1. Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo – Interessi di mora – Opposizione – Nel caso in cui la sorte capitale sia stata estinta prima della notifica del d.i. – E’ legittima.
2. Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo – Spese processuali – Opposizione – Nel caso in cui la sorte capitale sia stata estinta prima della notifica del d.i. – Comportamento del creditore contrario a buona fede – Regola della soccombenza
1. E’ illegittima l’ingiunzione (nella specie a pagare una somma a titolo di indennità per le missioni svolte nel 2009 e non ancora remunerate) nel caso in cui la sorte capitale, e quindi l’obbligazione principale, sia stata estinta integralmente in epoca anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo; ne consegue, altresì, la fondatezza dell’opposizione in ordine all’ingiunzione di pagamento degli interessi (disposta nel titolo monitorio con la generica formula “interessi come per legge”), non sussistendo atti di costituzione in mora in data anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo; peraltro, poichè a quella data risultava già estinta l’obbligazione per la sorte capitale, non potevano più prodursi gli effetti della mora debendi.
2. Atteso che il pagamento della sorte capitale determina l’illegittimità dell’ingiunzione, che va valutata non al momento del deposito del ricorso, bensì a quello dell’emanazione del provvedimento, non v’è ragione per derogare alla regola della soccombenza delle spese processuali, in quanto il creditore ha tenuto un comportamento contrario a buona fede, che ha indotto l’autorità giudiziaria a emettere un decreto per una sorte capitale non più dovuta al solo fine di ottenere il pagamento delle spese legali, che ha reso necessario da parte della P.A. debitrice la proposizione dell’opposizione.
N. 00854/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2010, proposto da:
Francesco Tatoli, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Roberto Toscano, Gaetano Giampalmo, con domicilio eletto presso Nicola Roberto Toscano in Bari, via P.Amedeo, 198;
contro
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitanziaria, Casa Circondariale di Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del decreto ingiuntivo n. 69/2011 emesso in data 17.02.2011 e depositato in data 23.02.2011 dal T.A.R. Puglia – Bari, notificato in data 1.04.2011, con il quale è stato ingiunto al Ministero della Giustizia “di pagare in favore del ricorrente sig. Francesco Tattoli, nel termine di giorni 40 (quaranta) dalla notifica del presente decreto, la somma complessiva di €. 465,15 per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi come per legge sino al soddisfo, nonchè le spese del presente procedimento in complessive €. 176,00 (di cui 116,00 per diritti € 60,00 per onorari) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitanziaria, Casa Circondariale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. N. Roberto Toscano e G. Giampalmo, per il ricorrente e avv. dello Stato I. Sisto, per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso per ingiunzione in epigrafe, depositato in data 10 dicembre 2010, il ricorrente ha chiesto a questo Tar di ingiungere al Ministero, odierno opponente, il pagamento della somma indicata in epigrafe, dovuta a titolo di indennità per le missioni svolte nel 2009 e non ancora remunerate, oltre accessori e spese di lite.
Il relativo decreto ingiuntivo n. 69/2011 è stato emesso in data 17/2/2011, depositato in segreteria in data 23.2.2011 e notificato in data 1/4/2011.
Con atto notificato in data 6-12 maggio 2011 e depositato il successivo 17 maggio, il Ministero intimato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 69/2011, assumendo che il credito vantato dal ricorrente è stato interamente soddisfatto dall’Amministrazione con primo ordine di pagamento n. 1785 del 15 ottobre 2010 di € 12,75 (prima della proposizione del ricorso) e con secondo ordine di pagamento n. 2068 del 15/12/2010 € 452,40, cioè prima della emissione del decreto ingiuntivo.
Sostiene che l’avvenuto pagamento della sorte capitale in epoca anteriore all’emissione del decreto ingiuntivo comporti che esso vada revocato e che non possano essere addebitate all’opponente Amministrazione le spese del procedimento sommario, nè gli interessi (dovuti, nel d.i. , “come per legge fino al soddisfo”).Richiama, a tal fine, i principi affermati da Cassazione civile , sez. III, 15 aprile 2010 , n. 9033, secondo cui “Deve ritenersi circostanza pacifica, sul piano fattuale, che al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo a carico della resistente la sorte capitale del credito vantato dal ricorrente era stata pagata dalla debitrice.”
“2.1. Giustamente, quindi, il Tribunale messinese ha ritenuto che “a seguito di tale pagamento della sorte capitale si è verificato un fatto parzialmente estintivo dell’obbligazione che impedisce di affermare la legittimità dell’ingiunzione, la quale va valutata non al momento del deposito del ricorso, ma al momento dell’emissione del provvedimento” (pag. 7 della sentenza gravata).
Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato come dal fatto estintivo della sorte capitale del credito, avvenuto prima dell’emissione dell’ingiunzione, non potesse non derivare in sede di giudizio di opposizione la revoca del provvedimento monitorio all’esito del giudizio stesso, non essendo consentito che, in difetto di tale revoca, venissero a coesistere due titoli per un importo diverso in relazione allo stesso credito.
