Ambiente ed ecologia – Regione Puglia – Aziende Agro-Turistico-Venatorie – Incendio – Perdita requisiti dimensionali e qualitativi – Revoca concessione – Specificazione motivi – Necessità  – Fattispecie
 

La delibera di Giunta regionale, recante la revoca della concessione di azienda agri-turistico-venatoria, non specificamente fondata sul divieto ex L. n. 328/2000 di utilizzo di aree boschive colpite da incendio agli usi venatori, bensì sull’apprezzamento della perdita di fatto dei requisiti dimensionali e qualitativi richiesti dalla L.R. n. 27/1998, necessita di specifica motivazione sulla rilevanza data alla tipologia delle aree, soprattutto allorchè non risulti essere stata effettuata in concreto alcuna verifica di quelle percorse dal fuoco (nella specie, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, richiedendo  all’Amministrazione  se sia stata data rilevanza, ai fini della revoca, alle sole aree boschive o anche a quelle da pascolo).
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TAR, ric. n. 959 – 2010
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N. 00259/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00959/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppa Maria Gambone, Francesco Piccolo e Pier Giorgio Piccolo, in qualità  di eredi dell’originario ricorrente Piccolo Vincenzo, rappresentati e difesi dall’avv. Nicla Floro, con domicilio eletto presso Nicla Floro in Bari, piazza Garibaldi, n.23;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso Maria Scattaglia in Bari, c/o Settore Leg.G.R. Ia Dalmazia, n.70; 
Provincia di Foggia, Comune di Rocchetta Sant’Antonio; 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, n.97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
– della deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 761 del 16.03.2010, trasmessa al ricorrente con nota racc. a.r. prot. A00043/30.03.10 prot. n. 0000792 del Servizio caccia e Pesca regionale, pervenuta a Rocchetta S. Antonio (FG) il 6.04.2010 e ritirata dal ricorrente il 10.05.2010, con cui si revoca al ricorrente la concessione di istituzione dell’A.A.T.V. denominata “Monte Alvaro” sita in agro del Comune di Rocchetta S. Antonio (FG) di HA 334.29 di cui alla DGR n. 1159/2006;
nonchè, per l’annullamento del verbale di riunione tecnica del 5.02.2010, trasmesso al Servizio caccia regionale dalla Provincia di Foggia con nota prot. n. 7271 del 9.02.2010, in cui il dirigente del Servizio Caccia della Regione Puglia ed i rappresentanti intervenuti del Corpo forestale dello Stato, della provincia di Foggia -Servizio Caccia e il Sindaco del Comune di Rocchetta di S. Antonio “hanno convento, sulla base degli interventi e della documentazione prodotta, in particolare dal rappresentante del C.F.S., di procedere alla revoca della concessione dell’A.A.T.V. di che trattasi per la mancanza dei requisiti di cui al R.R. n. 6/2000¦”, conosciuto dal ricorrente il 27.05.2010, in seguito a II istanza di accesso, ex art. 22 e ss. L. 2411990;
nonchè per l’annullamento di ogni altro atto, anche indirettamente presupposto, preordinato e/o conseguenziale a quello qui impugnato, ancorchè non conosciuto, fra cui:
– la nota prot. n. 13575 del 9.03.209, a firma del Dirigente del Servizio caccia e pesca della Provincia di Foggia, con cui si è formulata proposta di revoca al ricorrente dell’AATV “Monte Alvaro”;
– la deliberazione della Giunta del Comune di Rocchetta S, Antonio (FG) n. 77/2008, con cui veniva aggiornato il censimento dei soprassuoli comunali percorsi dal fuoco per l’anno 2007, fra cui risultano ricompresi anche parte dei soprassuoli dell’ATV del ricorrente;
Con espressa riserva di motivi aggiunti e istanza di ordine di esibizione in giudizio, ex art. 21, comma 6, L. TAR, laddove le singole Amministrazioni interessate non vi provvedano nei termini di legge;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 761 del 16.03.2010, trasmessa al ricorrente con nota racc. a.r. prot. A00043/30.03.10 prot. n. 0000792 del Servizio caccia e Pesca regionale, pervenuta a Rocchetta S. Antonio (FG) il 6.04.2010 e ritirata dal ricorrente il 10.05.2010, con cui si revoca al ricorrente la concessione di istituzione dell’A.A.T.V. denominata “Monte Alvaro” sita in agro del Comune di Rocchetta S. Antonio (FG) di HA 334.29 di cui alla DGR n. 1159/2006, già  impugnata col ricorso principale RG 959/2010;
nonchè per l’annullamento di ogni altro atto, anche indirettamente presupposto, preordinato e/o conseguenziale alla deliberazione innanzi impugnata, fra cui
– il verbale di riunione del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale del 9.11.2010 nella parte in cui il Comitato, in seguito all’ordinanza cautelare di codesto TAR n. 537/2010 del 15.07.2010, ha espresso parere favorevole alla revoca anzidetta, comunicato al ricorrente con nota a.r. prot. A00043/03-02-11 n. 312, pervenuta il 10.02.2011;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti;
