tolto una poltrona già assegnata per diritto divino. Ce ne scusiamo! Se la democrazia partorisce questi errori siamo pronti a chiedere scusa a qualcuno purchè a Noicattaro sia garantita un’Amministrazione seria e composta da persone nojane che conoscono il loro territorio e vogliano davvero il bene della collettività . Riteniamo, Signor Sindaco, che lei abbia scelto un modo poco ortodosso di aprire una crisi politica che ci auguriamo riuscirà a risolvere in breve tempo ¦».
Analogamente nel volantino datato 8 luglio 2011 (a firma, tra gli altri, del Liturri quale appartenente al Gruppo Misto) ove si legge:
«¦ Il nostro Sindaco ha comunicato la sua disponibilità al ritiro delle dimissioni con conseguente azzeramento della Giunta da poco nominata.
Riteniamo tale decisione giusta e opportuna, in considerazione della necessità urgente che questo paese venga governato con onestà e fermezza da coloro che sono stati eletti per farlo.
Non capiamo, però, la sua ostinazione nel reiterare la richiesta di contemporanee dimissioni dell’attuale Presidente del Consiglio dott. Donato Liturri (consigliere di maggioranza) democraticamente eletto a scrutinio segreto nella seduta consiliare del 27 giugno scorso.
Chi vuole tutelare ad ogni costo, Signor Sindaco, a discapito degli interessi dell’intera collettività ? Forse l’autore della precedente caduta della Giunta Vanni Dipierro, ancora oggi ferocemente proiettato alla riconquista della poltrona di Presidente del Consiglio?
Perchè continua a sostenere di essere ricattato da chi, come noi, ha sempre dichiarato di non voler accettare incarichi assessorili?
Chi limita la sua libertà decisionale?
Abbiamo certezza che i falsi pretesti porteranno ad attuare un ribaltone politico: prendere dall’opposizione consiglieri che potrebbero meglio assecondare le decisioni dei suoi suggeritori occulti, attuando così una grave violazione delle scelte fatte da tutti i cittadini nelle elezioni del 15 e 16 maggio.
Signor Sindaco, il suo attendismo rischia di danneggiare il nostro paese!
La invitiamo a prendere consapevolezza di quanto sta accadendo affinchè lei, e nessun altro, possa prendere l’unica decisione giusta e saggia: ritiri le sue dimissioni governi con la sua maggioranza nel superiore interesse della collettività . ¦».
Infine, nell’ultimo volantino (senza data, ma sicuramente successivo al 27 giugno 2011, ed a firma del Gruppo Misto di cui fa parte il Liturri) vengono utilizzate nei confronti del Sindaco espressioni come “ciambotto”, “vergogna”; si accusa, inoltre, il Sindaco in carica di aver operato “un ribaltone politico”.
Questo il testo del terzo manifesto:
«Il “ciambotto” al ¦ tortellino. Sindaco, pare che lei abbia una nuova maggioranza ¦ E di quella eletta dal popolo cosa ne ha fatto?? Aveva dichiarato che avrebbe ritirato le sue dimissioni dopo quelle dell’attuale Presidente del Consiglio. Cosa è cambiato??? Ormai la sua incoerenza parla da sola!!! Vogliamo esprimere una sola parola per il nostro sdegno: vergogna!!! Si sta prestando al disegno preordinato della massoneria locale: abbattere tutti coloro che si frappongono alla realizzazione degli interessi dei poteri occulti con l’aggravante di ricercare una nuova maggioranza a tutti i costi facendo passare quello che di fatto è: un ribaltone politico come “un atto di servizio e di generosità “, principi che temiamo non possano più guidare la sua nuova rappezzata amministrazione. Ancora una volta noi ribadiamo la nostra posizione di vigilanza e controllo. A tutela dei diritti di tutti cittadini noiani.».
I termini utilizzati nei volantini de quibus si pongono in aperto contrasto con il ruolo super partes proprio del Presidente del Consiglio comunale e lasciano intendere una, pur legittima in astratto, volontà del Liturri di misurarsi nell’agone politico in una posizione evidentemente incompatibile con detto ruolo super partes.
Va, altresì, rimarcato che, seppure le menzionate espressioni costituiscono in astratto libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica politica garantita a tutti dall’art. 21 Cost., tuttavia, il Liturri alla data della pubblicazione dei contestati volantini (30 giugno 2011; 8 luglio 2011; l’altro volantino è senza data, ma è incontestato che sia successivo alla elezione, avvenuta in data 27 giugno 2011, del Liturri) era già Presidente del Consiglio comunale (e quindi tenuto all’osservanza del dovere di imparzialità politica, oltre che di offrire un’immagine esterna di imparzialità e neutralità ) ed anzi viene qualificato tale proprio nei suddetti volantini.
Peraltro, nella fattispecie concreta oggetto di Cons. Stato n. 1042/2004 (cfr. punti 12 e ss. della motivazione) i Giudici di secondo grado attribuiscono rilevanza anche a dichiarazioni rese a mezzo stampa dal Presidente del Consiglio comunale – ad avviso di questo Collegio – meno invasive, sotto il profilo dell’immagine di neutralità dell’organo istituzionale, rispetto a quelle espresse nei volantini condivisi dal Liturri.
