Accesso ai documenti amministrativi – Procedimento –  Atti concernenti concorso per accesso a pubblico impiego – Insussistenza interesse – Fattispecie

In tema di accesso agli atti amministrativi concernenti un pubblico concorso, laddove l’interessato non abbia superato la prima prova scritta del concorso in parola, deve ritenersi inammissibile l’istanza volta a ottenere l’ostensione di documentazione afferente le successive fasi della procedura concorsuale, risolvendosi tale richiesta in controllo generalizzato sull’operato della p.A., precluso dalla norma dell’art. 24, comma 3, L. n. 241/1990. 

N. 00962/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2012, proposto da: 
Vito Nardelli, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Polignano, con domicilio eletto presso Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, 93; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 

per l’accesso integrale e l’estrazione di copia
agli atti e documenti relativi al concorso per la copertura di 4 posti di dirigente amministrativo, indetto con deliberazioni del direttore generale n. 987 del 25.07.2000 e n. 1857 del 15.12.2005
e per il contestuale accertamento
dell’illegittimità  del differimento parziale del diritto di accesso, opposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con note dell’Ufficio Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo, prot. n. 1/C97956 del 31.10.2010, e prot. n. 1/C106193 del 24.11.2011, per l’acquisizione integrale di specifici documenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Sabato Guadagno e udito per il ricorrente l’avv. Enrico Polignano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso il sig. Vito Nardelli, assumendo di non essere stato ammesso per non aver superato la prova scritta del concorso per la copertura di 4 posti di dirigente amministrativo, indetto con deliberazioni del direttore generale n. 987 del 25.07.2000 e n. 1857 del 15.12.2005, ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità  del differimento parziale del diritto di accesso, opposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con note dell’Ufficio Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo, prot. n. 1/C97956 del 31.10.2010, e prot. n. 1/C106193 del 24.11.2011, nonchè l’acquisizione integrale dei seguenti documenti: 1) lettera di convocazione alla seconda prova pratica di ogni singolo candidato, con ricevuta di ritorno; 2) verbali delle riunioni della commissione esaminatrice; 3) verbali della commissione esaminatrice di valutazione dei titoli dei candidati; 4) verbali della commissione esaminatrice di correzione e valutazione degli elaborati relativi alla seconda prova scritta (limitatamente all’elaborato scritto del mio Assistito, ed a quello di ciascuno dei candidati che hanno superato la medesima seconda prova); 5)elaborati e buste della seconda prova scritta svoltasi il 06.07.2011 (limitatamente all’elaborato scritto del mio Assistito, ed a quello di ciascuno dei candidati che hanno superato la medesima seconda prova); 6) domande di partecipazione e curricula dei candidati che hanno superato la seconda prova scritta; 7) atti di approvazione della graduatoria conseguente alla seconda prova scritta.
Il ricorso è parzialmente fondato.
La tutela del diritto di accesso, come previsto dall’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (come modificata dalla legge n. 69 del 2009), è preordinata al perseguimento di rilevanti finalità  di pubblico interesse al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità  e la trasparenza dell’attività  amministrativa (ex multis CdS, IV, 14 aprile 2010, n. 2093).
Tale diritto è espressione di una profonda riforma dell’amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità  e trasparenza dell’azione amministrativa (desumibili dall’art. 97 della Costituzione), che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività  soggettivamente amministrativa (Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6), quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità  della Pubblica Amministrazione.
L’affermazione del principio di trasparenza comporta una tendenziale riduzione della tutela della altrui riservatezza, salvo che l’accesso non sia correlata a dati sensibili in senso stretto.
Infatti l’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241/1990 e l’art. 11 del D.P.R.. n. 184/2006, pur contemplando la tutela della riservatezza dei terzi, prevedono espressamente che non possono essere sottratti all’accesso i documenti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1455).
E’ indubbio però che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve essere comunque giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’ attività  amministrativa.
La giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.St. n. 555/2006) ha ritenuto che la domanda di accesso a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità  di un’attività  di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216, C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. (C. Stato, Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116, sez. IV, n. 2283/2002; C. Stato, sez. VI, n. 1414/2000, T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 02 febbraio 2011, n. 187); e) non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, (C. Stato, sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22.7.1998, n. 1201).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, la richiesta di parte ricorrente non può trovare accoglimento per acquisire dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 6, in quanto appare in parte qua un mero strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. e quindi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. n. 241/901990, come modificato dall’art. 16 della L. n. 15/2005, risulta inammissibile.
Non avendo superato la prova teorica-pratica, il ricorrente non ha alcun interesse sostanziale ad una generalizzata acquisizione della suindicata documentazione. D’altronde l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi va comparato con altri interessi rilevanti, fra cui quello dell’Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività  gestoria, garantita anche a livello costituzionale (art. 97); infatti la disciplina sull’accesso tutela solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, in ordine al quale il ricorrente non è titolare di alcun interesse sostanziale neanche di carattere strumentale, non avendo superato la prova scritta.
Viceversa la domanda di accesso va invece accolta limitatamente alla visione ed all’eventuale rilascio di certificazione, relativa ai verbali della commissione esaminatrice di correzione e valutazione degli elaborati relativi alla seconda prova scritta (limitatamente all’elaborato scritto del ricorrente, ed a quello di ciascuno dei candidati che hanno superato la medesima seconda prova) ed agli elaborati e buste della seconda prova scritta svoltasi il 6 luglio 2011 (limitatamente all’elaborato scritto del ricorrente ed a quello di ciascuno dei candidati che hanno superato la medesima seconda prova), nonchè degli atti di approvazione della graduatoria conseguente alla seconda prova scritta (punti 4, 5 e 7), in quanto volta a verificare la regolarità  delle operazioni di valutazione della prova scritta, che hanno comportato la sua esclusione: sussiste in ordine a tali atti un suo specifico interesse alla loro acquisizione.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto nei limiti evidenziati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia e della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina all’intimata Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari il parziale rilascio di copia degli atti nei sensi indicati in motivazione, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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