1.    Giurisdizione – Pubblico impiego – Accesso all’impiego – Concorsi – Giurisdizione del  G.A.


2.   Processo amministrativo – Pubblico impiego – Accesso all’impiego – Concorsi – Esito –  Esclusione – Pubblicazione su sito internet – Onere di immediata impugnazione – Sussiste – Ragioni
 
3.   Processo amministrativo – Pubblico impiego – Accesso all’impiego – Concorsi – Esito –  Esclusione – Approvazione graduatoria – Atto meramente confermativo – Conseguenze

1.   Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia investa provvedimenti della p.A. relativi a procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego.
 
2.    Nell’ambito delle procedure concorsuali  per l’accesso al pubblico impiego, il giudizio di non ammissione alla fase successiva del concorso – espresso dalla Commissione giudicatrice sulla base dei risultati della prova preselettiva – pur integrando in via generale atto di natura endoprocedimentale nell’ambito del procedimento concorsuale complessivamente considerato, determina l’arresto del procedimento relativamente alla posizione dei non ammessi; pertanto, attesa la natura immediatamente lesiva del giudizio di non ammissione, il relativo termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione dei risultati della prova preselettiva sul sito internet della P.A., se il bando ha dichiarato tale forma di comunicazione equipollente alla notifica.
 
3.   Nell’ambito di procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, l’approvazione della graduatoria finale costituisce atto meramente confermativo del negativo giudizio di non ammissione rispetto ai candidati non ammessi a seguito dell’espletamento di apposita prova preselettiva; costoro non possono far valere alcun interesse a ricorrere avverso la graduatoria finale, giacchè lo specifico interesse a una favorevole valutazione nell’ambito della specifica procedura concorsuale è definitivamente compromesso dal giudizio di non ammissione alle fasi successive; pertanto, tali soggetti sono al più titolari di un mero interesse strumentale, consistente nella possibilità  o eventualità  del rifacimento dell’intero concorso in caso di annullamento dell’intera procedura, la cui tutela non può prescindere comunque dall’assolvimento dell’onere di tempestiva impugnazione del giudizio di non ammissione.

N. 00973/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giammarco Minunno, Antonia Quacquarelli, Gaetano Ronzullo, Carmela, Rosa Sarcina, Vincenzo, Siro Palladino, Giovanni Landriscina, Gerardo Magno, Giovanna Ferreri, Cristina Tiani, Angela Tempesta, Domenico Chicco, Sabino Diaferio, Daniele Santovito, Francesco Di Terlizzi, rappresentati e difesi dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Guantario, con domicilio eletto presso Antonio Vinci in Bari, via Principe Amedeo, 141; 

nei confronti di
Società  C.N.I.P.E.C. S.r.l., Immacolata Elisabetta Todisco, Silvia Di Lernia, Anna Maria Di Bari, Gianluca Cellamare, Alessandro Binetti, Rosanna Altamura, Carmela Ilaria Cannito, Maria Pia Villani, Deborah Angela Todisco, Lucia Carone, Maria Capurso, Giuseppe Martiradonna, Immacolata Elisabetta Todisco, Gianfranco Bonomo; 

per l’annullamento
– delle graduatorie definitive pubblicate in data 09.11.2010 e in data 16.11.2010 sul sito internet attualmente in costruzione della Provincia di Barletta-AndriaTrani, relative alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami (cod. 10079005) bandito dalla medesima Provincia per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo amministrativo, con riserva del 30
ei posti al personale interno;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand’anche allo stato non conosciuto e riguardante la procedura concorsuale in questione e, in particolare, ove occorra, dei relativi verbali, semmai adottati dalla Società  C.N.I.P.E.C. Srl, o comunque dalla Commissione Esaminatrice, ovvero da parte della Provincia resistente ivi compresi gli eventuali atti di recepimento delle prefate graduatorie;
Motivi Aggiunti:
– della determinazione del Dirigente del Settore Personale della Provincia BAT n. 222 Registro di Settore del 28.12.10 (pubblicata sull’Albo pretorio dell’Ente con il n. 1810/10 R.G. dal 31.12.10 e per 15 gg. consecutivi) con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami (cod. 10079005) bandito dalla Provincia BAT per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 4 posti di categoria C, posizione economia C1, profilo amministrativo e sono stati dichiarati vincitori i primi quattro classificati nell’ambito della stesa, ossia i Sigg.ri: Veronico, Basso, Di Lerina e Di Bari.
Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare:
– di tutti gli atti e relativi verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice nell’ambito della prefata procedura concorsuale;
– della determinazione del Dirigente del Settore Personale dell’Ente n. 233 Registro di Settore del 31.12.10. (pubblicata sull’Albo pretorio dell’Ente con il n. 1865/10 R.G. dal 31.12.10 e per 15 gg. consecutivi) con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria de qua ai fini dell’assunzione di altri sette classificati, Sigg.ri: Cellamare, Binetti, Altamura, Bonomo, Cannito, Villani, Todisco, Carone, Capurso e Martinadonna;
– della delibera di G.P. della Provincia BAT n. 210 del 31.12.10, avente ad oggetto: “Scorrimento graduatoria dei concorsi pubblici, per esami, per n. 23 posti per varie categorie e qualifiche¦.”, nella parte in cui è stato previsto lo scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso bandito per la copertura di n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo amministrativo ai fini dell’assunzione di un’altra unità  di personale;
– della delibera di G.P. della Provincia BAT n. 7 del 21.02.2011, recante: <<Rettifica deliberazione di giunta Provinciale n. 210 del 31.12.2010, avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria dei concorsi pubblici, per esami, per n. 23 posti per varie categorie e qualifiche¦>>, nella parte in cui è stato autorizzato il Dirigente del Settore del Personale “¦a provvedere ad una formale rettifica dell’errore in cui si è involontariamente incorsi, procedendo alla corretta individuazione del numero di posti per i quali è stato autorizzato lo scorrimento delle graduatorie e conseguentemente indicare il numero totale dei posti vacanti da ricoprire a seguito delle varie procedure concorsuali, come di seguito indicato:¦ Cat. C – Profilo Amministrativo scorrimento posti n. 8, totale posti n. 12”;
– della nota prot. n. 4358 del 04.02.2010 (informalmente appresa dagli odierni ricorrenti) con cui il Dirigente del Settore personale trasmetteva al Dirigente del 1° Settore dell’Ente, nonchè al Segretario Generale una proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta provinciale avente ad oggetto la rettifica dell’errore contenuto nella delibera di G.P. n. 210/10 circa il numero dei posti per i quali la medesima delibera ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso per n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo amministrativo;
– di ogni altro provvedimento, ancorchè allo stato non conosciuto, con cui l’Amministrazione ha poi provveduto a disporre l’assunzione dei suddetti controinteressati;
– nonchè,l dei provvedimenti già  impugnati in seno al ricorso introduttivo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. S. Sicchi Damiani e avv. A. Guantario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con determina dirigenziale n. 111/2010 la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha indetto una procedura concorsuale per la copertura di n. 23 posti a tempo indeterminato per vari profili e categorie professionali, tra cui 4 posti categoria C, posizione C1 del profilo professionale amministrativo, per i quali si prevedeva, tra gli altri requisiti di ammissione, il possesso del titolo di Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado.
Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso, pubblicato in data 7.9.2010, veniva previsto l’espletamento di una prova preselettiva, consistente in 30 quesiti a risposta multipla, finalizzata all’ammissione alle prove scritte, per il caso in cui il numero di candidati fosse risultato superiore a 50 unità , nelle specifiche materie ivi indicate, con valutazione in trentesimi del risultato della prova preselettiva (+ 1 punto per ogni risposta corretta e – 1 per ogni risposta errata o omessa).
Veniva pertanto riservata l’ammissione alle prove scritte solo ai candidati che avessero conseguito un punteggio non inferiore a 27/30 nella prova preselettiva.
