1. Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio –  Ricorso – Irricevibilità  – Termine impugnazione – Perentorietà  – Fattispecie

2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Impugnazione autorizzazione televisiva provvisoria – Mancata impugnazione della autorizzazione televisiva definitiva sopravvenuta – Inammissibilità  del ricorso 

3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Vizi procedimentali –  Art. 21 octies, L. n. 241/1990 – Fattispecie

4. Commercio, industria, turismo – Telecomunicazioni – Concessione di canale televisivo – Preuso accertato con sentenza passata in giudicato – Diritto di precedenza a irradiare il proprio segnale – Fattispecie

5. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Spese giudiziali – Condanna dell’amministrazione resistente – Presupposti – Fattispecie

1. àˆ da considerarsi irricevibile, poichè tardivo, il ricorso che non rispetti il termine decadenzaile di impugnazione del provvedimento lesivo, termine posto a presidio della certezza delle situazioni giuridiche e a tutela di tutti gli interessati (Nella specie, il ricorrente, concessionario televisivo, assumeva di non aver conosciuto la concessione assegnata ad un suo concorrente nel corso del 1995, donde la pronunzia di irricevibilità  del ricorso). 

2.  àˆ da considerarsi inammissibile il ricorso proposto avverso il rilascio di una concessione televisiva provvisoria  allorchè detto titolo sia stato successivamente sostituito dalla concessione definitiva, non oggetto di gravame. 

3. I vizi procedimentali, sebbene astrattamente configurabili, non possono condurre all’annullamento degli atti gravati laddove risultino superati per tabulas, attraverso accertamenti espletati in sede istruttoria disposta dal TAR  dagli esiti negativi per il ricorrente, in applicazione dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990 (nella specie, l’accertato difetto di istruttoria non ha condotto all’annullamento degli atti in quanto, a seguito di verificazione effettuata nel corso del giudizio, è emerso che l’ipotesi di conservazione dell’autorizzazione televisiva rilasciata alla ricorrente,  nonchè, in precedenza, ad altra concessionaria, per l’utilizzo del medesimo canale,  non era praticabile, poichè è stato dimostrato che non esistono possibilità  di compatibilizzazione dei segnali delle due emittenti televisive). 

4. In materia di concessione di canale televisivo, il preuso accertato con sentenza passata in giudicato determina un diritto di precedenza a irradiare il proprio segnale senza interferenze (nella specie, il Ministero competente, in violazione dell’art. 1 della L. n. 122/1998, avrebbe rilasciato una nuova autorizzazione sullo stesso canale senza verificare la compatibilità  del nuovo impianto con quelli preesistenti). 

5. àˆ condannata alla rifusione delle spese processuali, compreso il compenso spettante al verificatore, la pubblica Amministrazione su cui gravava l’onere di effettuare i preventivi accertamenti prima del rilascio di una concessione.

N. 00725/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2010 REG.RIC.
N. 00389/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2010, proposto da: 
Tv Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Argiro n.135; 
contro
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Puglia e Basilica e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; 
nei confronti di
Telebari s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via M. Celentano n.27; 

