Procedimento amministrativo – Provvedimento – Istanza di parte – Manifesta infondatezza  – Silenzio inadempimento – Insussistenza
 

àˆ escluso l’obbligo di provvedere della P.A. nell’ipotesi in cui l’istanza sia manifestamente infondata (perchè, come nel caso di specie, totalmente incompleta), sicchè risulta del tutto diseconomico obbligare l’Amministrazione a provvedere, laddove l’atto espresso non potrebbe essere  che  di rigetto.
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. III,  sentenza 30 gennaio 2013, n. 603 – 2013 ric. n. 5798 – 2012;
 
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N. 00713/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2012, proposto da: 
Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. e I.R.S.A.E.S.S., rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, n.93; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31-33; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 

nei confronti di
Epasss, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Antonietta Latela, con domicilio eletto presso Maria Antonietta Latela in Bari, via Melo n. 198; 

per l’annullamento
per l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio
– sulla domanda, inoltrata dal ricorrente Consorzio Metropolis con nota prot. 0578 dell’8.06.2011, di autorizzazione alla realizzazione, mediante trasferimento da Molfetta a Modugno, del Centro Diurno (C.D.) previsto dall’art. 3 Regolamento Regionale n. 7-2002, per venti utenti, denominato “Maranà  Tha”, sito a Via San Francesco D’Assisi 57/B, sorto con autorizzazione prot. 23972 rilasciata ad I.R.S.A.E.S.S. dal Sindaco di Molfetta il 5.06.1997;
– e per l’avvio e conclusione del procedimento relativo, nonchè per la dichiarazione di fondatezza dell’istanza;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modugno e di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria Locale Bari e di Epasss;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. G.ppe Polignano, avv. F.sco Rubino, su delega dell’avv. E. Trotta, avv. C. Carlucci, avv. V. A. Pappalepore, su delega dell’avv. M.A. Latela e avv. L. Girone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Metropolis, con nota prot. 0578 dell’8.06.2011, ha richiesto al Comune di Modugno, alla Regione Puglia e all’ASL BA, autorizzazione al trasferimento da Molfetta a Modugno, del Centro Diurno denominato “Maranà  Tha”, sito a Via San Francesco D’Assisi n.57/B, sorto con autorizzazione prot. 23972 rilasciata dal Sindaco di Molfetta il 5.06.1997 ad I.R.S.A.E.S.S.
Non avendo ricevuto alcuna risposta all’istanza sopraindicata, ha sollecitato, nei confronti degli stessi enti l’adozione dell’atto richiesto, lamentando l’avvenuto decorso del termine di conclusione del procedimento.
Poichè non ha ottenuto nè provvedimento di autorizzazione nè di formale diniego della stessa, ricorre oggi dinanzi a questo Tar per ottenere sentenza che dichiari l’obbligo di provvedere e la fondatezza dell’istanza.
La domanda giudiziale non può trovare accoglimento.
Sul punto il Collegio aderisce ai rilievi ed alle difese formulate dal Comune di Modugno.
L’istanza presentata inizialmente nel Giugno 2011 dal consorzio ricorrente non indicava nè il tipo di servizi prestati dal centro diurno “Maranà  Tha” di cui si chiedeva l’autorizzazione al trasferimento, e neppure l’indirizzo dei locali presso cui trasferire la relativa sede nel comune di Modugno.
Solo con il primo sollecito del 20.9.2011 il consorzio ha sciolto la riserva in ordine all’indirizzo della sede, continuando ad omettere, però , ogni indicazione in ordine alla tipologia di struttura di cui si richiedeva l’autorizzazione al trasferimento.
Tali ulteriori indicazioni (che si trattasse cioè di un centro diurno di riabilitazione psichiatrica) sono state fornite solo con la nota del 21.10.2011 indirizzata al Comune di Modugno.
Tuttavia, l’istante non ha fornito alcuna documentazione in ordine alla disponibilità  dei locali ed alla conformità  degli stessi alle prescrizioni urbanistiche ed alla autorizzazione sanitaria.
In altri termini nessuna documentazione a sostegno dell’istanza è stata mai depositata presso gli uffici comunali.
L’istanza, dunque, si è rivelata ab initio manifestamente incompleta, tanto che addirittura solo dopo varie interlocuzioni con il difensore del consorzio l’ente comunale è riuscito ad apprendere le funzioni e l’attività  svolta dal centro richiedente (che solo in “corso d’opera” si è qualificato come centro diurno di riabilitazione psichiatrica) e quale fosse, per ciò, la normativa applicabile al procedimento di cui si pretendeva la conclusione con provvedimento espresso.
Peraltro, neppure dopo tali precisazioni è stata depositata la necessaria documentazione per vagliare la fondatezza dell’istanza (sul punto si rinvia alle difese del comune intimato) e tali documenti (atti comprovanti la titolarità  dei locali in cui si chiede il trasferimento e autorizzazioni all’esercizio dell’attività  sanitaria) non risultano depositati neppure in corso di causa.
Trova in questa sede applicazione, per ciò, la giurisprudenza che esclude l’obbligo di provvedere nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata (perchè, nel caso di specie, manifestamente incompleta), sicchè risulti del tutto diseconomico obbligare la Pubblica amministrazione a provvedere, laddove l’atto espresso non potrà  che essere di rigetto (T.A.R. Lazio, Roma, II, 5.11.2009, n. 10868; Cons. Stato, IV, 16.9.2008, n. 4362; 28.4.2008, n. 1873; VI, 26.11.2008, n. 5843; 11.5.2007, n. 2318; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10.1.2007, n. 45).
Sulle spese deve così statuirsi: esse vengono compensate nei confronti della Regione attesa la costituzione meramente formale; seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei confronti dell’ASL e del Comune di Modugno, nonchè nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite con la Regione Puglia.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Modugno, dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e di Epasss, liquidandole in Euro 800,00 omnicomprensive per ciascuna di tali parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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