In conformità  del Regolamento sull’accesso agli impieghi (delibera G.P. n. 42/2009), nonchè in conformità  dell’art. 6 D.P.R. 487/1994, l’art. 7 del bando prevedeva la pubblicazione sul sito internet della Provincia B.A.T. nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine della presentazione delle domande e con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data di espletamento della prova preselettiva, prevedendosi altresì che tale pubblicazione sul sito avesse valore di notifica a tutti gli effetti.
A seguito dell’elevato numero di domande di partecipazione, l’Amministrazione – al fine di una ottimale organizzazione della prova preselettiva – ha indetto apposita procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di espletamento della prova preselettiva, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura di appalto si è conclusa con l’affidamento del servizio alla società  C.N.I.P.E.C. s.r.l., prevedendosi nel capitolato speciale in dettaglio gli obblighi della società  aggiudicataria e i criteri e le modalità  di svolgimento della prova, ivi comprese le funzioni di vigilanza, prevedendosi la presenza in loco di 19 unità  di personale qualificato.
Dopo la nomina da parte dell’Amministrazione Provinciale delle Commissioni esaminatrici per i diversi profili professionali posti a concorso, in data 18.10.2010 è stato pubblicato sul sito internet della Provincia un “preavviso” della data di espletamento delle prove preselettive, rinviandosi al termine del 29.10.2010 la pubblicazione sul sito della specifica suddivisione in eventuali turni giornalieri e orari, nulla prevedendosi con riferimento alla concreta articolazione dei turni o all’orario di inizio della prova.
In data 28.10.2010 veniva pubblicato l’avviso definitivo recante le date, gli orari e i turni dei diversi gruppi di candidati, suddivisi in ordine alfabetico.
Dopo l’espletamento della prova, è intervenuta la pubblicazione sul sito di una prima graduatoria in data 9.11.2010 in cui risultavano indicati tutti i partecipanti alle prove preselettive con i punteggi rispettivamente conseguiti; in data 16.11.2010, tuttavia, veniva pubblicata sul sito una nuova graduatoria, sempre relativa a tutti i candidati che avevano partecipato alla prova preselettiva, ma – a dire dei ricorrenti – del tutto difforme dalla precedente, sia con riferimento all’individuazione degli ammessi, sia con riferimento ai punteggi conseguiti.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1) Violazione di legge e, in particolare, delle norme concorsuali, delle norme contenute nel Regolamento sull’accesso agli impieghi e sulle modalità  di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 42 del 30/12/2009, nonchè del D.P.R. N. 487/94 – Eccesso di potere – Falsa ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e di diritto – Perplessità  e contraddittorietà  dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento – Violazione dei principi di imparzialità , buona fede ed affidamento;
2) Violazione di legge e, in particolare, delle norme concorsuali sotto altro profilo – Eccesso di potere – Violazione delle norme sul giusto procedimento – Violazione della par condicio tra i partecipanti;
3) Violazione delle norme sul giusto procedimento – Carenza di motivazione – Eccesso di potere – Contraddittorietà  e perplessità  dell’azione amministrativa – Irragionevolezza – Violazione sotto altro profilo delle norme del bando.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Provinciale, eccependo anzitutto l’inammissibilità  e, in subordine, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Nella C.C. 20.4.2011 i ricorrenti rinunciavano all’istanza cautelare in vista di una decisione nel merito.
Nelle more della definizione de giudizio, sono intervenute la determina dirigenziale n. 222 del 28.12.2010 (recante approvazione dei verbali della Commissione e approvazione della graduatoria finale di merito, con conseguente nomina in servizio dei vincitori), nonchè la delibera G.P. 210 del 31.12.2010 e la successiva determinazione dirigenziale n. 233/10 (relative allo scorrimento della graduatoria già  approvata per la copertura di ulteriori posti categoria C1 profilo amministrativo).
I ricorrenti hanno pertanto proposto motivi aggiunti, impugnano i predetti provvedimenti, nonchè la delibera G.P. n. 7 del 21.2.2011 e la nota 4358/2010 (di rettifica in ampliamento del numero di posti da coprire mediante scorrimento della graduatoria degli idonei), deducendo i seguenti ulteriori motivi di censura:
4) illegittimità  in via derivata dalla illegittimità  degli atti presupposti;
5) eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, sviamento.