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2010, proposto da: 
Telebari s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via M. Celentano n.27; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Puglia e Basilica e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; Arpa Puglia-Bari; 
nei confronti di
Tv Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il studio in Bari, alla via Cairoli n.7; 
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Maria Rosaria Rutigliano, Luciana Lamanna, Gaetano Di Taranto, Emanuele Sannicandro, Francesca Paola De Noia, Giulio Quintavalle, Roberto Colella, Antonio Albanese, Vincenzo Bonerba, Alessandra Teresa Bucci, Mirko Cafaro, Antonio Campagna, Daniele Cassano, Michele Cristallo, Nicola Fabio Dammacco, Maria Cristina De Carlo, Gianluigi Maggi, Maddalena Mazzitelli, Pasquale Paparella, Massimo Quercia, Maria Sciacovelli, Federico Semplice, Vincenzo Tamborra, Claudio Traversa, rappresentati e difesi dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il studio in Bari, alla via Nicolai n.29; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
quanto al ricorso n. 1469 del 2010:
-delle note prot. nn. ITBA/LEO/773/3985 del 18 marzo 2010 e ITBA/LEO/773/987 del 12 marzo 2010 del Dipartimento delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata del Ministero dello Sviluppo Economico;
– di ogni altro atto citato nel corpo dei predetti provvedimenti;
– di ogni altro atto citato nel presente ricorso, di ogni provvedimento in tali atti citato, oltre che di qualsivoglia atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
quanto al ricorso n. 389 del 2010:
– della nota prot. ITBA/LEO/773/3315 dell’8 marzo 2010 con la quale l’ispettorato territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni ha comunicato alla società  TELEBARI l’autorizzazione alle modifiche dell’impianto di irradiazione del CH 09 VHF nella titolarità  della società  Tv Italia a r.l.;
-dell’autorizzazione alla modifica dell’impianto che irradia dal canale 9 VHF rilasciata alla società  Tv Italia a r.l., di cui si ignorano numero di protocollo e data del rilascio;
– della nota prot. n. ITBA/LEO/773/987 del 12 marzo 2010 con la quale l’ispettorato territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni ha comunicato alla società  TELEBARI che l’autorizzazione rilasciata alla società  Tv Italia a r.l. è in corso di revisione e richiesto integrazioni documentali alla ricorrente;
-ove occorra, previa declaratoria dell’illegittimità , del silenzio serbato sulla diffida notificata dalla società  Telebari all’ispettorato territoriale Puglia e Basilicata il 17 marzo 2010;
e per l’accertamento
del diritto della società  Telebari ad irradiare le proprie trasmissioni dal canale G VHF come riveniente dalla concessione amministrativa del 12 maggio 1995 e ss.mm.ii. senza subire alcuna interferenza;
 