quanto al ricorso per nuovi motivi aggiunti ex art. 43 D.Lgs. 104/2010:
– della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1787 del 2.08.2011, trasmessa con lettera a.r. prot. A00043/14/11/11 n. 3844 del Servizio Caccia e Pesca regionale, Ufficio caccia, pervenuta a Rocchetta S. Antonio (FG) il 21.11.2011 e ritirata dal ricorrente il 1 dicembre 2011, adottata in esito all’ordinanza cautelare di codesto TAR n. 522/2011 depositata e resa pubblica il 10.06.2011, con cui si revoca nuovamente al ricorrente la concessione dell’A.A.T.V. denominata “Monte Alvaro” sita in agro del Comune di Rocchetta S. Antonio (FG) e istituita con DGR 1159/2006;
– nonchè per l’annullamento di ogni altro atto, anche indirettamente presupposto, preordinato e/o conseguenziale a quello qui impugnato, ancorchè non conosciuto;
– nonchè per il risarcimento dei danni subiti ovvero e, solo in subordine, per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies, comma 1 bis L. 241/90;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. N. Floro e avv. M. Scattaglia;
 

Rilevato che l’ Art. 17, co 8, L. R. PUGLIA 13/08/1998 n. 27 rubricato “Aziende faunistico-venatorie – Aziende agri-turistico-venatorie” recita “8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.”;
rilevato che, il ricorrente ha dedotto, con i motivi di ricorso ed in estrema sintesi che:
– le aree colpite da incendio possono considerarsi non disponibili agli usi agro-venatori solo se rientrano nei divieti ex l. 328/2000;
– tuttavia, a mente dell’art. 10 L. 328/2000, solo x le superfici boschive (ma non per quelle adibite a pascolo o a seminativo) è preclusa la caccia a seguito di incendio,
– sicchè se le superfici colpite da incendio sono seminative o adibite a pascolo, queste non sono colpite dal divieto venatorio;
– se ne dovrebbe desumere che le superfici da pascolo o seminative colpite da incendio non vanno “scomputate” da quella complessivamente disponibile, mentre vanno considerate colpite dal divieto solo quelle boschive.
Rilevato che, per come sembra emergere dal contenuto motivazionale dell’atto impugnato,
la Giunta regionale non ha disposto la revoca a causa della preclusione giuridica, derivante dalla L. 328/2000, art. 10, di adibire ad attività  venatoria tutta la superficie colpita da incendio (così applicando sia alle zone boschive che a quelle seminative o adibite a pascolo, la stessa disciplina giuridica), bensì della impossibilità  di fatto che tali aree – indipendentemente dalla loro precedente natura boschiva o da pascolo – possano servire agli usi venatori a causa della devastazione causata dall’incendio che le rende inservibili, sicchè l’azienda non avrebbe a sua disposizione la superficie minima richiesta dalla legge regionale (interpretando , evidentemente, il requisito dimensionale in termini anche funzionali, nel senso che i 300 ha richiesti devono essere servibili per l’uso agro-turistico- venatorio). In altri termini causa della determinazione regionale non sarebe il divieto legale di esercizio di attività  venatoria nelle aree boschive colpite da incendio, bensì l’impossibilità  di fatto di adibizione a tale uso, indipendentemente dalla natura boschiva o di pascolo- seminativo.
Ritenuto, tuttavia, che tale iter motivazionale non risulta chiaramente esplicitato e la motivazione si presta ad equivoci interpretativi;
Ritenuto inoltre che dall’esame del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale emerge la incompletezza istruttoria denunciata dagli stessi componenti nella misura in cui non è stata evidenziata “nessuna verifica” delle aree percorse dal fuoco;
Ritenuto necessario chiedere dettagliati chiarimenti alla Giunta Regionale in merito:
all’interpretazione seguita dalla stessa della norma sopracitata, anche rispetto alle deduzioni sopra riportate di parte ricorrente inerenti la portata dell’ art. 10, L. 328/2000 (in altri termini la Giunta dovrà  specificare quale interpretazione della norma abbia seguito e se abbia ritenuto rilevanti, ai fini della superficie computabile, le sole aree boschive o anche quelle da pascolo);
agli accertamenti espletati per verificare lo stato dell’area colpita da incendio, producendo al Collegio gli eventuali verbali di sopralluogo disposto per accertare lo stato dei luoghi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione, dando termine alla Giunta Regionale entro il 12.6.2012 per il deposito degli atti richiesti.
Fissa per la trattazione camerale in prosieguo del ricorso l’udienza camerale del 12.7.2012.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)