Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi aggiunti – Vizi già deducibili con l’atto introduttivo – Violazione del principio di concentrazione dei motivi di gravame – Tardività – Fattispecie
In forza del principio di concentrazione dei motivi di doglianza, sono tardive le censure fatte valere attraverso la formulazione di motivi aggiunti ove riferite a provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, venendo in tal modo a essere minata la stabilità degli atti amministrativi e aggravata la difesa processuale della controparte, in violazione della clausola generale di certezza delle situazioni giuridiche, nonchè del dovere di comportarsi secondo buona fede, esigibile anche nell’esercizio del diritto di agire in giudizio, canoni questi di cui il summenzionto principio costituisce diretta espressione (nella specie, concernente la selezione volta all’assunzione di un posto da dirigente tecnico a tempo indeterminato, non risultava gravata col ricorso introduttivo la ritenuta omissione da parte della Commissione della valutazione di taluni titoli professionali del ricorrente).
N. 00937/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Aldo Canta, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Medina e Marco Vitone, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, n.193;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rosaria Basile in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo n. 26;
nei confronti di
Giovanni Biancofiore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, n.27;
per l’annullamento
a) previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 779 del 30.12.2009 di approvazione della graduatoria generale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno, con contratto di diritto pubblico, di un Dirigente Tecnico, preposto al settore sportello unico per l’edilizia, (selezione resa nota con avviso del 27.11.08), graduatoria nella quale il ricorrente è stato collocato al quarto posto e non al primo in luogo dell’Arch. Giovanni Biancofiore;
nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e segnatamente:
a) del verbale n. 1 del 15.10.09 per la parte in cui la Commissione esaminatrice stabilisce criteri di valutazione dei titoli difformemente da come invece previsto dalla D.A.I. del Comune di Bari;:
b) del provvedimento di valutazione dei titoli, ed, ove occorrendo, di quanto statuito con verbali n. 2 e n. 3, rispettivamente, del 18.11.2009 e del 27.11.2009, che cautelativamente si impugnano per la parte in cui, in applicazione dei criteri così come sopra definiti, conferiscono all’Arch. Giovanni Biancofiore punti 16,45 piuttosto che 13,75, all’Ing. Laura Casanova punti 16,55;
c) del verbale n. 5 del 24.12.2009, contenente la formazione della graduatoria;
d) del provvedimento-contratto stipulato con l’Arch. Giovanni Biancofiore per l’assunzione del nuovo incarico di cui all’avviso pubblico, nonchè del provvedimento di nomina, ove adottato;
– e per la dichiarazione del diritto del ricorrente con conseguente dichiarazione dell’obbligo e con condanna del Comune di Bari, previa riformulazione della graduatoria alla collocazione al primo posto in luogo dell’Arch. Giovanni Biancofiore nonchè all’immissione nel posto e nella funzione di cui all’avviso pubblico più volte indicato;
e con motivi aggiunti:
per l’annullamento del verbale n.6 del 7.7.2010. adottato dalla Commissione Giudicatrice del Concorso a seguito dell’ordinanza cautelare n.200/2010 di questo Tar.
e con secondi motivi aggiunti:
della determinazione dirigenziale n. 2010/07805 – 2010/090/00673 adottata dalla Ripartizione Personale Pos Assunzioni e Cessazioni in data 24.12.2010 a mente della quale viene disposta:
– la rinnovazione del contratto – e la conseguente stipula- con il controinteressato Biancofiore, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 881 del 25.09.2008;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Giovanni Biancofiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Marco Vitone, anche su delega dell’avv. P. Medina, avv. R. Basile e l’avv. Filippo Panizzolo, su delega dell’avv. G. Corrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12 febbraio 2010, l’arch. Canta ha chiesto al TAR Puglia l’annullamento:
– del provvedimento n. 779 del 30 dicembre 2009 del Comune di Bari, di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per l’attribuzione, a tempo determinato, dell’incarico di Dirigente tecnico (Dirigente settore sportello unico per l’edilizia);
– nonchè dei verbali con i quali la Commissione ha provveduto alla individuazione dei criteri di attribuzione dei punteggi per il curriculum ed ha successivamente valutato il curriculum dei concorrenti;
lamentando di essere stato illegittimamente collocato al quarto posto e non al primo, in luogo del vincitore arch. Giovanni Biancofiore.
Con il gravame il ricorrente, in estrema sintesi, assume che la Commissione non avrebbe dovuto stabilire i criteri di valutazione dei titoli nei termini scanditi nel verbale n. 1 del 15 ottobre 2009, ma avrebbe dovuto utilizzare le disposizioni di cui alla “Disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari” (d’ora innanzi D.A.I.), espressamente richiamate nell’avviso per la selezione de qua, per quanto non esplicitamente disciplinato.