Dopo il deposito di documentazione e di memorie conclusive, all’Udienza del 16.2.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva anzitutto il Collegio che la controversia in esame rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa in ragione della natura dei provvedimenti impugnati, finalizzati alla copertura di posti di impiego a tempo indeterminato e attraverso un procedimento concorsuale.
Il ricorso in esame, sia con riferimento all’atto introduttivo, sia con riferimento ai motivi aggiunti, è inammissibile e irricevibile, oltre che infondato nel merito.
Occorre premettere che, alla stregua del chiaro tenore delle previsioni contenute nel bando di concorso, l’ammissione alle prove di esame successive risultava riservata ai candidati che avessero conseguito un minimo di 27/30, prevedendosi tuttavia una limitazione del numero degli ammessi alle prove scritte non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, con l’unico temperamento della ammissione, anche in soprannumero, di tutti i candidati che avessero riportato nelle prove preselettive un punteggio pari a quello dell’ultimo candidato ammesso.
Sulla base di tali criteri tutti i ricorrenti sono risultati non ammessi alla prova scritta, avendo riportato un punteggio inferiore ai 27/30 ovvero comunque inferiore a quello riportato dall’ultimo degli ammessi, tenuto conto che il numero dei candidati che hanno conseguito punteggi superiori o pari a 28/30 è di gran lunga superiore al numero massimo dei candidati da ammettere alle prove successive.
Ciò premesso, il ricorso in esame è anzitutto inammissibile e irricevibile per tardività .
Ed invero risulta documentato in atti che i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza del giudizio di non ammissione alle ulteriori fasi del procedimento concorsuale fin dalla data di pubblicazione sul sito della Provincia, espressamente dichiarato equipollente alla notifica a tutti gli effetti, della graduatoria relativa agli ammessi e all’esito della prova preselettiva.
Il giudizio di non ammissione espresso dalla Commissione giudicatrice, organo tecnico consultivo cui è demandata in via esclusiva la valutazione dei candidati, sulla base dei risultati della prova preselettiva, pur integrando in via generale atto di natura infraprocedimentale nell’ambito del procedimento concorsuale complessivamente considerato, ha determinato l’arresto del procedimento relativamente alla posizione dei ricorrenti, in modo non dissimile – ad esempio – da quanto si verifica a seguito di provvedimento di esclusione dal concorso.
àˆ pacifico in tal senso l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’onere di impugnazione immediata e nei termini non dipende dalla natura di provvedimento conclusivo o viceversa infraprocedimentale dell’atto, bensì dall’esistenza o meno di profili di immediata lesività .
Nè potrebbe obiettarsi in senso contrario il fatto, meramente eventuale e ipotetico, che il dirigente avrebbe potuto non approvare la graduatoria finale di merito ovvero giudicare illegittimo l’intero procedimento.
Occorre infatti considerare che, in tal caso, l’interesse del ricorrente, consistente nella pretesa al conseguimento di una favorevole valutazione di idoneità  nell’ambito della specifica procedura concorsuale di riferimento, non risulterebbe comunque soddisfatto, atteso che dall’ipotetica mancata approvazione da parte del dirigente ovvero dall’annullamento dell’intera procedura in via di autotutela, potrebbe conseguire al più la mera possibilità  di una nuova chance per il ricorrente e solo per l’ipotesi – anch’essa eventuale – di rifacimento dell’intera procedura, trattandosi evidentemente in tal caso di un nuovo e diverso interesse, che in tal caso non avrebbe neanche natura di interesse strumentale, bensì di interesse di mero fatto ovvero di aspettativa non tutelabile in via giurisdizionale ed avente ad oggetto l’indizione di un nuovo procedimento concorsuale per la copertura dei medesimi posti.