Evidenzia, infatti, Cons. Stato n. 1042/2004:
«12. In questo senso, appare particolarmente grave la dichiarazione resa il 21 maggio 2002 dal Sig. Tondo e ampiamente diffusa dalla stampa, nella quale l’interessato afferma, proprio nella qualità di presidente del consiglio comunale: “per il ruolo istituzionale che ricopro, sento l’obbligo in futuro di dare gli impulsi di indirizzo e di controllo politico, valutando di volta in volta tutti gli atti che l’amministrazione proporrà al consiglio in attesa che il Sindaco provveda a sistemare tempestivamente questa grave antinomia politica, divenuta ormai insostenibile.”.
13. Ugualmente grave e sintomatico del venir meno di un ruolo equidistante dalle posizioni politiche in campo risulta l’episodio del 12 agosto 2002, quando il Sig. Tondo, introducendo un argomento non all’ordine del giorno, annunciava l’istituzione di una nuova associazione politico culturale, formata con un altro consigliere.
14. Risulta dimostrato che, il Sig. Tondo, dopo aver illustrato il progetto, aveva abbandonato l’aula, lasciando al vicario l’esame e la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
15. I comportamenti appena riassunti sono effettivamente idonei a minare la fiducia del consiglio nella capacità del presidente a svolgere correttamente e imparzialmente il proprio ruolo.».
Inoltre, la gravata deliberazione n. 54/2011 legittimamente pone a fondamento della revoca del Liturri le violazioni avvenute nel corso della seduta del 30 giugno 2011 relative agli adempimenti preliminari (obbligatoriamente previsti dagli artt. 12 dello Statuto comunale e 2 del regolamento consiliare).
Tali adempimenti preliminari sono stati totalmente omessi dal Liturri.
E’ pur vero che taluni di detti adempimenti preliminari non potevano oggettivamente espletarsi nel corso della seduta del 30 giugno 2011 (in particolare il giuramento del Sindaco e l’approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo), posto che il Sindaco a quella data era già dimissionario e non esisteva alcun documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo da approvare.
Tuttavia, gli altri adempimenti preliminari obbligatoriamente previsti (per esempio costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti) potevano e dovevano essere portati a compimento senza alcun ostacolo.
Viceversa il Presidente Liturri ha illegittimamente tralasciato anche tali formalità .
Si rammenta, peraltro, che dagli atti di causa risulta la espressa segnalazione nel corso della seduta del 30 giugno 2011 ad opera del consigliere Rizzo della violazione, da parte dello stesso ordine del giorno per detta seduta, degli artt. 12 dello Statuto comunale e 2 del regolamento consiliare relativi agli adempimenti preliminari obbligatori.
Cionondimeno, il Presidente Liturri decideva nel corso della seduta de qua di ignorare gli adempimenti preliminari di cui sopra.
Pertanto, il gravato provvedimento di revoca del Liturri appare, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, congruamente motivato in ordine alle citate ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della revoca e non censurabile in questa sede.
Peraltro, i menzionati aspetti politico discrezionali – correttamente evidenziati nel corpo motivazionale dell’impugnato provvedimento – che hanno indotto il Consiglio comunale di Noicattaro a revocare il proprio Presidente, per giurisprudenza amministrativa costante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; T.A.R. Sicilia, Catania, 9 novembre 2011, n. 2662; T.A.R. Lazio, Roma, 21 gennaio 2010, n. 710; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 2 marzo 2006, n. 69; Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1042), non sono sindacabili in sede giurisdizionale.
Infine, va rilevato che, seppure le altre ragioni poste a fondamento del gravato provvedimento di revoca del Liturri non possono essere condivise da questo Collegio (l’adesione del Liturri al Gruppo Misto è un fatto neutro non sanzionabile dal Consiglio comunale; il ritardo nella comunicazione dell’avviso di convocazione della seduta del 30 giugno 2011 al consigliere Anelli può essere dipeso da disfunzioni organizzative dell’Amministrazione comunale, non addebitabili al Presidente in carica in quel momento; alcuni adempimenti preliminari, tra cui il giuramento del Sindaco e l’approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, non potevano oggettivamente espletarsi nel corso della seduta del 30 giugno 2011 a causa delle precedenti dimissioni del Sindaco), tuttavia ciò non è sufficiente ad inficiare la legittimità della citata revoca sorretta – come visto – da adeguata motivazione.
Invero, come sottolineato da Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052, “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, ha la potestà di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.”.
Da quanto esposto in ordine alla accertata legittimità della deliberazione n. 54/2011 discende, altresì, la non censurabilità della scelta del Consiglio comunale di procedere alla designazione di un nuovo Presidente avvenuta con la gravata deliberazione consiliare n. 55 del 4 novembre 2011.
Analogo discorso opera con riferimento ai contestati artt. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale e 6, comma 6 del regolamento consiliare che prevedono il potere del Consiglio comunale di revocare il Presidente (disposizioni, peraltro, correttamente applicate con l’impugnata deliberazione n. 54/2011).
Non vi è, infatti, alcuna prescrizione di fonte legislativa primaria che imponga all’Ente locale di indicare nel proprio Statuto ovvero nel proprio regolamento consiliare in modo dettagliato quali sono i gravi e concordanti motivi che possono legittimare l’adozione di un provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale.
In ogni caso, il contestato provvedimento di revoca del Liturri indica specifici e circostanziati elementi di fatto ostativi al permanere in concreto del rapporto di fiducia (in ordine alla capacità dell’eletto di farsi garante del corretto funzionamento dell’organo e della sua neutralità rispetto alle istanze politiche che potrebbero alterarne l’equilibrio) intercorrente tra l’Assemblea consiliare ed il suo Presidente.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)