1. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici –  Norme tecniche di attuazione- Contenuti


2. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Formazione – Aspettative qualificate – Obbligo di motivazione – Sussiste 
 

1. Le previsioni del piano regolatore servono a conformare l’edificazione futura e non anche le costruzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano o di una sua variante; le norme tecniche d’attuazione del piano sono di conseguenza atti a contenuto generale recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico destinate a regolare la futura attività  edilizia (nel caso di specie, sono state rigettate le doglianze di parte ricorrente che si doleva della tipizzazione data all’area di sua proprietà , considerato che il Comune di Monopoli in sede di redazione del P.U.G. aveva semplicemente preso atto della situazione esistente ed impresso all’area ed all’immobile su di esso edificato, la destinazione di “contesti urbani consolidati per servizi pubblici a standard di quartiere”, tenuto anche conto del vincolo di destinazione esistente sull’edificio).


2. L’adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale non esige una specifica motivazione delle singole determinazioni assunte, fatta eccezione per i casi in cui le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari che risultino fondate su atti di contenuto concreto, come quelle che traggono origine da un piano di lottizzazione approvato, oppure da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia.  

 
N. 00919/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2011, proposto da: 
Istituto delle Ancelle del Santuario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Volpe e Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 52; 

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Di Bello e Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Abate Gimma, n. 73; 
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“1)- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Monopoli pubblicata in BURP n. 167 del 4.11.2010 (di estremi non noti) recante approvazione del PUG del Comune di Monopoli, nelle parti di seguito specificate;
2)- ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente, ed in particolare, nelle parti di seguito precisate, i seguenti provvedimenti:
a)- delib. Cons. n. 110 del 22.12.2007, recante prima adozione del PUG;
b)- delib. Cons. n. 11 dell’11.3.2009, recante adozione integrativa PUG per la (minor) parte di territorio rimasta non pianificata a seguito della deliberazione di cui supra a);
c)- delib. Cons. n. 13 dell’11.3.2009, recante adozione di pubblicazione dei quadri conoscitivi del PUG ad integrazione della deliberazione di cui supra a);
d)- delib. Cons. n. 51 del 5.8.2009 recante “esame delle osservazioni alla delib. Cons. n.110 del 22.12.2007”;
e)- verbali della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art.11 comma IX L.R. 27.7.2001 n. 20 in data 24.6, 8.7, 19.7, 20.7 e 23.7.2010;
f)- determinazione dirigenziale dell’A.O. IV Tecnica n. RG 01394 del 28.7.2010, recante presa d’atto delle predette risultanze della Conferenza di Servizi;
g)- delib.G.R. n. 1803 del 30.7.2010, recante recepimento delle determinazioni di adeguamento assunte nella predetta “Conferenza di Servizi”, nonchè recante attestazione definitiva ai sensi dell’art 11 comma XI L R 21.7.2001 n 20 della compatibilità  del PUG di Monopoli rispetto al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 3.8.2007;
h)- verbale della (ulteriore) Conferenza di Servizi in data 6.9.2010, convocata ad iniziativa della Regione Puglia;
i)- determinazione dirigenziale A.O. IV Tecnica n. 1600 dell’8.9.2010, recante ad oggetto presa d’atto delle risultanze della predetta Conferenza di Servizi in data 6.9.2010, avente ad oggetto accertamenti valutazioni relativi alla individuazione delle aree a standards;
l)- nota del Sindaco di Monopoli in data 9.9.2010 prot. 38429 recante trasmissione alla Regione Puglia delle “determinazioni di adeguamento” assunte nella Conferenza di Servizi in data 6.9.2010;