Ciò comprova che, invece, lo specifico interesse ad una favorevole valutazione nell’ambito della specifica procedura concorsuale risultava definitivamente compromesso dal giudizio di non ammissione alle fasi successive, giudizio certamente non più tangibile e definitivo, indipendentemente dalle finali valutazioni e dagli atti di definizione della procedura concorsuale.
Risulta infatti evidente la diversa natura e il diverso contenuto dell’interesse a contestare la relativa valutazione rispetto all’interesse strumentale al – solo eventuale – rifacimento del concorso.
Attesa la natura immediatamente lesiva della predetta non ammissione e il definitivo arresto del procedimento concorsuale nei confronti dei ricorrenti (ipotesi affatto diversa rispetto a quella di chi, avendo partecipato alla pienezza delle fasi concorsuali, contesti le valutazioni espresse e i punteggi attribuiti, resi definitivi solo dall’approvazione della graduatoria di merito), nessun elemento di novità  potrebbe individuarsi nella approvazione finale da parte del dirigente, atto che integrerebbe per i ricorrenti semmai atto meramente confermativo del negativo giudizio di non ammissione, con conseguente inammissibilità  del gravame anche sotto tale ulteriore profilo.
Quand’anche – per mero scrupolo – volesse ritenersi che i ricorrenti abbiano voluto far valere un interesse di tipo strumentale, consistente quindi non già  in una utile e favorevole definizione del procedimento concorsuale in contestazione, bensì unicamente nella possibilità  o eventualità  del rifacimento dell’intero concorso in caso di annullamento dell’intera procedura (la consistenza e la natura delle censure dedotte, infatti, sembrano condurre, come ipotesi subordinata, a siffatta conclusione), il ricorso risulterebbe comunque inammissibile, prima che infondato anche nel merito, atteso che anche la tutela dell’interesse strumentale non può prescindere dall’assolvimento dell’onere di tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo.
Ciò premesso, con riferimento alle singole censure, rileva comunque il Collegio – per mero dovere di completezza – che è anzitutto inammissibile, oltre che infondato, il motivo di censura relativo alla presunta violazione del termine minimo di preavviso della data di espletamento della prova preselettiva, atteso – da un alto – che comunque tutti i ricorrenti vi hanno regolarmente partecipato e – dall’altro – che comunque l’avviso in questione pubblicato in data 18.10.2010 recava tutti gli elementi utili richiesti dal bando non apparendo rilevante il preavviso di quindici giorni anche con riferimento all’articolazione in diversi gruppi di candidati in ordine alfabetico ovvero all’ora di inizio, fattori contingenti legati ad aspetti organizzativi e di dettaglio.
Sono altresì infondate le censure portate dal secondo motivo.
Ed invero il rapporto tra Amministrazione B.A.T. e ditta appaltatrice del servizio di espletamento del procedimento concorsuale da una parte e rapporto tra Amministrazione B.A.T. e candidati costituiscono procedimenti del tutto interdipendenti tra loro, benchè collegati da un nesso di mera strumentalità  esterna (non già  di vera e propria connessione) e che soggiacciono a diversa fonte di regolamentazione (avviso di gara e capitolato speciale da un alto e bando di concorso dall’altra).
Da ciò deriva che non necessariamente eventuali vizi o violazioni della normativa regolante i rapporti tra stazione appaltante e ditta appaltatrice debbano avere rilevanza diretta rispetto agli atti del procedimento concorsuale, atteso il rapporto di mera strumentalità  esterna esistente tra i due procedimenti.
Così ad esempio è del tutto inammissibile la censura relativa al presunto impiego di un numero inferiore alle 19 unità  di personale di vigilanza, circostanza che non ha alcuna rilevanza ai fini della legittimità  dei provvedimenti impugnati e che non inficia la legittimità  dell’espletamento della prova preselettiva, attenendo semmai a profili meramente ed esclusivamente interni al rapporta tra stazione appaltante e appaltatrice; senza peraltro considerare anche l’infondatezza in fatto della censura, atteso che il numero di vigilanti, dalla documentazione in atti appare conforme alla prescrizioni del capitolato speciale (art. 2 comma 3: un assistente ogni cinquanta candidati), risultando un complessivo impiego di 13 unità  invece delle 7 sufficienti per i 355 candidati e considerate le funzioni di vigilanza svolte dagli stessi componenti della Commissione giudicatrici e da ben 4 ulteriori unità  del Settore Personale della Provincia.