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Comunicazioni, del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Puglia e Basilicata, di Tv Italia s.r.l., del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, del Ministero dello Sviluppo Economico e di Telebari a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. T. Di Gioia, avv. Bruna Flace, su delega dell’avv. G. Corrente e l’avv. dello Stato W. Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 
FATTO e DIRITTO
1.- I gravami n.1469/2010 e n.389/2010, rispettivamente proposti dalla società  Tv Italia a r.l. e Telebari a r.l., afferiscono alla stessa vicenda.
Con il primo Tv Italia ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso al Presidente della Repubblica avverso due note -rispettivamente del 12 e 18 marzo 2010- con le quali, in modifica dell’autorizzazione del 2 febbraio 2010, è stata ridotta da venti a dieci watt la potenza del segnale sul canale G che la società  ricorrente condivide con Telebari e modificato il relativo orientamento (non più verso Bari come da autorizzazione originaria bensì verso l’aperta campagna). Con lo stesso ricorso Tv Italia ha impugnato il decreto ministeriale emesso in data 7 marzo 1994 recante autorizzazione per Telebari a proseguire nell’esercizio degli impianti, giusta le previsioni dell’art.31, comma 3, l. n.223/90 con una potenza di 25 watt. Tale ultima impugnativa si ricava dal corpo dell’atto di ricorso.
Il secondo gravame (il n.389), quello proposto da Telebari, ha invece ad oggetto l’autorizzazione del 2.2.2010 appena richiamata, rilasciata a Tv Italia (ricorso introduttivo) nonchè -come il n.1469- la nota del 18.3.2010 (motivi aggiunti); quest’ultima -si ribadisce- reca modifiche in autotutela all’autorizzazione originaria di Tv Italia stessa.
Nel ricorso n.1469 si sono costituiti il Ministero resistente e la società  Telebari, ricorrente nell’altro gravame; nel ricorso n.389, lo stesso Ministero e la società  Tv Italia. In questo stesso giudizio sono intervenuti ad adiuvandum i dipendenti della società  Telebari.
La controversia concerne la gestione del canale G/VHF (da ora canale G) di cui entrambe le ricorrenti sono concessionarie. La Tv Italia in virtù di autorizzazione rilasciata in data 2.2.2010, successivamente modificata con riduzione della potenza da venti a dieci watt e diverso orientamento; la Telebari in virtù di decreto ministeriale del 7 marzo 1994 con il quale venne autorizzata a proseguire nell’esercizio degli impianti giusta le previsioni dell’art.31, comma 3, l. n.223/90 con una potenza di 25 watt.
Con ordinanza n.636/2011 di questa Sezione è stata disposta istruttoria per verificare le denunziate interferenze tra trasmissioni da parte delle due emittenti; in ipotesi affermativa, se le stesse dipendano da Tv Italia o da Telebari e se, infine, vi sia possibilità  di compatibilizzazione.
In data 25 febbraio 2012 il tecnico incaricato ha depositato la relazione di verifica; all’udienza del 1° marzo successivo la causa è stata introitata per la decisione, previa rinunzia ai termini di difesa da parte di tutti i soggetti costituiti.
2.-Preliminarmente i due ricorsi devono essere riuniti ai sensi e per gli effetti dell’art.70 c.p.a. in considerazione dell’evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
3.- Prendendo poi le mosse dal ricorso n.1469 proposto da Tv Italia in considerazione della priorità  logica dello stesso, il gravame deve essere dichiarato in parte tardivo e, comunque, totalmente inammissibile in accoglimento delle eccezioni opposte da Telebari.
La Tv Italia ha invero impugnato le predette note del marzo 2010 sia per illegittimità  derivata dall’asserita originaria illegittimità  della prosecuzione dell’impianto da parte di Telebari, di cui si dirà  meglio tra breve; sia per illegittimità  propria.
3.1.- Il vizio originario si collegherebbe alla circostanza che, entrata in vigore la richiamata legge n.223/90, Telebari stessa avrebbe prodotto tempestivamente ai fini della prosecuzione dell’impianto soltanto la domanda di concessione televisiva e non invece la scheda tecnica relativa all’impianto del canale G; ciò nonostante l’inequivocabile dato normativo dal quale emergerebbe il carattere perentorio del termine assegnato.
Oppone Telebari la tardività  di tali censure sul presupposto che Tv Italia conosceva la concessione del canale G già  dal 1995 e che non può riaprire il termine asserendo che abbia avuto contezza dei descritti profili di illegittimità  soltanto con le note del marzo 2010. In ogni caso eccepisce l’inammissibilità  delle censure stesse essendo state dirette soltanto alla concessione provvisoria nonostante da oltre quindici anni questa risulti sostituita da quella definitiva mai impugnata, neanche con il gravame in esame.
Le eccezioni colgono nel segno e vanno accolte.
Quanto al profilo della tardività  basti osservare che il termine di impugnazione è perentorio in quanto posto a presidio della certezza delle situazioni giuridiche e a tutela di tutti gli interessati. L’ordinamento non può consentire che il soggetto concessionario sia lasciato nella perpetua incertezza sulla sorte del proprio titolo. Nel caso di specie, neanche Tv Italia contesta la risalente conoscenza del titolo autorizzatorio; soltanto tenta di riaprire il termine per la tutela giurisdizionale.
