Contratti pubblici – Alienazione di immobile pubblico – L.R. Puglia n. 5/2010 – Variazioni volumetriche superiori al 10% – Criteri di computo

Ai sensi dell’art. 17, X comma, L.R. Puglia n. 5/2010, le variazioni volumetriche derivanti dall’inclusione dell’immobile pubblico nel piano delle alienazioni, ove riguardino terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero comportino incrementi di volumetria superiori al dieci per cento rispetto a quanto previsto dal medesimo strumento, devono essere sottoposte a controllo di compatibilità  rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata da parte della Giunta regionale, che esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale le varianti si intendono definitivamente approvate (il TAR ha precisato che il computo della predetta percentuale deve effettuarsi prendendo a riferimento il singolo immobile destinato all’alienazione sicchè, verificato che la variante “premiante” per l’acquirente privato superava il limite di incremento volumetrico del 10%, ha annullato la stessa per omessa acquisizione del parere regionale).

N. 00978/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01711/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Fraternità  Francescana di Betania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Comune di Terlizzi, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Petrarota in Bari, via Fiore, 62; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio comunale di Terlizzi 3 settembre 2010 n. 22, recante l’approvazione del piano di dismissioni immobiliari;
– della presupposta deliberazione di Giunta comunale 24 agosto 2010 n. 159;
– dell’avviso di asta pubblica del 6 ottobre 2010, limitatamente alla vendita del suolo catastalmente individuato al foglio 21 – particella 814;
– della determinazione dirigenziale 8 novembre 2010 n. 31290, con cui il predetto lotto è stato aggiudicato alla G&R Immobiliare s.r.l.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Michelangelo Pinto e Daniela Lovicario (per delega di Angelo Clarizia);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
L’Istituto ricorrente ha stabilito la propria sede centrale a Terlizzi, in un’area classificata G2 dal vigente strumento urbanistico comunale e destinata ad attrezzature religiose ed assistenziali.
Con l’impugnata delibera consiliare del 3 settembre 2010, il Comune ha incluso tra gli immobili da alienare anche un terreno (catastalmente individuato al foglio 21 – particella 814) confinante con quello su cui sorge la sede della Fraternità  Francescana di Betania, approvando contestualmente la variante urbanistica riguardante detto terreno e classificandolo come zona B2 di completamento, con indice di fabbricabilità  fondiaria di 2,5 mc/mq, destinazione d’uso residenziale ed altezza massima consentita di 13 metri.
La mutata previsione urbanistica, preordinata alla vendita a privati dell’area, viene contestata dall’Istituto mediante censure così rubricate:
1) violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 56 del 1980, violazione dell’art. 17 della legge regionale n. 5 del 2010, violazione dell’art. 58 del decreto legge n. 112 del 2008 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria: la variante al piano regolatore generale, siccome comportante un incremento dei volumi realizzabili superiore al 10%, sarebbe soggetta a parere di conformità  della Giunta regionale;
2) violazione della legge regionale n. 20 del 2001 ed eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e d’istruttoria: la variante stravolgerebbe in modo ingiustificato le precedenti scelte pianificatorie, senza tenere in considerazione lo stato dei luoghi e la compatibilità  della nuova destinazione residenziale con le contigue strutture a carattere religioso;
3) violazione dell’art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, violazione dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, violazione dell’art. 28 della legge n. 166 del 2002 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria: la variante urbanistica, nel prevedere l’edificabilità  a 5 metri dal confine, non terrebbe conto dell’esistenza di un sepolcreto privato e dell’obbligo di rispettare la relativa fascia di rispetto cimiteriale.
Si è costituito il Comune di Terlizzi, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
Con motivi aggiunti, l’Istituto ricorrente ha poi chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto alla società  G&R Immobiliare s.r.l., reiterando le censure già  svolte mediante il ricorso originario e deducendo altresì un nuovo motivo così rubricato:
4) violazione dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, violazione del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed eccesso di potere per erroneità  dei presupposti e difetto d’istruttoria e di motivazione: il lotto interessato dalla variante, ed alienato mediante pubblico incanto, sarebbe stato già  asservito a standard (verde pubblico e viabilità ) nel 2008, in occasione della conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia per la realizzazione di 46 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In seguito, con determinazione dirigenziale 9 febbraio 2001 n. 3983, il Comune di Terlizzi ha revocato in autotutela l’aggiudicazione del lotto alla G&R Immobiliare s.r.l.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Deve innanzitutto darsi atto della parziale improcedibilità  dei motivi aggiunti, per effetto della revoca dell’aggiudicazione del lotto individuato al foglio 21 – particella 814, disposta in via di autotutela dal Comune di Terlizzi.
