1. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica –  Decadenza assegnazione – Fattispecie
 
2. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti assegnazione – Fattispecie

1. In materia di edilizia residenziale pubblica è illegittimo per inadeguata motivazione il provvedimento di decadenza dalla assegnazione dell’alloggio ove in esso si assuma che il valore della proprietà  dell’assegnataria superi la soglia prevista dalla legge ai fini dell’assegnazione senza tuttavia dare specifico conto dei calcoli eventualmente effettuati per giungere a tale conclusione.
2. Ai fini della verifica dei requisiti necessari all’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, l’immobile privo del carattere dell’abitabilità  è improduttivo di reddito, in quanto l’assenza dell’abitabilità , quindi delle condizioni di agibilità  e di igienicità , espone alla sanzione risolutoria ogni eventuale contratto di utilizzo del cespite.

N. 00910/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2010, proposto da: 
Addolorata Ciccarelli, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Scricco, con domicilio eletto presso l’avv. Nicla Floro in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

contro
Comune di Barletta in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 

per l’annullamento
del provvedimento sindacale del 26.11.2009, notificato in data 27.11.2009, con cui è stata decretata la decadenza della ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Barletta alla via Leonardo da Vinci n. 29.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Marina Scricco e Rossella Chieffi, quest’ultima su delega dell’avv. Rossana Monica Danzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Addolorata Ciccarelli ha impugnato il provvedimento con il quale è stata decretata la decadenza della ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Barletta alla via Leonardo da Vinci n. 29.
La ricorrente ha esposto che in data 27.4.2009 le era stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione essendo stata riscontrata la titolarità  in suo favore di due immobili ad uso abitativo siti in via Canosa 1 e 1/A, rispettivamente al piano terra e al secondo piano, il cui valore locativo complessivo era pari al valore locativo di alloggio adeguato al suo nucleo familiare, formato da due persone.
La ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni ma il Comune aveva con il provvedimento impugnato decretato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. nullità  del provvedimento di decadenza emanato da organo incompetente, dovendo la decadenza essere decretata dal Dirigente e non dal Sindaco;
2.abuso di potere per palese travisamento dei fatti, in quanto la decadenza prevista dal combinato disposto dell’art. 2 comma 1 e dell’art. 19 lett. d) L.R. 54/84 si verifica quando l’assegnatario è proprietario di uno o più immobili ubicati in una località  non ricompresa nell’ambito territoriale del bando di concorso, mentre nel caso di specie gli immobili erano siti nello stesso Comune di Barletta;
3. illegittimità  costituzionale dell’art. 2 comma 1 lett. d) L.R. 54/84 per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto il valore locativo dell’alloggio secondo la norma citata doveva essere determinato secondo la L. 392/78, parametro non più idoneo a rappresentare il fabbisogno abitativo e il valore di mercato degli immobili essendo stata tale normativa in gran parte abrogata, come già  evidenziato dalla Corte Costituzionale con riferimento ad analoghe disposizioni di legge di altre regioni italiane;
4. erronea determinazione del valore locativo complessivo, avendo il consulente di parte della ricorrente evidenziato che il valore della proprietà  della ricorrente è inferiore alla soglia prevista dalla L. 392/78; infatti l’unità  sita al piano terra ha una superficie di mq 29,80, composta da un unico vano e un piccolo wc, ed è censita come abitazione popolare ma, secondo il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione del Comune di Barletta, non potendo essere suddiviso, può essere adibito solo a destinazione deposito o commerciale, mentre della seconda unità  la ricorrente possiede la quota di 8/24, del valore locativo complessivo di l. 3.233.405, quindi inferiore al valore locativo medio, determinato ai sensi della l. 392/78 in L. 4.747.407, di un alloggio adeguato.
Si è costituito il Comune di Barletta chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta dalla ricorrente è stata accolta con ordinanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 19.4.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Al riguardo può essere esaminato preliminarmente il quarto motivo in quanto assorbente.
Il provvedimento impugnato, infatti, è fondato sulla proprietà  in capo alla ricorrente di due immobili per un reddito complessivo superiore alla soglia prevista dalla legge per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
La ricorrente ha formulato osservazioni con riferimento alla effettiva produttività  di reddito dell’alloggio e, in risposta alla stesse, il provvedimento impugnato richiama il parere della competente Commissione Territoriale, secondo il quale “diversamente da quanto sostenuto dall’interessata, il valore locativo complessivo determinato ai sensi di legge risulta più che al di sopra di quanto stabilito dall’art. 2 lett. d) della L.R. 54/84”.
Tale assunto, tuttavia, non risulta in alcun modo specificato nè nel parere della Commissione nè nel provvedimento sindacale adottato, non avendo l’amministrazione menzionato o richiamato gli eventuali calcoli effettuati per giungere a tale conclusione che, pertanto, non è sorretta da motivazione adeguata, risolvendosi in un’affermazione non giustificata.
Inoltre dall’esame degli atti e, in particolare, dalla lettura del regolamento edilizio comunale, prodotto dalla ricorrente, emerge che le unità  immobiliari destinate ad abitazione devono presentare una profondità  al massimo doppia rispetto all’altezza della parete finestrata, mentre l’unico immobile in proprietà  esclusiva della ricorrente, di mq 29,80, presenta una parete finestrata di m. 3,60 e una profondità  di m. 9,30, che appare pertanto non conforme ai requisiti richiesti per l’abitabilità , circostanza peraltro non contestata dall’amministrazione resistente.
Risulta quindi fondato l’assunto dedotto in ricorso e consistente nella contestazione della produttività  di reddito locatizio degli immobili di cui la ricorrente è proprietaria.
L’assenza dell’abitabilità , infatti, espone alla sanzione risolutiva ogni eventuale contratto di utilizzo del bene privo dell’attestazione della sussistenza delle condizioni di agibilità  ed igienicità  e fa venir meno, sul piano sostanziale, la potenziale produttività  del reddito locativo che l’art. 2 comma 1, lett. d), L. R. 54/1984 eleva a condizione impeditiva dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (in tal senso Consiglio Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4712).
Quanto all’altro immobile, di mq 60, deve rilevarsi che la ricorrente ne è proprietaria per la quota di 8/24, che di per sè non comporta il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono comunque giusti motivi, data la natura della causa e della questione controversa, per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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