1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Obbligo della p.A. di provvedere – A seguito di avviso pubblico – Sussistenza 


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Obbligo della p.A. di provvedere – A seguito di avviso pubblico per acquisizione di proposte non vincolanti – Individuazione migliore proposta – Obbligo di provvedere in senso favorevole – Insussistenza

1. Sussiste l’obbligo della P.A. di definire con atto formale ed espresso il procedimento avviato con avviso pubblico, non potendosi ritenere l’inerzia illegittima esclusa dall’adozione di atti soprassessori o interlocutori che non comportino la definizione dello stesso.


2. Non sussiste l’obbligo della P.A., nell’ambito di un avviso pubblico finalizzato alla mera acquisizione di proposte (e non già  di offerte) con previsione della non vincolatività  delle stesse nei confronti dell’amministrazione, di provvedere in favore della ricorrente pur se la proposta di quest’ultima sia stata individuata quale la più vantaggiosa per l’amministrazione. 

N. 00972/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2012, proposto da: 
Trade Management Energia S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, via Venezia N. 14; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti, Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
del silenzio,
ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., del Comune di Foggia sulla domanda di concludere l’avviata procedura di cui all’avviso pubblico pubblicato del 28.4.2011.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. M. Palieri, M. Barbato e D. Dragonetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la società  Trade Management Energia s.r.l. impugna ex art. 117 c.p.a. il silenzio serbato dal Comune di Foggia in ordine all’obbligo di concludere il procedimento avviato a seguito dell’avviso pubblico del 28.4.2011;
con delibera C.C. 45/2010 il Comune di Foggia ha approvato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” ai sensi dell’art. 58 d.l. 112/08 convertito con legge 133/08;
con delibera C.C. 89/10 il Comune di Foggia ha integrato il piano di che trattasi inserendovi il bene “Masseria Giardino”, con destinazione agricola e di notevole estensione, pubblicando successivamente avviso pubblico esplorativo al fine di acquisire proposte per una adeguata valorizzazione del bene.
L’offerta della società  ricorrente, giusta determina dirigenziale n. 571/11, è stata individuata come la proposta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, che ha approvato il progetto con delibera C.C. n. 50/11, dando incarico agli uffici competenti per l’avvio della procedura di variazione della destinazione urbanistica da verde agricolo ad area industriale, finalizzato alla realizzazione di un parco fotovoltaico di maggiore potenza, dichiarando l’opera di pubblico interesse.
Lamenta la ricorrente che tuttavia il Comune di Foggia non avrebbe più dato seguito al procedimento di che trattasi e che, riscontrando la nota di diffida del 19.12.2011, il Comune aveva addirittura rappresentato che la proposta in questione non era comunque vincolante per l’Amministrazione e che la relativa approvazione non era idonea a ingenerare aspettative o affidamento in capo alla ricorrente.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
violazione e malgoverno degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990. Violazione della lex specialis contenuta nell’avviso pubblico. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 1355 c.c.. Violazione e malgoverno dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di ragionevolezza, buona fede ed affidamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità  del ricorso, essendo già  intervenuto provvedimento di diniego e, in subordine, pervenirsi alla reiezione dello stesso.
Alla Camera di Consiglio del 12 aprile 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Ricorrono anzitutto i presupposti formali e processuali relativi all’ammissibilità  dell’azione proposta.
Quanto al merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei soli limiti dell’obbligo del Comune di Foggia di adottare formali provvedimenti di definizione del procedimento.
Deve osservarsi che il comportamento serbato dall’Amministrazione è illegittimo e contravviene a tutti i principi e a tutte le norme in tema di azione amministrativa, atteso l’obbligo di definire il procedimento di che trattasi, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole per la ricorrente.
Nè l’inerzia illegittima può ritenersi esclusa dall’adozione di atti soprassessori o interlocutori poco significativi e che comunque non hanno portato alla definizione della vicenda.
Ricorre conseguentemente l’obbligo giuridico del Comune di Foggia di adottare un provvedimento conclusivo del procedimento in questione.
Non può viceversa trovare accoglimento la domanda proposta relativamente alla pretesa di conclusione del procedimento con l’aggiudicazione in favore della ricorrente, ritenuta erroneamente come l’unica conclusione possibile, con conseguente applicabilità  del citato art. 117 c.p.a. risultando escluso ogni ulteriore margine di discrezionalità  nell’agire dell’Amministrazione.
Rileva infatti il Collegio che l’avviso pubblico risultava finalizzato alla mera acquisizione di proposte (e non già  di offerte), prevedendosi espressamente la libertà  dell’Amministrazione di non procedere all’attuazione della proposta selezionata, alla stregua delle specifiche previsioni in tal senso contenute nel predetto avviso e relative appunto alla non vincolatività  delle proposte per l’Amministrazione Comunale di Foggia.
Proprio tali previsioni portate dall’avviso e idonee a conformare l’ambito dei rapporti scaturenti dalla partecipazione all’avviso medesimo, evidenziano la sussistenza in capo alla civica Amministrazione di ulteriori margini di discrezionalità , che escludono l’applicabilità  dell’art. 117 c.p.a. nel senso preteso dalla ricorrente.
Rileva tuttavia il Collegio che l’ulteriore spazio di discrezionalità  dell’agire amministrativo e la non vincolatività  della proposta per il Comune non possono tuttavia intendersi come esonero dell’Amministrazione dell’obbligo ex lege (art. 2 legge 241/90) di definire comunque il procedimento con un atto formale ed espresso.
Il Collegio dichiara pertanto l’illegittimità  del silenzio serbato in ordine all’obbligo di definizione del procedimento e sull’istanza relativamente proposta dalla ricorrente con la citata diffida e ordina al Comune di Foggia di adottare il provvedimento esplicito e motivato di che trattasi entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, disponendo fin d’ora, per il caso di persistente inerzia del Comune, che a tanto provveda – entro l’ulteriore termine di giorni trenta – il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato all’uopo con la presente Commissario ad Acta, con eventuali spese a carico del Comune inadempiente (danno erariale).
La parziale soccombenza giustifica ampiamente l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. II di Bari, accoglie il ricorso 85/2012, proposta da Trade Management s.r.l., nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Foggia di adottare un provvedimento espresso a definizione del procedimento di che trattasi entro il termine di giorni trenta a far data dal giorno di notificazione e/o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone, per il caso di ulteriore inerzia del Comune di Foggia, che a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente Commissario ad acta.
Spese compensate fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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