Nè può muoversi censura alcuna alle argomentazioni del Tribunale di Messina secondo cui, in presenza di una invalidità originaria del decreto ingiuntivo per essere stato effettuato il pagamento della sorte capitale anteriormente alla sua emissione, tale illegittimità determinava non solo la revoca del provvedimento monitorio, ma anche l’impossibilità di addebitare all’ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento, conclusasi con un provvedimento privo dei richiesti requisiti di legge.
Infatti, solo la originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto ingiuntivo consente che la sentenza che chiuda il giudizio d’opposizione conservi gli effetti sanzionatori del decreto stesso non travolti da eventuali fatti successivi, in primo luogo le spese processuali con esso liquidate e, quindi, gli interessi sul capitale maturati sino al momento dell’estinzione o riduzione dell’obbligazione.
Il pagamento della sorte capitale prima dell’emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, la sostanziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso successivamente a tale pagamento precludono, in effetti, al creditore la facoltà di avvalersi della notificazione del decreto (divenuto ormai invalido) per indurre il debitore al pagamento sia delle spese legali da lui sostenute che degli interessi maturati sul capitale già pagato.”.
Il creditore opposto, pur non contestando che il pagamento della sorte capitale sia avvenuto prima della notifica del d.i., evidenzia, invece, la circostanza che esso è avvenuto dopo il deposito del ricorso monitorio, sicchè il creditore, al momento della richiesta giudiziaria (deposito del ricorso), versava nella situazione di patito inadempimento, sufficiente e necessaria per adire legittimamente l’autorità giudiziaria. Ne discenderebbe la tempestività dell’azione giudiziaria intrapresa.
Cita, a tal fine i principi enunciati da Corte appello Bari, sez. lav., 09 giugno 2008 , n. 2237, secondo cui ” Il pagamento della sorte capitale effettuato in data anteriore alla notifica al debitore del decreto ingiuntivo, ma successivamente alla data di deposito della relativa richiesta, non esime l’ingiunto dall’obbligo di corrispondere al creditore, oltre agli interessi maturati per effetto del tardivo adempimento, altresì le spese legali liquidate in sede di emissione del decreto; ciò non solo poichè la valutazione della tempestività dell’azione giudiziaria non può essere fatta dipendere dai tempi di intervento dell’ufficio giudiziario adito, ma altresì perchè le spese legali sono casualmente ricollegabili alla “mora debendi” dell’intimato e pertanto da questi dovute al creditore a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.”.
All’udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Giova premettere che in fatto la vicenda esaminata nella presente controversia è differente da quella definita con sentenza n. 638/2012, sicchè trovano applicazione diversi principi.
Al riguardo il Collegio rileva che dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, la sorte capitale e quindi l’obbligazione principale è stata estinta integralmente prima della notifica del decreto ingiuntivo, per cui la materia del contendere è ormai circoscritta alla debenza degli interessi moratori e delle spese legali.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato, essendo sul punto cessata la materia del contendere. Da tanto consegue, inoltre, che è fondata l’opposizione in ordine all’ingiunzione di pagamento degli interessi (disposta, nel titolo monitorio con la generica formula “interessi come per legge”). Infatti, deve rilevarsi che non sussistono atti di costituzione in mora in data anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, sicchè gli interessi (che le stesse parti qualificano come moratori) sarebbero stati dovuti solo in data successiva alla costituzione in mora – da ricondursi alla notifica del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, poichè a quella data risultava già estinta l’obbligazione per la sorte capitale, è evidente che non potevano più prodursi gli effetti della mora debendi.
Ulteriore punto nodale della decisione è il regime delle spese processuali.
Ritiene il Collegio che vadano affermati i seguenti principi.
Il creditore ha adito l’autorità giudiziaria, omettendo di evidenziare un elemento essenziale, cioè che la sorte capitale risultava pagata al momento al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, in quanto -come evidenziato dalla citata giurisprudenza del Tribunale messinese – il pagamento della sorte capitale “impedisce di affermare la legittimità dell’ingiunzione, la quale va valutata non al momento del deposito del ricorso, ma al momento del provvedimento”.
Pertanto, il creditore ha tenuto un comportamento contrario a buona fede, che ha indotto l’autorità giudiziaria ad emettere un decreto per una sorte capitale non più dovuta al solo fine di ottenere il pagamento di interessi legali (in realtà non dovuti) e le spese legali, che ha reso necessario da parte dell’Amministrazione debitrice la proposizione dell’odierna opposizione.
Non vi sono ragioni, per ciò per derogare alla regola della soccombenza, sicchè le spese vanno poste a carico dell’opposto e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte dichiara la cessata materia del contendere, per come precisato in parte motiva e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo di questo Tar n. 69/2011.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione che liquida in Euro 250,00 omnicomprensivi per diritti, onorari e spese, oltre IVA,CPA e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)