m)- delib.G.R. n.2036 del 20.9.2010, recante recepimento delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi in data 6.9.2010 e rettifica della precedente delib.G.R.n.1803 del 30.7.2010, con attestazione di compatibilità  del PUG di Monopoli nei termini individuati dalla Conferenza di Servizi in data 6.9.2010.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 486 del 26 maggio 2011 con la quale si dà  atto della rinuncia all’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Anna Chiara Vimborsati, anche su delega di Luigi Volpe, Nino Matassa, su delega di Pierluigi Nocera e Lorenzo Di Bello, Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto l’Istituto delle Ancelle del Santuario di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Monopoli, viale delle Rimembranze, angolo via Flaminio Valente, in un’area tipizzata “zona 4 -residenziale” dal previgente P.R.G. del citato Comune del 1977; che esso Istituto era divenuto proprietario di tale area edificabile di proprietà  comunale con atto di vendita del 27 aprile 1955, vendita espressamente stipulata a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 28 dicembre 1954 “per la costruzione di un edificio da destinarsi per uso di asilo con scuola di laboratorio e ricamo”; aggiunge che con tale atto di vendita esso ricorrente, in qualità  di acquirente, si era obbligato a “non vendere, cedere o alienare in favore di altri il suolo acquistato e di costruire l’edificio da adibirsi per uso di Istituto di Educazione Morale, Religioso e Scolastico”, nonchè a provvedere alla costruzione dell’edificio nel termine improrogabile di tre anni dalla stipula della vendita; che nello stesso atto veniva stabilito che “la mancanza di uno dei patti d’obbligo autorizza il Comune a procedere alla reintegra in proprio favore del suolo o degli eventuali manufatti e pertinenza senza rimborso di danno o valore alcuno.”.
Riferisce altresì che per oltre mezzo secolo esso Istituto aveva svolto la sua missione ed in particolare nel suddetto edificio aveva gestito fino al giugno 2007 la scuola privata primaria “Madonna della Madia” e fino al giugno 2008 la scuola per l’infanzia “Ancelle del Santuario”; che tale cessazione delle attività  era stata determinata dalla oggettiva riduzione della popolazione scolastica, dall’incremento della presenza delle scuole pubbliche, nonchè dalla insostenibilità  dei costi di gestione; che, ritenuta esaurita la possibilità  di assolvere la propria missione, esso Istituto ricorrente aveva presentato, in data 1° ottobre 2009, domanda per il rilascio del permesso di costruire e per variazione d’uso dell’immobile in civile abitazione.
Espone inoltre che, con provvedimento del prot. n. 59009 del 3 dicembre 2009, il Comune di Monopoli aveva sospeso ogni determinazione in merito, in applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 12, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380 del 2001, dell’art. 13 della legge regionale n. 20 del 2001 e dell’art. 44 delle N.T.A. del P.U.G., per contrasto con le previsioni del P.U.G. adottato, provvedimento di diniego impugnato con separato ricorso innanzi a questo Tribunale, iscritto al numero di registro generale n. 276/2010.
L’Istituto delle Ancelle del Santuario ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; a seguito di opposizione al suddetto ricorso straordinario, notificato ad esso ricorrente dal Comune di Monopoli in data 29 marzo 2011 ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, con atto di costituzione in giudizio, tempestivamente depositato nella Segreteria di questo Tribunale l’11 maggio 2011 e notificato in data 13 e 16 maggio 2011 ex art. 48 c.p.a., l’Istituto delle Ancelle del Santuario, ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Monopoli pubblicata in B.U.R.P. n. 167 del 4.11.2010 (di estremi non noti) recante approvazione del P.U.G. del Comune di Monopoli, nonchè dei seguenti provvedimenti, nelle parti di seguito precisate: a) deliberazione C.C. n. 110 del 22.12.2007, recante prima adozione del PUG, b) deliberazione C.C. n. 11 dell’11.3.2009, recante adozione integrativa PUG per la (minor) parte di territorio rimasta non pianificata a seguito della deliberazione di cui supra a), c) deliberazione C.C. n. 13 dell’11.3.2009, recante adozione di pubblicazione dei quadri conoscitivi del PUG ad integrazione della deliberazione di cui supra a), d) deliberazione C.C. n. 51 del 5.8.2009 recante “esame delle osservazioni alla deliberazione C.C. n. 110 del 22.12.2007”, e) verbali della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art.11, comma 9, della legge regionale n. 20 del 2001 in data 24.6, 8.7, 19.7, 20.7 e 23.7.2010, f) determinazione