Pubblico impiego – Concorso – Contestazione punteggio assegnato a un candidato – Fattispecie

Non ha interesse un candidato a una selezione pubblica per l’assunzione nella p.A. a contestare il punteggio assegnato ad altro candidato, nel caso in cui una diversa assegnazione del punteggio non gli farebbe ottenere una posizione più avanzata in gradutoria rispetto a quella ottenuta dal secondo.

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TAR, ric. n. 426 – 2012

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N. 00268/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00426/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2012, proposto da:

Manuela Lenoci, rappresentata e difesa dal prof. avv. Michele Costantino e dall’avv.Pierantonio Lisi, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Cairoli n.114;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t.., rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Isabella Fornelli in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33; 

nei confronti di
Simona Loconsole, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Moretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante n.245; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 22 dicembre 2011, pubblicato sul sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi in data 13 gennaio 2012, con cui la Commissione nominata dalla Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 2573/2011 per l’esame delle candidature pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico di selezione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 845/2011 del Servizio Personale e Organizzazione della stessa Regione (pubblicata sul B.U.R.P. n. 168 del 27.10.2011), all’esito delle verifiche operate su tutti i curricula fatti pervenire dai candidati alla selezione contraddistinta dal codice CF/C/02 di cui al predetto Avviso, ha approvato la graduatoria provvisoria (valutazione dei titoli) riportata nella tabella n. 2 allegata al verbale in cui sono evidenziati i nomi dei candidati ammessi al successivo colloquio, con esclusione della ricorrente [doc. 1];
-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti:
– Determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n. 142 Rep., codice cifra 106/dir/2012/142 del 24 febbraio 2012, di approvazione delle graduatorie finali della selezione pubblica di cui all’Avviso pubblico di selezione sopra citato [doc. 2];
– Atto Dirigenziale n. 144 di Repertorio, codice cifra 106/dir/2012/144, del 23 febbraio 2012, con cui il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione avv. Domenica Gattulli, visto che alcuni candidati erano risultati vincitori per più di una selezione, ha disposto lo scorrimento delle graduatorie finali che, con riferimento alla selezione contraddistinta dal codice CF/C/02 oggetto del presente ricorso, è andato a vantaggio della candidata Loconsole Simona [doc. 3];
– tutti gli atti della Commissione di esame e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche in data od estremi sconosciuti, sempre nei limiti dell’interesse della ricorrente e se ostativo all’ammissione di quest’ultima alla prova orale prevista, in relazione alla selezione contraddistinta dal codice CF/C/02, dall’Avviso pubblico di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 27 ottobre 2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Simona Loconsole;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Michele Costantino, avv. P. Lisi e avv. I. Fornelli;
 

-rilevata la condivisibile inconferenza ai fini del concorso de quo dello stage svolto dalla ricorrente presso l’Ambasciata italiana a Washington, pur prescindendosi in questa sede dall’approfondimento della dedotta tardività  delle censure;
-considerato inoltre che la ricorrente stessa non ha alcun interesse a contestare il punteggio riconosciuto alla candidata Vacca posto che la stessa resterebbe comunque in posizione più avanzata in graduatoria nè, allo stato, la votazione assegnata alla dott.ssa Lo console giacchè la retrocessione di quest’ultima lascerebbe in ogni caso invariata la collocazione allo stesso quarto posto del candidato Scarcia, pure classificatosi con punteggio pari a 31 e quindi superiore a quello della ricorrente (pari a 30,5);
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)