Nè può dubitarsi dell’inammissibilità  del gravame poichè proposto avverso l’originario (ma provvisorio) titolo concessorio rilasciato a Telebari, sostituito dall’autorizzazione definitiva già  all’atto di proposizione del presente gravame, mai impugnata.
Pertanto, le censure proposte contro il titolo concessorio della controinteressata sono tardive e, comunque, inammissibili.
Conseguentemente vanno respinte le censure di illegittimità  derivata dall’illegittimità  dell’originaria concessione di Telebari articolate avverso le note del marzo 2010.
3.2.- Veniamo quindi ai vizi autonomamente articolati contro le note stesse che -si ribadisce ancora una volta- modificano in autotutela l’originaria autorizzazione di Tv Italia: difetto di istruttoria e violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità ; quest’ultimo in via subordinata ove si volesse consentire a Telebari di trasmettere sulla frequenza G.
Le censure si fondano sull’assunto che il Ministero non aveva proceduto a verificare le interferenze lamentate da Telebari nè valutato la possibilità  di adottare accorgimenti tecnici per la compatibilizzazione.
I vizi lamentati tuttavia, di evidente natura procedimentale, sebbene astrattamente configurabili risultano superati per tabulas sicchè, in applicazione dell’art.21 octies della legge n.241/90, non possono condurre all’annullamento degli atti gravati.
Era invero già  emerso dagli atti del giudizio ed è stato -sebbene debolmente- confermato dalla relazione di verifica che le interferenze sussistono; nella stessa relazione si è poi concluso -e questa volta non con formula dubitativa- che non sia possibile l’auspicata compatibilizzazione.
E’ allora del tutto evidente che l’accoglimento dei predetti vizi procedimentali non condurrebbe ad alcun risultato utile giacchè alle denunziate mancanze del procedimento si è sopperito con gli accertamenti espletati in sede istruttoria che hanno dato esiti incompatibili con la conservazione dell’autorizzazione rilasciata alla ricorrente Tv Italia.
4.- Quest’ultima invero -unitamente alla modifica in autotutela di cui alle più volte richiamate note del 18 marzo 2010- è stata oggetto di impugnazione da parte di Telebari con l’altro gravame (il n.389/2010) e le censure ivi articolate, rispettivamente nel primo motivo del ricorso introduttivo avverso l’autorizzazione originaria del 2.2.2010 e nel secondo motivo aggiunto avverso le note del 18 marzo dello stesso anno, sono fondate e meritano accoglimento.
Lamenta Telebari che il Ministero competente, in violazione dell’art.1 della legge n.122/98, avrebbe rilasciato la nuova autorizzazione a Tv Italia sullo stesso canale G senza alcuna preventiva verifica sul regime delle interferenze che la stessa avrebbe determinato; in buona sostanza non avrebbe verificato la compatibilità  del nuovo impianto con quelli preesistenti.
In effetti il preuso del canale G da parte di Telebari è stato accertato con sentenza del Tribunale di Bari n.736/1996 passata in giudicato e non può più essere posto in dubbio; sicchè, in applicazione del richiamato art.1, la precedenza avrebbe dovuto essere accordata a Telebari. Diversamente, il diritto di quest’ultima ad irradiare il proprio segnale senza interferenze in virtù della concessione per la trasmissione del proprio segnale dal canale G VHF è stato violato attraverso il rilascio dell’autorizzazione alle trasmissioni di Tv Italia.
5.- In sintesi il ricorso n.1469/2010 deve essere dichiarato in parte irricevibile e comunque inammissibile e in parte deve essere respinto; il gravame n.389/2010, previo assorbimento delle ulteriori censure, deve invece essere accolto sulla scorta del primo motivo del ricorso introduttivo e del secondo motivo aggiunto con conseguente annullamento delle autorizzazioni rilasciate a Tv Italia nel 2010.
In considerazione però della circostanza che l’impossibilità  di compatibilizzazione è emersa soltanto a seguito degli accertamenti svolti in giudizio, il Collegio ritiene di compensare le spese legali tra Tv Italia e Telebari, rispettivamente ricorrenti e controinteressate nei due giudizi riuniti.
Diversamente, il Ministero resistente viene condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Telebari poichè gravava sullo stesso l’onere di effettuare i preventivi accertamenti sulle possibili interferenze tra i segnali delle due emittenti; e, per la stessa ragione, deve porsi a carico del Ministero stesso il compenso spettante al verificatore come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone previa riunione degli stessi:
1) quanto al ricorso n.1469/2010 lo dichiara in parte irricevibile e, comunque, inammissibile e in parte lo respinge;
2) quanto al ricorso n.389/2010 lo accoglie;
3) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Telebari s.r.l. liquidandole in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00);
4) condanna altresì il Ministero stesso al pagamento del compenso in favore del verificatore che liquida in complessivi €3.500,00 (tremilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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