dirigenziale dell’A.O. IV Tecnica n. RG 01394 del 28.7.2010, recante presa d’atto delle predette risultanze della Conferenza di Servizi, g) deliberazione G.R. n. 1803 del 30.7.2010, recante recepimento delle determinazioni di adeguamento assunte nella predetta “Conferenza di Servizi”, nonchè recante attestazione definitiva ai sensi dell’art 11, comma 9, della legge regionale n. 20 del 2001 della compatibilità  del P.U.G. di Monopoli rispetto al D.R.A.G. approvato con D.G.R. n. 1328 del 3.8.2007, h) verbale della (ulteriore) Conferenza di Servizi in data 6.9.2010, convocata ad iniziativa della Regione Puglia, i) determinazione dirigenziale A.O. IV Tecnica n. 1600 dell’8.9.2010, recante ad oggetto presa d’atto delle risultanze della predetta Conferenza di Servizi in data 6.9.2010, avente ad oggetto accertamenti valutazioni relativi alla individuazione delle aree a standards, l) nota del Sindaco di Monopoli in data 9.9.2010 prot. 38429 recante trasmissione alla Regione Puglia delle “determinazioni di adeguamento” assunte nella Conferenza di Servizi in data 6.9.2010, m)- deliberazione G.R. n. 2036 del 20.9.2010, recante recepimento delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi in data 6.9.2010 e rettifica della precedente deliberazione G.R. n.1803 del 30.7.2010, con attestazione di compatibilità  del PUG di Monopoli nei termini individuati dalla Conferenza di Servizi in data 6.9.2010.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: 1) violazione di legge, art. 9 della legge regionale n. 20 del 2001, art. 7 della legge n. 1150 del 1942, violazione di principi di cui agli artt. 41 e 42 Cost., violazione dei principi CEDU; 2) violazione di legge, art. 9 della legge regionale n. 20 del 2001, art. 7 della legge n. 1150 del 1942, violazione di principi di cui agli artt. 41 e 42 Cost., violazione dei principi CEDU, eccesso di potere per arbitrarietà  ed illogicità , nonchè intima contraddizione e travisata considerazione dei presupposti; 3) eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione, illogicità , malgoverno dei presupposti, arbitrarietà ; 4) eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità  ed arbitrarietà , nonchè malgoverno dei presupposti in relazione al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; 5) eccesso di potere per travisata considerazione dei presupposti, illogicità , arbitrarietà , sviamento dalla causa; 6) eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, illogicità , arbitrarietà , sviamento dalla causa; 7) eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, illogicità , arbitrarietà , sviamento dalla causa; 8) eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, illogicità , arbitrarietà , sviamento dalla causa; 9) eccesso di potere per insussistenza dei presupposti o travisata considerazione di essi, violazione dei principi di cui all’art. 1379 c.c..
Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione della D.G.R. n 935/2010 con cui non sarebbe stata attestata la compatibilità  del P.U.G. di Monopoli, deducendo la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
Si è altresì costituito a resistere in giudizio il Comune di Monopoli eccependo l’irricevibilità  del ricorso per tardività , deducendo la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame, nonchè la riunione dell’odierno gravame con il citato ricorso iscritto al numero di registro generale n. 276/2010, per connessione. Il Comune di Monopoli ha altresì rappresentato che all’attualità  pende il giudizio RG n. 120/2011 innanzi al Tribunale Civile di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, nel quale lo stesso Comune ha proposto, in via riconvenzionale, azione per la restituzione dell’immobile a causa dell’inadempimento alle clausole del contratto di compravendita del suolo del 1955, suolo sul quale è stato realizzato l’edificio di proprietà  di parte ricorrente, nonchè per l’inadempimento della relativa delibera del 1954 che oltre ad autorizzare la vendita del suolo avrebbe imposto il vincolo di destinazione al suolo stesso.
Alla camera di consiglio del 25 maggio 2011, con ordinanza n. 486, si è dato atto della rinuncia all’istanza incidentale di sospensione cautelare.
Tutte le parti hanno prodotto documentazione.
La Regione Puglia ha depositato una memoria per l’udienza di discussione e parte ricorrente ha depositato note di replica.