Risulta anche infondata la censura relativa alla stampa e imbustamento dei questionari ovvero alla mancata permutazione, atteso che risulta perfettamente legittimo l’operato della ditta appaltatrice e della Commissione, che ha ritenuto di sostituire nei singoli questionari alcune domande proprio al fine di prevenire fughe di notizie nell’arco di tempo necessario per l’alternarsi dei gruppi di candidati, a garanzia dell’ottimalità  della selezione e del rispetto della par condicio.
Con riferimento alla stampa e imbustamento dei questionari, sempre in disparte l’inammissibilità  della censura per non essere stata neanche allegata alcuna diretta incidenza sugli atti del procedimento concorsuale, deve rilevarsi anche l’infondatezza nel merito, atteso che – come risulta dal verbale 21.10.2010 – la modalità  di somministrazione dei questionari risulta conforme a quanto previsto dall’offerta tecnica e dal capitolato speciale, apparendo irrilevante il luogo di stampa dei questionari medesimi.
àˆ infine infondata la censura relativa alla presunta illegittimità  connessa alla ripubblicazione della graduatoria, in disparte l’ininfluenza per i ricorrenti (esclusi in un caso e nell’altro dalla partecipazione alle successive fasi del concorso), risultando in atti documentato che la seconda graduatoria si è resa necessaria al fine di porre rimedio ad un errore contenuto nel questionario n. 1 alla domanda n. 10, estratto e somministrato al gruppo di candidati delle ore 10:30, risultando indicata come risposta esatta quella sub b) invece che quella sub c).
Pertanto, su apposita determinazione della Commissione giudicatrice (verbale n. 13 – errata corrige verbale n. 2 dell’8.11.2010), si è proceduto alla rettifica del correttore, procedendosi d’ufficio e doverosamente alla ricorrezione di tutte le schede della batteria delle ore 10:30, turno di selezione interessato dall’errore, pervenendosi infine ad una integrazione della graduatoria, nella quale risultavano ammessi ulteriori cinque candidati.
Pertanto la seconda graduatoria non ha comportato alcuna modifica della graduatoria definitiva già  pubblicata, fatta salva la posizione in graduatoria connessa al doveroso inserimento dei nominativi dei cinque candidati erroneamente non ammessi.
L’infondatezza anche dei profili di censura in via presuntiva riferibili ad una domanda di tutela di interesse solo strumentale comprova ulteriormente la complessiva inammissibilità  del ricorso, ferma restando la priorità  logica della inammissibilità  anche con riferimento alla tutela dell’interesse strumentale, atteso che tale interesse avrebbe potuto trovare tutela (in disparte l’infondatezza anche nel merito nei termini già  evidenziati) solo per l’ipotesi di tempestiva impugnazione del giudizio di non ammissione alle prove ulteriori, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
Risultano inammissibili e tardivi anche i motivi aggiunti depositati in data 30.3.2011, atteso che l’atto di approvazione della graduatoria finale è stato pubblicato all’albo pretorio in data 31.12.2010 e che tale pubblicazione costituisce il dies a quo per l’eventuale impugnativa, ai sensi dell’art. 18 commi 7 e 8 del Regolamento per l’accesso agli impieghi di cui alla delibera G.P. 42/2009, espressamente richiamato dall’art. 19 comma 3 del bando di concorso; il termine finale per l’impugnazione dei provvedimenti di che trattasi scadeva dunque in data 1.3.2011, mentre l’atto recante motivi aggiunti è stato notificato in data 14.3.2011, con evidente tardività .
La tardività  e inammissibilità  dell’impugnazione degli atti di definizione del procedimento importa peraltro improcedibilità  e inammissibilità  anche del ricorso originario sotto ulteriore profilo.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono ragioni solo equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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