Edilizia e urbanistica – Violazione di piani
regolatori e di regolamenti edilizi comunali – Ordine di demolizione – Art. 35,
d.P.R. n. 380 del 2001 – Presupposti di applicabilità 

L’applicazione dell’art. 35, D.P.R. n. 380 del 2001, oltre all’abusività 
degli interventi, prevede, quale ulteriore requisito, l’imputabilità  al
destinatario della realizzazione dell’opera. Infatti, a differenza di quanto
previsto dall’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 in cui l’ordine di demolizione può
essere legittimamente comminato anche al proprietario non responsabile
dell’abuso, l’art. 35 statuisce che la misura ripristinatoria debba essere
notificata al solo responsabile dell’abuso.
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TAR; ric. n. 439 – 2012
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N. 00284/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00439/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2012, proposto da Nicola Leonardo Placentino, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Nardella, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Savino in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 143 (Studio dell’avv. Porcelli);

contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rita Longo, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Gaetano in Bari, piazza Umberto n. 40; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di rimozione a firma del Dirigente del Settore LL.PP. Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, n. 14 del Registro del 27 gennaio 2012 con cui veniva ordinato al ricorrente: “la immediata rimozione del muretto di recinzione in cls. posto a confine delle particelle 30 e 40 tagliando in due porzioni la part.lla 3, impedendo l’accesso alla particella stessa, di proprietà  del demanio pubblico dello Stato ramo difesa esercito, facenti parte tutte del foglio 36 e il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Antonio Nardella e Anna Rita Longo;
 

Considerato che il ricorrente impugna l’ordinanza di rimozione di un muretto di recinzione collocato al limite della sua proprietà ;
considerato che il medesimo afferma che il terreno è stato acquistato nel 2011 dalla Provincia di Foggia dei Frati minori cappuccini, tuttora titolare di una serie di terreni circostanti e al proposito lamenta sostanzialmente che l’ordinanza sia stata emessa nei suoi confronti senza alcun accertamento in ordine al responsabile dell’abuso;
considerato che sostiene altresì che tale abuso sarebbe precedente all’acquisto e il muretto farebbe parte di un’unica recinzione dei terreni in origine tutti di proprietà  dell’ordine religioso;
considerato che il Comune di San Giovanni Rotondo a ciò oppone che l’istante era comproprietario al 50% della particella 42 sin dal 1991, divenendone poi nel 2011 proprietario esclusivo, e che la recinzione da rimuovere è realizzata con materiali diversi rispetto a quelli dei terreni confinanti;
considerato che l’ordinanza (la quale evidenzia che il muretto taglia in due porzioni la particella 3, “impedendo l’accesso all’intera particella stessa, di proprietà  del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa Esercito”) sembra dare applicazione dell’articolo 35 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, pur non menzionandolo;
considerato che, in effetti, a differenza di quanto previsto dall’articolo 31 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in cui l’ordine di demolizione può essere legittimamente comminato anche al proprietario non responsabile dell’abuso, l’articolo 35 (riguardante gli “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà  dello Stato o di enti pubblici”) statuisce che la misura ripristinatoria debba essere notificata al solo responsabile dell’abuso (visto che ovviamente la proprietà  è pubblica);
considerato che le indicazioni in tal senso sono presenti solo negli atti difensivi dell’Ente, mentre il provvedimento gravato si limita ad indirizzare l’ordine al signor Placentino in qualità  di proprietario;
considerato perciò che, sotto questo profilo, l’ordinanza non appare congruamente motivata;
considerato che ovviamente è fatto salvo il potere del Comune di provvedere emendando l’atto dal vizio riscontrato;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che le particolarità  dell’intera vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie la suindicata domanda cautelare, come da motivazione, e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato;
compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)