L’Istituto delle Ancelle del Santuario in data 13 febbraio 2012 ha presentato una istanza di rinvio ai fini della trattazione congiunta, per connessione, dell’odierno gravame con il ricorso iscritto al numero di registro generale n. 276/2010, da esso stesso Istituto proposto avverso il provvedimento prot. n. 59009 del 3 dicembre 2009 con il quale il Comune di Monopoli aveva sospeso ogni determinazione in merito alla domanda per il rilascio del permesso di costruire e per variazione d’uso dell’immobile di proprietà  di esso ricorrente in civile abitazione, presentata in data 1° ottobre 2009, per contrasto con le previsioni del P.U.G. adottato.
Il successivo 20 febbraio 2012 il Comune di Monopoli ha depositato un atto di adesione alla istanza di rinvio ai fini dell’abbinamento dei due ricorsi proposti dall’Istituto delle Ancelle del Santuario.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene, innanzitutto, che non occorre procedere alla riunione del presente giudizio, richiesta da parte ricorrente e dal Comune di Monopoli, con il ricorso autonomo n. 276/2010, proposto dallo stesso Istituto delle Ancelle del Santuario, in quanto quest’ultimo non interferisce con la decisione dell’odierno giudizio che è maturo per la decisione.
Si prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità  e di irricevibilità  del ricorso, sollevate rispettivamente dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli, essendo il ricorso infondato nel merito.
Nel merito, come anticipato, l’odierno gravame è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con nove motivi di ricorso, che il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione di legge, art. 9 della legge regionale n. 20 del 2001, art. 7 della legge n. 1150 del 1942, violazione di principi di cui agli artt. 41 e 42 Cost., violazione dei principi CEDU.
Parte ricorrente lamenta il cattivo esercizio dell’attività  pianificatoria comunale in quanto il nuovo P.U.G. del Comune di Monopoli avrebbe impresso all’area ed all’immobile sulla stessa edificato da esso ricorrente la destinazione di cui all’art. 16 delle cosiddette “previsioni programmatiche del P.U.G.” denominata “contesti urbani consolidati per servizi pubblici e standards di quartiere” e, specificatamente, scuole d’obbligo, attrezzature civili e religiose, verde pubblico e attrezzato, parcheggi pubblici, decontestualizzandola dalla zona omogenea della quale farebbe parte in quanto le aree finitime avrebbero la destinazione di “contesti urbani consolidati ad alta densità “; così facendo il Comune resistente avrebbe adottato una pianificazione ad oggetto “fondiario” e non “territoriale”; nè ad avviso di parte ricorrente la legge regionale n. 20 del 2001 avrebbe apportato modifiche al principio della “zonizzazione” quale principio volto a conferire organicità , razionalità  e parità  di trattamento all’azione pianificatrice comunale; inoltre parte ricorrente, richiamata la distinzione fra vincoli su beni specifici preordinati alla espropriazione e destinazioni conformative della proprietà , sostiene l’illegittimità  del P.U.G. per cui è causa in quanto esso sottoporrebbe ex sè a conformazione vincolata un bene specifico, senza che una tale conformazione sia stata una conseguenza di una ritenuta indispensabile ragione da esso stesso ricorrente qualificata “zonizzatrice”, ma per la sua asserita, insussistente identità  storica; pertanto il P.U.G. si sostanzierebbe in un illegittimo ius singulare, con indebita compressione del diritto di proprietà  in violazione dei principi della CEDU.
