Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare ex lege n. 102/2009 – Comportamento del datore di lavoro – Mancata presentazione alla convocazione – Permesso di soggiorno – Diniego – Illegittimità 

 
La mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione disposta dall’Amministrazione interessata non costituisce legittimo motivo su cui fondare il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro domestico irregolare, poichè, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1-ter D.L. n. 78/2009 e 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998, il perfezionamento della procedura di regolarizzazione non può essere lasciato al mero arbitrio del datore di lavoro, con la conseguenza che, sussistendo tutti i requisti per il conseguimento della sanatoria in parola, al lavoratore dovrà  essere rilasciato il permesso di soggiorno di cui al cennato art. 22, così da offrirgli la chance di trovare un nuovo impiego.
 

N. 00729/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01631/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2011, proposto da: 
Gurpreet Singh, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Sbarra in Bari, alla via Egnatia n.15; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia – S.U.I. e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domicialiti in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Michele Cursio; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
-del provvedimento prot. n. P-FG/L/N/2009/105782 del 13.5.2010, trasmesso a mezzo fax in data 11.5.2011, cui il Dirigente del S.U.I. di Foggia comunicava il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata, ai sensi dell’art. 1 ter L. 3.8.2009 n. 102, dal Sig. Cursio Michele in data 5.9.2009 in favore del ricorrente e, conseguentemente, il rifiuto della regolarizzazione della posizione amministrativa di quest’ultimo sul Territorio Nazionale;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato;
nonchè per l’accertamento
dell’obbligo in capo al S.U.I. di Foggia di riconvocare le parti per gli adempimenti prescritti dalla Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 7950 del 07.12.2009 (stipula del contratto di soggiorno, assunzione e contestuale cessazione del rapporto di lavoro) onde consentire al cittadino indiano di regolarizzare la propria posizione sul T.N. mediante richiesta di p.d.s. per lavoro subordinato e/o per attesa occupazione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia – S.U.I. e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e rilevato che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato il diniego di regolarizzazione motivato sulla scorta della mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione disposta dallo Sportello unico per supposta intervenuta interruzione del rapporto di lavoro oggetto di emersione.
Con ordinanza n.809/2011 è stata respinta l’istanza cautelare in adesione all’orientamento già  espresso da questa Sezione che aveva escluso la possibilità  di accedere alla sanatoria in caso di ripensamento del datore di lavoro.
Proposto appello al Consiglio di Stato la richiamata ordinanza è stata però oggetto di riforma (ord. n. 5080 del 18/11/2011) sulla scorta di una diversa interpretazione dell’art.1ter del D.L. n.78/09 (conv. con legge n.102/2009). Più precisamente il giudice di appello ha ritenuto che “l’interruzione del rapporto di lavoro successiva alla presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro non pregiudica di per sè la possibilità  di portare a termine la procedura di emersione”.
Tale esplicita pronunzia induce un ripensamento dell’orientamento precedentemente seguito.
2.- La Sezione aveva ritenuto di non poter configurare in capo al datore di lavoro un obbligo di concludere il contratto di soggiorno una volta presentata la dichiarazione di emersione; con conseguente inconfigurabilità  in capo al lavoratore di un diritto a conseguire la sanatoria. Di qui la riconosciuta legittimità  dell’archiaviazione del relativo procedimento in ipotesi di mancata presentazione del datore di lavoro stesso.
Tuttavia, una lettura logico-sistematica del citato art.1 ter D.L. n.78/09 con le disposizioni del T.U. immigrazione che regolano il rilascio del permesso di soggiorno in via ordinaria può condurre a conclusioni differenti pur senza smentire l’assunto di fondo.
In particolare viene in considerazione l’art.22, comma 11 del d.lgs. n.286/98, la cui estensione alla fattispecie che ci occupa (regolarizzazione lavoro nero e conseguente rilascio del permesso di soggiorno extra ordinem) non solo non incontra limiti di sorta ma anzi consente un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in subiecta materia, complessivamente considerata. Così dispone la richiamata norma: “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità  di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità  rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.
Se non può essere lasciato all’arbitrio del datore di lavoro il rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza di cui si occupa espressamente la riportata disposizione, analoghe ragioni di opportunità  consigliano di sottrarre alla piena discrezionalità  del datore di lavoro stesso il perfezionamento della procedura di regolarizzazione ove sussistano i presupposti positivi per il conseguimento della sanatoria (rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre anni alla data del 30.6.2009 non interrotto alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione prevista nel mese di settembre 2009) e siano assenti gli elementi ostativi ex art.1 ter citato (comma 13).
Questi potrebbe non avere più interesse a perfezionare il contratto per fatti intervenuti tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione; ciononostante, accertati tutti i requisiti, la procedura dovrà  essere perfezionata, offrendo al lavoratore la chance di trovare un nuovo impiego attraverso il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi del riportato art.22.
Del resto l’art.1 ter in parola prevede testualmente l’archiviazione dell’istanza di regolarizzazione solo in caso di mancata presentazione in Prefettura di entrambe le parti.
Il provvedimento gravato va pertanto annullato con conseguente automatica caducazione del successivo diniego di permesso di soggiorno in attesa di occupazione (datato 28.7.2011), prodotto in giudizio dalla difesa erariale, poichè fondato in via esclusiva sul rigetto dell’istanza di emersione. L’Amministrazione resistente pertanto, approfondita l’istruttoria, dovrà  determinarsi in senso positivo o negativo solo in considerazione della sussistenza o meno dei presupposti positivi della regolarizzazione e dell’assenza o meno degli elementi ostativi.
Il Collegio, in considerazione delle contrastanti pronunzie giurisdizionali, ritiene tuttavia di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato con conseguente caducazione automatica del diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui si è detto in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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