Residua, in ogni caso, l’interesse dell’Istituto ricorrente ad ottenere l’annullamento della deliberazione consiliare n. 22 del 3 settembre 2010, tuttora efficace ai fini della modificazione della destinazione urbanistica dell’area confinante.
2. A tal riguardo, il primo motivo del ricorso principale ha carattere assorbente ed è fondato.
Il terreno posto in vendita era originariamente classificato in zona G1 (aree per attrezzature scolastiche), con indice di fabbricabilità  1,5 mc/mq.
La delibera impugnata, oltre ad includerlo tra gli immobili oggetto di dismissione, lo ha classificato in zona B2 residenziale di completamento, con indice di fabbricabilità  fondiaria di 2,5 mc/mq.
L’art. 17, secondo comma, della legge regionale n. 5 del 2010 stabilisce che le varianti annesse al piano delle alienazioni immobiliari, ove “¦ riguardino terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al dieci per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”, sono sottoposte a controllo di compatibilità  rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata da parte della Giunta regionale, che esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale le varianti si intendono definitivamente approvate.
Sul punto, non può condividersi la tesi della difesa dell’Amministrazione, secondo cui l’obbligo di approvazione regionale sarebbe configurabile soltanto quando venga incrementata in misura maggiore del 10% la volumetria realizzabile sull’intero territorio comunale. Così interpretata, la previsione si applicherebbe in un numero limitatissimo di ipotesi, poichè è ben arduo che i piani comunali di dismissione (e le collegate varianti urbanistiche), anche quando riguardino numerosi immobili di proprietà  pubblica, sortiscano l’effetto di aumentare di un decimo l’intera volumetria disponibile sul territorio cittadino in base al vigente piano regolatore generale.
Al contrario, deve ritenersi che il legislatore regionale abbia voluto accelerare e semplificare l’iter di formazione dei piani comunali di dismissione, soltanto per le ipotesi in cui non sia modificata la situazione urbanistica dei terreni posti in vendita, ovvero vi sia un modesto incremento della loro potenzialità  edificatoria (non superiore al 10%). Per tutte le altre ipotesi, laddove gli enti locali decidano di incoraggiare i privati interessati all’acquisto con la contestuale approvazione di una variante “premiale”, che aumenti gli indici di sfruttamento edilizio del singolo lotto in misura superiore al 10%, la norma ha ragionevolmente conservato l’obbligo di trasmissione della delibera comunale alla Regione, per la verifica (temporalmente ristretta in soli sessanta giorni) della conformità  agli strumenti urbanistici di livello superiore.
Nella fattispecie, non è dubbio che la variazione di destinazione urbanistica disposta dal Comune di Terlizzi abbia comportato, per il singolo lotto in questione, un incremento di potenzialità  edificatoria superiore al 10% (l’indice di fabbricabilità  è infatti passato da 1,5 mc/mq a 2,5 mc/mq).
Era dunque doverosa la trasmissione della relativa delibera alla Regione Puglia, ai fini dell’espressione del parere di conformità  agli strumenti urbanistici sovraordinati.
Ne discende l’illegittimità , sotto tale profilo, della delibera consiliare n. 22 del 3 settembre 2010, nella parte in cui modifica la classificazione urbanistica del terreno identificato al foglio 21 – particella 814. E’ altresì illegittimo, in via derivata, l’avviso di asta pubblica del 6 ottobre 2010, limitatamente alla vendita del medesimo suolo.
3. Restano assorbiti i restanti motivi, dal cui accoglimento l’Istituto ricorrente non trarrebbe alcuna maggiore utilità .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua la deliberazione del Consiglio comunale di Terlizzi 3 settembre 2010 n. 22 e l’avviso di asta pubblica del 6 ottobre 2010.
Condanna il Comune di Terlizzi al pagamento delle spese di giudizio in favore della Fraternità  Francescana di Betania, nella misura di euro 3.000 (tremila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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