2) Violazione di legge, art. 9 della legge regionale n. 20 del 2001, art. 7 della legge n. 1150 del 1942, violazione di principi di cui agli artt. 41 e 42 Cost., violazione dei principi CEDU, eccesso di potere per arbitrarietà  ed illogicità , nonchè intima contraddizione e travisata considerazione dei presupposti; parte ricorrente, premesso che il suddetto art. 9 distingue, nell’ambito del P.U.G., le previsioni strutturali da quelle programmatiche, rappresenta che queste ultime si espliciterebbero in “contesti”, che in sostanza costituirebbero una riedizione delle zone omogenee di cui all’art. 7 della legge n. 1150 del 1942 con le quali zone avrebbero un elemento di identità  costituito dalla circostanza che entrambi non potrebbero che essere ispirati al principio di “omogeneità ” delle parti del territorio che includono; da quanto sopra parte ricorrente trae la conseguenza che far rientrare la proprietà  per cui è causa nel contesto previsto dall’art. 16 delle previsioni programmatiche del P.U.G. sarebbe in contraddizione con lo stesso indirizzo metodologico del piano; ciò in quanto il contesto sarebbe una qualificazione applicabile solo ad un oggetto territoriale e non ad un bene singolo, come nella fattispecie sarebbe stato fatto per la proprietà  di esso Istituto ricorrente, tenuto conto che la disciplina da parte dello strumento urbanistico di un bene singolo sarebbe disconosciuta dalla giurisprudenza, salvo i casi dei vincoli preordinati all’espropriazione; anche per tale profilo il P.U.G. sarebbe stato adottato in violazione dei principi della CEDU.
3) Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione, illogicità , malgoverno dei presupposti, arbitrarietà ; l’Istituto delle Ancelle del Santuario lamenta che, considerato che l’area di cui trattasi , su cui insiste l’edificio a suo tempo costruito, sarebbe di modeste dimensioni e precisamente mq. 495, la scelta effettuata nei confronti di tale area sarebbe illegittima in quanto non si comprenderebbe la ragione di pubblico interesse che sorreggerebbe la sua destinazione differenziata ed il suo sacrificio sproporzionato a fronte del quale il Comune avrebbe dovuto adempiere al’obbligo di motivazione in maniera rafforzata.
4) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità  ed arbitrarietà , nonchè malgoverno dei presupposti in relazione al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; parte ricorrente si duole che dalla relazione generale al P.U.G. emergerebbe l’arbitraria presupposizione che la popolazione del Comune di Monopoli subirebbe un incremento di un quarto della popolazione; se così fosse comunque il relativo reperimento di standards avrebbe richiesto una adeguata istruttoria e motivazione che non risulterebbe in atti; al riguardo parte ricorrente chiede che sia disposta una istruttoria tecnica.
5) Eccesso di potere per travisata considerazione dei presupposti, illogicità , arbitrarietà , sviamento dalla causa; parte ricorrente richiama preliminarmente la prima parte della motivazione con la quale è stata respinta l’osservazione n. 95/F presentata da essa ricorrente in sede di redazione del P.U.G. stesso: “non accoglie l’osservazione 95/F, in quanto l’attuale destinazione dell’intero fabbricato è scuola di grande tradizione e trattasi di edificio ormai storicamente riconosciuto per la sua valenza culturale, storica e sociale, da preservare.”; l’Istituto ricorrente lamenta che, alla luce della suddetta motivazione, sarebbe da ritenersi incoerente la sussunzione dell’area del fabbricato di cui trattasi nell’ambito del citato art. 16 delle N.T.A. del P.U.G.(servizi pubblici e standars di quartiere), in quanto la asserita qualificazione (in sè) “di edificio ormai storicamente riconosciuto per la sua valenza culturale, storica e sociale” avrebbe dovuto consentire la sussunzione dell’area stessa nell’art. 9 delle suddette N.T.A. che prevedono i “contesti urbani consolidati da tutelare del Centro storico”; tuttavia, ad avviso di parte ricorrente, non sussistendo l’asserito presupposto culturale e venuta meno la funzione sociale genericamente intesa, non vi sarebbe ragione perchè l’edificio resti destinato ad una funzione sicuramente esaurita.
6) Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, illogicità , arbitrarietà , sviamento dalla causa in quanto la motivazione con la quale è stata respinta l’osservazione n. 95/F presentata da essa ricorrente in sede di redazione del P.U.G. non conterrebbe alcuna “ragione urbanistica” della destinazione impressa alla zona per cui è causa, tenuto conto che la valenza culturale, storica e sociale atterrebbe all’attività  esercitata e non riguarderebbe, quindi, nè il piano edilizio, nè quello urbanistico; comunque parte ricorrente lamenta che non apparterrebbe agli strumenti urbanistici l’assegnazione di specifiche attività  da svolgersi negli immobili, nè stabilire la destinazione stessa in base a specifiche attività  precedentemente svolte.
7) Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, illogicità , arbitrarietà , sviamento dalla causa; parte ricorrente richiama preliminarmente la seconda parte della motivazione con la quale è stata respinta la citata osservazione n. 95/F al P.U.G.: “peraltro, l’attuale destinazione non preclude i diritti dell’osservante pienamente riconosciuti dalle norme attuative del PUG in materia di cambio di destinazione d’uso.”; l’Istituto delle Ancelle del Santuario prospetta, quindi, la contraddittorietà  della motivazione stessa in quanto nella prima parte si ritiene che sia da preservare la valenza culturale, storica e sociale e nella seconda parte tale valenza potrebbe essere messa da parte ottenendo un cambio di destinazione d’uso, uso che nella prima parte sarebbe requisito essenziale della conservazione.
8) Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, illogicità , arbitrarietà , sviamento dalla causa in quanto si rinverrebbe un ulteriore profilo di contraddizione rappresentato dalla circostanza che, avendo impresso la destinazione di cui all’art. 16 delle N.T.A., sulla stessa area potrebbero essere realizzati standars e servizi previsti dall’art. 16 stesso e cioè, oltre scuola dell’obbligo, attrezzature civili e religiose, anche verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici; in particolare la destinazione a parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato implicherebbe la previa demolizione di quella che è stata ritenuta una scuola di grande tradizione di valenza culturale da preservare.
9) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti o travisata considerazione di essi, violazione dei principi di cui all’art. 1379 c.c.; parte ricorrente, premesso che la suddetta richiamata motivazione con la quale è stata respinta la citata osservazione n. 95/F al P.U.G. per ben due volte assumerebbe quale presupposto urbanistico condizionante l’ “attuale destinazione” del fabbricato, lamenta che l’unica attuale destinazione sarebbe quella di cui al predetto P.R.G. e cioè “zona 4-residenziale”; il previgente P.R.G. sarebbe stato approvato nel 1977 quando l’edificio era già  stato realizzato da vent’anni, come risulterebbe dal verbale di destinazione urbanistica prot. n. 9560 del 4 maggio 2006 e l’asserita “attuale destinazione” atterrebbe esclusivamente al piano privatistico; ciò in quanto nell’atto di compravendita del suolo stipulato il 27 aprile 1955 esso ricorrente, in qualità  di acquirente, si era obbligato a “non vendere, cedere o alienare in favore di altri il suolo acquistato e di costruire l’edificio da adibirsi per uso di Istituto di Educazione Morale, Religioso e Scolastico” nonchè a provvedere alla costruzione dell’edificio nel termine improrogabile di tre anni dalla stipula della vendita; ai sensi dell’art. 1379 c.c. recante divieto di alienazione, tale divieto avrebbe effetti solo tra le parti e non sarebbe valido se non contenuto entro convenienti limiti di tempo, sicchè l’eventuale inosservanza del divieto stesso avrebbe effetti solo nella sfera privatistica delle parti contraenti e non potrebbe essere assunto dal Comune per giustificare le proprie determinazioni pubblicistiche e specificatamente l’esercizio dei suoi poteri di pianificazione urbanistica; il suddetto patto, sottoscritto da esso ricorrente, sarebbe pertanto nullo in quanto non contenuto in “convenienti limiti di tempo”; in mero subordine parte ricorrente, nella ipotesi in cui il patto non fosse ritenuto nullo, chiede che il termine dell’adempimento sia “fissato su istanza del debitore che intende liberarsi”, ai sensi dell’art. 1183, comma 2, c.c..
Tutti i motivi sono privi di pregio per quanto di seguito esposto.
