TICA: Il Consiglio di Stato sospende il corrispettivo ex art. 32.1 Deliberazione AEEG n. 187/11
Il Consiglio di Stato ha sospeso la Deliberazione AEEG n. 187/11, che al suo art. 32.1. ha introdotto un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, destinata ad essere incamerata dal gestore di rete nel caso di conclusione negativa dell’iter autorizzativo, salvo che il richiedente sia in grado di provare che le cause di decadenza non siano a lui imputabili
Tale corrispettivo, pari a 20,25 € per ciascun kW richiesto, avrebbe dovuto essere versato al gestore entro il 31 maggio 2012 a pena di decadenza della richiesta di connessione (art. 38, punto 4, lett. a).
In primo grado il TAR Lombardia aveva ritenuto che la previsione fosse giustificata dalle finalità indicate dall’art. 1 septies del D.L. 2010 n. 105, vale a dire, essenzialmente, l’evitare i fenomeni di saturazione virtuale della rete, e non aveva accolto la richiesta degli operatori e dell’associazione di categoria ricorrenti di sospendere gli effetti della Deliberazione.
Il Consiglio di Stato con ordinanza del 16 maggio 2012 ha riformato la decisione del TAR, sospendendo la Deliberazione sino alla definizione nel merito del giudizio e ordinando al TAR di procedere a una celere fissazione dell’udienza per la discussione del merito.
In particolare il Consiglio di Stato ha osservato che, fermo restando il potere dell’AEEG di adottare misure per ovviare alla saturazione virtuale della rete, tali misure devono rispettare i principi di “proporzionalità ” e di “non aggravamento”, non possono essere dissuasive degli investimenti e, infine, non possono addossare agli investitori rischi ad essi non imputabili.
Avv. Cristina Leone
(Foro di Milano)
* * *
N. 01881/2012 REG.PROV.CAU. N. 02983/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2983 del 2012, proposto da Associazione Nazionale Energia del Vento (Anev), rappresentata e difesa dall’avv. Patrizio Trifoni, con domicilio eletto presso Patrizio Trifoni in Roma, via Aniene n. 14;
contro
Autorità per l’energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a.., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Coccoli, Mario Sanino, Stefano D’Ercole, Salvatore Enrico Scuricini, Nicola Palombi, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
e con l’intervento di
ad adiuvandum: I&S s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizio Trifoni, con domicilio eletto presso Patrizio Trifoni in Roma, via Aniene n. 14;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE III n. 441/2012, resa tra le parti, concernente AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER CONNESSIONE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE PER LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI AL FINE DI SUPERARE IL PROBLEMA DELLA SATURAZIONE VIRTUALE DELLE RETI ELETTRICHE
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per l’energia elettrica e il gas e di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Trifoni, Palombi e Sanino;
Ritenuto che: ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso evidenzia sia fumus boni iuris che periculum in mora in quanto, fermo restando il potere dell’AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e la insindacabilità nel merito di tali misure, le stesse devono rispettare il principio di proporzionalità e di non aggravamento, non essere dissuasive di nuovi investimenti, e non addossare agli investitori
i rischi ad essi non imputabili sia della divaricazione temporale tra la realizzazione del progetto di connessione alla rete ed il rilascio dell’autorizzazione unica regionale sia del mancato rilascio di quest’ultima; a tal fine vìola il principio di proporzionalità e di non aggravamento la previsione di un corrispettivo e/o garanzia ex ante, che viene restituito/non escusso, ex post, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione per fatto non imputabile all’operatore, atteso che il corrispettivo/garanzia devono allo stato essere versati preventivamente, in un momento in cui è ancora incerto, per fatto non imputabile, l’an e il quando dell’autorizzazione regionale, così realizzandosi per gli operatori una spesa che non può essere compensata dal contestuale avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto; per l’effetto gli atti impugnati in prime cure devono essere sospesi, e la presente ordinanza va trasmessa al Tar per la celere fissazione dell’udienza di merito;
le spese della presente fase possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Accoglie l’appello (Ricorso numero: 2983/2012) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore Aldo Scola, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/05/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)