Pubblica istruzione – Concorsi – Ammissione ed esclusione – Diploma ISEF e diploma di laurea – Equipollenza – Limiti
 

Il diploma ISEF è considerato equipollente a quello di laurea di primo livello, ai fini dell’ammissione alla partecipazione ad un concorso pubblico (nel caso di specie, il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici) – se conseguito dopo l’entrata in vigore della L. n. 136/2002 che, all’art. 1, prevede espressamente e per la prima volta la detta equiparazione tra i titoli di laurea. L’impossibilità , tuttavia, di assegnare alla norma in questione carattere ricognitivo dell’ordinamento precedente esclude che possano essere equiparati al diploma di laurea quelli ISEF conseguiti precedentemente al 2002, in quanto questi risultano ancora sottoposti alla disciplina dell’art. 22 l. 88/1958 che nulla affermava sulla presunta equipollenza tra i due diplomi (nella  specie il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione del ricorrente che aveva conseguito il diploma ISEF nel 1984).

N. 00980/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2011, proposto da Ciccone Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Vittoria Trombetta, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Trombetta-Trocino, in Bari, viale Giovanni XXIII, 33;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Cianci Maria;

per l’annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
– del provvedimento prot. n. 7860/26 del 15.9.2011 notificato con raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale in data 23.9.2011 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in merito ai requisiti di accesso al concorso a dirigente scolastico di cui al Bando di Concorso emanato con il Decreto del 13 luglio 2011 dello stesso Direttore Generale del MIUR, non ha permesso al sig. Ciccone Angelo di partecipazione al concorso di cui trattasi, ritenendo l’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale inammissibile perchè non in possesso del titolo di ammissione (“laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento”) come richiesto dall’art. 3, comma 1 del Bando di cui al D.D.G. 13.7.2011;
– di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia, su delega dell’avv. Maria Vittoria Trombetta, e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Ciccone Angelo (insegnante di ruolo) presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per dirigente scolastico di cui al bando di concorso emanato con il Decreto del 13 luglio 2011 del Direttore Generale del MIUR.
Il Ciccone contesta il provvedimento prot. n. 7860/26 del 15.9.2011 che dichiara inammissibile detta istanza per mancanza del titolo di ammissione richiesto dall’art. 3, comma 1 del Bando di cui al D.D.G. 13.7.2011 (i.e. “laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento”).
Rileva il deducente che il titolo posseduto (diploma Isef conseguito nel 1984 equiparato al diploma di laurea Isef in scienze motorie e sportive) deve essere considerato equivalente alla laurea ai fini dell’ammissione alla procedura de qua e quindi consentire la partecipazione.
Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il titolo posseduto dal ricorrente (diploma Isef conseguito nel 1984 in base al “vecchio ordinamento”) non può essere considerato equivalente alla laurea, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale de qua.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 209 (che richiama il precedente conforme rappresentato da Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3528), “Non è possibile sostenere l’equipollenza del diploma Isef a quello di laurea, non potendosi assegnare all’art. 1, l. n. 136 del 2002, il carattere di «norma ricognitiva della situazione antecedente», riconoscendo la detta norma, per la prima volta ed in maniera esplicita, l’equiparazione del diploma Isef a quello della laurea breve di I livello, prevista dal nuovo ordinamento universitario, mentre la situazione antecedente era caratterizzata dall’esistenza di una norma (art. 22, l. n. 88 del 1958) che nulla affermava sulla presunta equipollenza del diploma Isef al diploma di laurea (che si conseguiva al termine di un corso di quattro anni), limitandosi a prevedere «il grado universitario (vale a dire post scuola secondaria) degli Istituti superiori di educazione fisica».”.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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