Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Annullamento e revoca – Dopo notevole lasso di tempo – Osservanza principi autotutela – Necessità 
 

L’autoannullamento da parte della P.A. di una concessione edilizia in sanatoria di cui al condono introdotto dalla legge n. 47/1985, ove disposto a distanza di quasi 15 anni dall’emissione del provvedimento favorevole si pone in contrasto con i principi e le regole in tema di autotutela ove non sia indicato l’interesse pubblico in concreto tutelato.
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TAR, ric. n. 375 – 2012, sentenza 14 gennaio 2013, n. 47 – 2013
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N. 00254/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00375/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2012, proposto da Antonio Orsogna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Centola e Pietro Piacquadio, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Fraddosio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 10;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Virginia Toto; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento in autotutela – emesso il 20 dicembre 2011 ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/90 -, a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Foggia ing. Francesco Paolo Affatato, notificato all’odierno ricorrente il 30 dicembre 2011, avente ad oggetto l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n.744 rilasciata in data 22 luglio 1997 in favore del sig. Orsogna Antonio, per le seguenti motivazioni: “Demolizione e ricostruzione del fabbricato de quo in ubicazione e conformazione diversa da quella dichiarata nella domanda di condono con invasione dell’aia poderale comune”;
– nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, preordinato e/o connesso a quello impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Pietro Piacquadio, Michele Barbato, Domenico Dragonetti;
 

Considerato che, come rilevato dall’interessato, l’impugnato autoannullamento della concessione edilizia in sanatoria (condono ex legge n. 47/1985), disposto a distanza di quasi 15 anni dall’emissione del provvedimento favorevole e senza che sia fornita alcun’indicazione in ordine all’interesse pubblico concreto tutelato, sembra porsi in contrasto con i principi e le regole in tema di autotutela;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento in autotutela emesso il 20 dicembre 2011 dal Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Foggia.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali della fase cautelare, nella misura di € 1500,00.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 20 dicembre 2012.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)