Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Nullaosta movimenti terra – Diniego – Motivazione accurata – Necessità
Il diniego opposto dall’Amministrazione a fronte della richiesta di nullaosta ai movimenti di terra formulata dal privato deve essere sorretto da adeguata motivazione, indicando in che modo le operazioni di movimento terra possano avere in concreto un impatto in senso peggiorativo sull’attuale assetto idrogeologico alla cui tutela è indirizzata la legislazione di settore (R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267).
N. 00697/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2011, proposto da Michele Palumbo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Arciuolo e Antonio Ciociola, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi n. 184;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’annullamento
del provvedimento della Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo rurale – Servizio foreste -Sezione provinciale di Foggia – 2 novembre 2010 prot. n. A00036 n. 26.616, con il quale è stato negato, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il nulla-osta ai movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di un fabbricato rurale, come richiesto dal ricorrente;
nonchè
per il riconoscimento del diritto al rilascio del nulla-osta,
con condanna dell’Amministrazione all’emissione del provvedimento di nulla-osta, ai sensi dell’articolo 30, primo comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Girolamo Arciuolo, Antonio Ciociola e Marco Ugo Carletti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Michele Palumbo è proprietario di un appezzamento di terreno nel comune di Monte Sant’Angelo, censito al foglio di mappa 102, particella 177, ricadente in una zona vincolata ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, nel perimetro del Parco nazionale del Gargano e nel SIC “Bosco Quarto-Monte Spigno- cod. IT 91110030”.
Per ottenere il rilascio del permesso di costruire, richiesto con istanza in data 6 ottobre 2009, domandava altresì il nulla-osta per il movimento terra all’Ufficio politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia – Sezione provinciale di Foggia.
Tale organo preannunciava il proprio diniego con atto 19 marzo 2010, per le seguenti ragioni:
“il sito interessato dall’intervento trovasi al centro di due linee di compluvio naturale per lo scorrimento delle acque superficiali ed il loro smaltimento”;
“l’ingombro rappresentato dalla costruzione impedisce il normale deflusso delle acque superficiali con improbabile previsione di regimentazione diversa”;
“forte presenza nell’area di intervento di vegetazione d’interesse forestale”.
L’interessato presentava le proprie osservazioni in data 31 marzo 2010, evidenziando che il sito è sopraelevato rispetto alle due linee di compluvio ed è quindi in una condizione di displuvio, che la presenza di terrazzamenti ha solo un significato di scelta imprenditoriale agricola e che la zona oggetto dei lavori è spoglia di vegetazione arborea forestale.
Veniva disposto allora un approfondimento istruttorio condotto dalla Commissione tecnica interprovinciale nominata dal Servizio foreste della Regione Puglia, all’esito del quale la medesima denegava il nulla-osta con atto 2 novembre 2010 prot. n. A00036 n. 26.616. I motivi ostativi venivano così individuati:
“L’area insiste su uno sperone collinare interessato da soprassuolo di interesse forestale”;
“il sito de quo, pur essendo apparentemente libero da vegetazione arborea (bensì erbacea/arbustiva), non può essere considerato una radura per le limitate dimensioni e l’impossibilità di garantire distanze minime di sicurezza dalla compagine boschiva tali da evitare l’influenza attiva e passiva sulla vegetazione presente”;
“La presenza dei terrazzamenti testimonia la necessità di mantenere la tutela dell’area dal rischio idrogeologico derivante dal ruscellamento superficiale, che verrebbe a modificarsi, stante le opere che andrebbero ad essere realizzate, modificatrici dell’assetto dell’area”;
“la esecuzione dei movimenti di terra per la realizzazione delle opere progettate comporterebbero una sostanziale modifica dello stato dei luoghi in quanto andrebbero ad alterare i naturali equilibri idro-geo-morfologici del comprensorio in esame, oltre alla forzata soppressione della vegetazione esistente, che contribuisce positivamente alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico”.
Tale atto è stato impugnato con ricorso depositato il 7 febbraio 2011, perchè ritenuto illegittimo sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere. Si è costituita la Regione Puglia, chiedendone il rigetto.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del giorno 8 marzo 2012.
Ai fini della decisione, occorre ricordare che la proprietà è conformata ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per il quale “Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.
In concreto, l’Ufficio regionale nell’atto finale, da un lato, ha abbandonato ogni preciso riferimento alle linee di compluvio e, dall’altro, in ogni caso, non ha smentito alcuni rilevanti elementi di fatto evidenziati dall’istante, ovvero che l’opera da realizzare è localizzata su un piano e che il terreno interessato costituisce una radura, per quanto piccola, non interferente direttamente con il bosco e con i valori dell’area circostante, tant’è che il progetto ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica dal Comune di Monte Sant’Angelo, con atto 29 dicembre 2009, prot. 191/2009.
Dalla valutazione del diniego, alla luce della normativa sopra richiamata, discende perciò che il relativo corredo motivazionale (in ultimo con un’impostazione non particolarmente puntuale e oltremodo riduttiva, assai ridimensionata – se non contraddittoria – rispetto alle ragioni esposte nel preavviso di rigetto di cui all’atto 19 marzo 2010) risulta alquanto generico, non indicando in sostanza in che modo le operazioni di movimento terra possano avere in concreto un impatto in senso peggiorativo sull’attuale assetto idrogeologico alla cui tutela è indirizzata la legislazione di settore.
Il ricorso dunque è d’accogliere, nella sua parte demolitoria, e, per l’effetto, va annullato l’atto 2 novembre 2010 prot. n. A00036 n. 26.616 della Regione Puglia – Servizio foreste -Sezione provinciale di Foggia.
Le domande di accertamento del diritto al rilascio del nulla-osta e di condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 30, primo comma del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, all’emissione del provvedimento positivo sono invece inammissibili, stante la satisfattività della pronuncia costitutiva di annullamento, come in concreto motivata, e non essendo stata dimostrata la necessità dell’adozione di ulteriori misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, a norma dell’articolo 34, primo comma, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Le particolarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nella sua parte demolitoria e, per l’effetto, annulla l’atto 2 novembre 2010 prot. n. A00036 n. 26.616 della Regione Puglia – Servizio foreste – Sezione provinciale di Foggia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)