Il Collegio deve prioritariamente evidenziare che, alla luce della giurisprudenza amministrativa fatta propria da questa Sezione e dalla quale non si ha motivo di discostarsi (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III n. 1598 del 21 ottobre 2011), le previsioni del piano regolatore servono a conformare l’edificazione futura e non anche le costruzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano o di una sua variante (C.d.S. 4009/2009); proprio per tale sua caratteristica di strumento di pianificazione il piano regolatore, nel disporre le future conformazioni del territorio, considera le sole aree libere, “tali dovendosi ritenere quelle disponibili al momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già  edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di urbanizzazione), ovvero quelle che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano comunque già  utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico)” (C.d.S. 4134/2011 richiamato da T.A.R. Bari, Sez. III n. 1598/2011 cit.).
Dunque la disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento al futuro (c.d. preesistenza vincolante) e le NN.TT.AA. sono, invero, atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a regolare la futura attività  edilizia (T.A.R. Bari, Sez. III n. 3885/2010, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1052/2007).
Passando ad analizzare, sulla base di quanto sopra, la fattispecie oggetto di gravame devesi rilevare che le doglianze di parte ricorrente non colgono nel segno in quanto non tengono conto della circostanza che sull’area di cui si contesta la destinazione è stato edificato l’immobile di proprietà  di parte ricorrente e che tale immobile, come condisibilmente sostenuto dalla Regione Puglia nella memoria del 6 febbraio 2012, è inserito in una parte del territorio comunale ormai consolidata, come peraltro anche le aree circostanti.
Il Comune resistente, quindi, non ha fatto altro che riconoscere la situazione fattuale, non oggetto di contestazione, imprimendo all’area ed all’immobile su di essa edificato, di proprietà  dell’Istituto ricorrente, legittimamente, ad avviso del Collegio, la destinazione di cui all’art. 16 delle N.T.A., versate in atti, e precisamente “Contesti urbani consolidati per servizi pubblici a standard di quartiere” che al punto 16.04 prevede quali destinazioni d’uso: “Servizi a standard di quartiere: scuole d’obbligo, attrezzature civili e religiose, verde pubblico e attrezzato, parcheggi pubblici” e al punto 16.1 indica quali Obiettivi la “Conferma dei servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti” e la “Manutenzione e riqualificazione degli edifici esistenti”.
Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che, nell’ambito della Parte III delle citate N.T.A. recante Previsioni Programmatiche, il suddetto articolo 16 è collocato nel Capo I del Titolo II – Contesti territoriali – Capo I che disciplina proprio i “Contesti territoriali esistenti”.
Inoltre, ai fini della ritenta legittimità  della destinazione impressa all’area per cui è causa dal nuovo PUG del Comune di Monopoli, occorre prendere le mosse dalla circostanza, evidenziata dal Comune resistente, che il Comune di Monopoli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 28 dicembre 1954, oltre ad autorizzare la vendita del suolo sul quale è stato realizzato l’edificio di proprietà  di parte ricorrente, aveva imposto un vincolo di destinazione al suolo stesso.
Appaiono particolarmente significativi – ed è pertanto opportuno riportarne il testo – i seguenti punti del deliberato, per quello che in questa sede interessa: 6°) “Il suolo in discussione non potrà  essere ceduto, venduto od alienato ad altri ed il costruendo edificio dovrà  essere adibito per uso di Istituto di educazione morale, religioso e scolastico come è specificato nella domanda; 7°) l’edificio dovrà  essere costruito nel termine improrogabile di anni tre dalla data di stipula del contratto di compravendita del suolo..”; 8°) “L’inadempienza di uno dei patti di cui sopra autorizza il Comune a procedere alla reintegra in proprio favore del suolo o degli eventuali manufatti e pertinenze”.
Contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, pertanto, non è stato impresso alcun nuovo vincolo all’area e, conseguentemente sono prive di pregio le censure con le quali l’Istituto delle Ancelle del Santuario asserisce che il nuovo P.U.G. avrebbe sottoposto ex sè a conformazione vincolata un bene specifico, nonchè le censure con le quali la stessa parte ricorrente si limita a richiamare le obbligazioni assunte in sede di atto di compravendita, omettendo di rilevare, come evidenziato di contro da parte resistente, che le obbligazioni contrattuali sono state assunte in adempimento alla suddetta delibera che, si ripete, ha impresso il vincolo di destinazione per la costruzione sull’area di cui trattasi di un edificio, poi realizzato, da adibirsi “per uso di Istituto di educazione morale, religioso e scolastico”.