Censura, per ciò, gli atti della commissione di concorso per avere fatto cattiva applicazione delle norme del Regolamento della D.A.I. (o meglio per non averle applicate, stabilendone altre diverse), in particolare degli artt. 18 e 21, cui il bando di selezione, a suo dire, esplicitamente rinviava.
Con una prima ordinanza cautelare (n. 200/2010) è stato disposto il riesame della posizione del ricorrente alla luce dei criteri della D.A.I. (ritenendo per ciò fondata la doglianza cardine fatta valere nel ricorso principale).
La commissione, pur protestando la correttezza del proprio operato, con verbale n. 6 del 7.7.2010 ha rivalutato la posizione di tutti gli idonei.
All’esito l’arch. Canta è risultato II e l’arch. Biancofiore sempre I.
Con ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato anche questo verbale perchè, secondo il ricorrente, non sarebbero state valutate (inserendole nel 4° gruppo valutativo relativo alle “esperienze professionali”) tutte le esperienze professionali maturate alle dipendenze del Comune di Bari, attestate nel curriculum, (reso a titolo di dichiarazione autocertificativa), benchè non documentate.
Il primo ricorso per m.a. è stato valutato in fase cautelare solo in occasione della proposizione di un ulteriore ricorso per m.a. (contro il rinnovo del contratto a tempo determinato per Biancofiore) e la sospensiva è stata accolta ai fini del riesame dei titoli indicati nel curriculum.
Tale ordinanza, benchè rimasta inoppugnata, non è stata eseguita dal Comune di Bari che ha esplicitamente dichiarato, in sede processuale, di non recedere dalla ritenuta correttezza della valutazione operata il 7.7.2010, in quanto le esperienze professionali non erano state documentate.
L’arch. Biancofiore, per ciò, è stato assunto e il suo contratto rinnovato.
Così riassunta la vicenda processuale, ritiene il Collegio di dovere mutare il proprio orientamento espresso in fase cautelare, non certo per un diverso apprezzamento dell’operato dell’amministrazione in ordine alla valutabilità delle esperienze professionali dichiarate, benchè non documentate (rese, peraltro, tutte nei confronti dello stesso Comune banditore dell’avviso pubblico che, dunque, ben conosceva e poteva valutare le caratteristiche di tali esperienze professionali), quanto piuttosto all’esito della delibazione dell’eccezione di tardività della censura proposta dal controinteressato.
La difesa del primo classificato ha, infatti, sostenuto nei propri scritti difensivi (v. memoria nell’interesse di Biancofiore depositata per l’udienza camerale del 2.12.2012) che la Commissione giudicatrice non avrebbe attribuito alcun punteggio a tali titoli professionali già con la prima graduatoria impugnata con il ricorso principale, rilevando, per ciò, l’onere del ricorrente di censurare già con il primo atto tale profilo di illegittimità del punteggio attribuito, pena la tardività della censura sollevata solo con i primi motivi aggiunti.
L’eccezione è fondata.
E’ pacifico in punto di fatto (e tanto emerge dalla prima scheda valutativa dei titoli del ricorrente, censurata con il ricorso principale) che la Commissione non abbia attribuito – già in sede di prima stesura della graduatoria)- alcun punteggio per le esperienze professionali del dr. Canta.
Tuttavia, avverso tale specifico aspetto della valutazione, il ricorrente inizialmente non ha proposto alcuna censura, pur avendone avuto conoscenza.
La censura in parte qua è stata proposta solo con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Deve tuttavia ritenersi che, in virtù del principio di concentrazione dei motivi di doglianza, il ricorrente abbia l’onere di formulare ogni contestazione possibile avverso il provvedimento impugnato in un’unica fase della vicenda contenziosa, senza che le successive vicende processuali possano costituire motivo per proporre censure, che già potevano essere mosse (in tal senso, sia pure relativamente ai rapporti tra impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria e impugnazione dell’aggiudicazione definitiva v. Consiglio di stato, sez. VI, 04 aprile 2008 , n. 1434).
Tale principio altro non è che espressione della clausola generale di certezza delle situazioni giuridiche (nel predicato della stabilità degli atti dell’amministrazione), nonchè di correttezza e buona fede che deve improntare anche l’esercizio del diritto di agire in giudizio e che preclude che lo stesso sia esercitato in modo tale da aggravare la difesa processuale della parte resistente (o del controinteressato).
La tardività della doglianza appena scrutinata rende tutti i ricorsi (sia quello principale sia quelli per motivi aggiunti) inammissibili per difetto di interesse, in quanto il ricorrente, anche all’esito dell’accoglimento delle censure tempestivamente formulate, si collocherebbe in posizione non utile in graduatoria.
Analoga sorte subisce il ricorso incidentale.
Complessivamente le spese delle varie fasi processuali possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell’andamento complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di interesse, per come precisato in parte motiva.
Spese integralmente compensate tra tutte le parti, per come indicato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 29 marzo e 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)