1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Costruzioni abusive – Sanzioni – Ordine di demolizione – Notifica – Destinatario


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sanzioni – Ordine di demolizione – Natura – Atto recettizio – Notifica – Omissione – Conseguenze


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Titolo edilizio – Presupposti – Fattispecie
 
4. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Titolo edilizio – Parcheggio in area condominiale – Presupposti

1. Ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 il destinatario dell’ordine di demolizione è il proprietario o, comunque, il soggetto che abbia titolo per disporne, in quanto tale atto è preordinato a far cessare l’illecito e a rimuovere gli effetti già  prodotti.


2. Essendo la notifica/comunicazione una condizione legale di efficacia dell’ordinanza di demolizione, in quanto atto recettizio, la sua omissione, pur assumendo un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale, è censurabile, in termini di illegittimità  dei successivi atti, esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la notifica/comunicazione stessa è posta.
 
3. Ogni intervento che modifica in modo permanente la conformazione del suolo presuppone il rilascio del titolo edilizio ex lege prescritto (Nella specie si tratta di un’area condominiale destinata a verde trasformata in parcheggio per autovetture attraverso la posa di manto bituminoso, per la cui realizzazione occorreva il rilascio del permesso di costruire).
 
4. L’utilizzo di un terreno di proprietà  condominiale per la sosta delle autovetture costituisce una normale modalità  di esercizio del diritto di proprietà  che ha rilevanza urbanistica e richiede il rilascio di titolo edilizio soltanto nel caso in cui siano state realizzate opere.

N. 00808/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02063/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2009, proposto da: 
Cooperativa Consedil Nova s.r.l., in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n.166/5; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Bari, alla via P.Amedeo 26; Regione Puglia; 

nei confronti di
Condominio Vinsalva, in persona dell’Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella n.120; 

per l’annullamento
-della nota prot. n. 178678 del 13.7.2009, notificata -ai sensi dell’art. 140 cpc- in data 30.7.2009 e materialmente ritirata dal sig. Saracino in data 12.9.2009, a firma del Direttore della Ripartizione Qualità  edilizia e trasformazione del territorio del Comune di Bari, con cui è stata ingiunta “la demolizione, a cura e spese degli interessati, delle opere abusive realizzate (consistenti nella trasformazione urbanistica della pertinenziale area destinata a verde condominiale: n.d.r.), ovvero la demolizione delle stesse e il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio delle sanzioni”;
-ove occorra, della nota prot. n. 175675 dell’1.7.2008, con cui è stata ordinata la sospensione dei lavori;
-di ogni altro provvedimento connesso ai precedenti, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compreso il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 219/08 redatto in data 26.6.2008 da agenti della Polizia edilizia del Comune di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Condominio Vinsalva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti F. E. Lorusso, A. Valla e L. Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la società  ricorrente impugna la nota del Comune di Bari con cui è stata ingiunta alla stessa la demolizione delle opere ritenute abusive e consistenti nella trasformazione in parcheggio per autovetture di area condominiale destinata a verde, attraverso la posa in opera di manto bituminoso (cfr. verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n.219/08 versato in atti).
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bari e il controinteressato condominio Vinsalva chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 2 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorrente articola due motivi di gravame.
2.1.- Con il primo vorrebbe far discendere l’illegittimità  del provvedimento impugnato dalla circostanza che lo stesso sia stato indirizzato a soggetto che non è responsabile dell’abuso edilizio contestato. Non è infatti in discussione che i lavori siano stati commissionati dal condominio Consedil Nova, come risulta dal verbale dell’assemblea condominiale n.48 dell’11.2.1991 e dal successivo verbale n.58 del 5.7.1993 e non già  dalla cooperativa Consedil Nova, ormai in fase di liquidazione.
La censura tuttavia non coglie nel segno.
Legittimamente infatti l’ordine di demolizione viene indirizzato al proprietario dell’area interessata (o, comunque, al soggetto che abbia titolo per disporne) essendo l’ordine stesso preordinato a far cessare l’illecito e a rimuovere gli effetti già  prodotti.
La notifica al proprietario è espressamente prevista dall’art.31 del D.P.R. n.380/2001, come rimarcato dalla stessa ricorrente. Deve quindi convenirsi con la difesa del condominio controinteressato che, in assenza di prova da parte della Consedil di non essere proprietaria dell’area pertinenziale in questione alla data dei lavori e a tutt’oggi, la circostanza che i lavori siano stati appaltati da un terzo (condominio Consedil nova) è inidonea ad incidere sulla responsabilità  giuridica dell’illecito; può al più consentire l’individuazione del responsabile dell’abuso, certamente soggetto corresponsabile ai sensi dell’art.31 citato.
Tuttavia, come già  chiarito in giurisprudenza, sebbene la notifica/comunicazione di un atto recettizio (quale l’ordine di demolizione) sia condizione di efficacia dello stesso, la sua omissione, pur rilevante sotto il profilo sostanziale e non meramente procedimentale incidendo sugli atti successivi, è censurabile soltanto da parte del soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta (cfr. Tar Lazio-Roma, Sez.I, 7.12.2010, n.35544).
2.2.- Con il secondo motivo poi, pur non contestando l’assenza di titolo autorizzatorio nè la trasformazione realizzata sull’area (anzi confermata dalla relazione tecnica di parte a firma dell’ing. Angelo Rotondo), parte ricorrente tenta di sostenere che la destinazione a verde non sia stata sostanzialmente compromessa data la presenza di alberi e aiuole ma che sia stata soltanto variata per diminuire la superficie di assorbimento dell’acqua piovana, a tutela della stabilità  dell’intero immobile.
E’ tuttavia evidente che le -eventualmente buone- ragioni che abbiano suggerito la trasformazione urbanistica contestata non possano incidere sul regime autorizzatorio della stessa che, per costante giurisprudenza, si identifica con il permesso di costruire. Trattasi infatti di intervento che modifica in modo permanente la conformazione del suolo (cfr. C.d.S., sez.IV, 18.3.2010, n.1624; in termini Tar Veneto-Venezia, Sez.II, 30.9.2010, n.5244; Tar Lombardia-Milano, sez.II, 20.11.2002 n.4514; Tar Piemonte-Torino, Sez.I, 2.2.2005, n.208). L’utilizzazione di un terreno di proprietà  per la sosta delle autovetture rientra nel diritto di utilizzo dell’area soltanto ove non siano state realizzate opere (cfr. Tar Campania, Napoli, sez.VII, 10.12.2009, n.8606; Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, sez.I, 26.10.2009, n.299; a contrario Tar Campania, Napoli, sez.IV, 14.10.2009, n.4805).
Nè appare dirimente la circostanza lamentata dalla ricorrente che il procedimento sanzionatorio sia stato avviato su denunzia del Condominio controinteressato giacchè, a prescindere dall’imput iniziale, il procedimento stesso si è sviluppato attraverso un’autonoma istruttoria.
3.- In sintesi il ricorso va respinto. Considerato tuttavia che la società  ricorrente è stata coinvolta nella vicenda nell’incolpevole posizione di soggetto proprietario, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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