Nè rileva la circostanza, pure evidenziata da parte ricorrente al nono motivo di ricorso, che l’unica attuale destinazione sarebbe quella del precedente P.R.G., e cioè “zona 4-residenziale”, P.R.G. approvato nel 1977 quando l’edificio era già  stato realizzato da vent’anni, come risulterebbe dal verbale di destinazione urbanistica prot. n. 9560 del 4 maggio 2006.
Premesso che, in generale, non si pone come divieto per l’amministrazione di verificare “ex post” il rispetto delle previsioni normative, deve ritenersi che semmai è la precedente destinazione del P.R.G. del 1977 che illegittimamente non aveva tenuto conto che l’area era già  edificata e l’edificio di proprietà  dell’Istituto, come dallo stesso affermato, era già  stato realizzato, peraltro da vent’anni.
Devono, conseguentemente, ritenersi prive di pregio le censure dedotte al riguardo.
Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto deve inoltre dichiarare l’inammissibilità , per carenza di interesse, delle censure di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso, concernenti il rigetto dell’osservazione n. 95/F, presentata da esso ricorrente in sede di redazione del P.U.G. stesso e contraddistinta con il punto 175 bis nella delibera di C.C. n. 51 del 5 agosto 2009.
Si ritiene utile, preliminarmente, riportare il contenuto del mancato accoglimento della suddetta osservazione: “non accoglie l’osservazione 95/F, in quanto l’attuale destinazione dell’intero fabbricato è scuola di grande tradizione e trattasi di edificio ormai storicamente riconosciuto per la sua valenza culturale, storica e sociale, da preservare; peraltro, l’attuale destinazione non preclude i diritti dell’osservante pienamente riconosciuti dalle norme attuative del Piano Urbanistico Generale in materia di cambio di destinazione d’uso.”.
Al riguardo, infatti, posta la ritenuta legittimità  della destinazione impressa all’area di cui all’art. 16 delle N.T.A., la previsione di cui alla seconda parte della motivazione sopra richiamata del rigetto della osservazione, seppure di primo acchito possa sembrare contraddittoria, comunque non è lesiva per l’Istituto ricorrente in quanto consente all’Istituto stesso spazi applicativi maggiori e specificatamente ulteriori destinazioni prima non previste; quindi, lungi dal determinare una indebita compressione del diritto di proprietà  in violazione dei principi della CEDU, come dedotto da parte ricorrente nel primo e secondo motivo di ricorso, la destinazione impressa amplia l’attuale situazione giuridica dell’Istituto ricorrente riconoscendo la possibilità  di destinare l’edificio oltre a scuola d’obbligo anche ad attrezzature civili e religiose, verde pubblico e attrezzato e parcheggi pubblici.
Devono, infine, ritenersi prive di pregio le censure di difetto di motivazione di cui al terzo e quarto motivo di ricorso.
Il Collegio aderisce, infatti, alla giurisprudenza amministrativa, richiamata dalla Regione Puglia, alla luce della quale, premesso che i Comuni godono di un ampio potere discrezionale in materia urbanistica, l’adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale non esige una specifica motivazione delle singole determinazioni assunte, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano regolatore generale; in sede di controllo di legittimità  non è consentito al giudice amministrativo di entrare nel merito delle scelte pianificatorie, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da vizi di illogicità  e contraddittorietà , risultando infatti necessaria un’apposita motivazione solo quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto, come quelle che traggono origine da un piano di lottizzazione approvato oppure da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia.
Posto che si richiede, quindi, una motivazione specifica (espressione, a sua volta, di una adeguata istruttoria) solo in alcune ipotesi particolari nelle quali il piano stesso incide in senso sfavorevole su una singola proprietà , nella fattispecie oggetto di gravame non si rinviene tale ipotesi in quanto, come detto, il P.U.G. impugnato non incide in senso sfavorevole sul diritto di proprietà  di parte ricorrente.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto dell’apporto difensivo delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna l’Istituto delle Ancelle del Santuario al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), di cui € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore del Comune di Monopoli ed € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria