Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta – Giudizio di equivalenza ai sensi dell’art. 68, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006

 
Ai fini della formulazione del giudizio di equivalenza di cui all’art. 68, co. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 tra la prestazione richiesta dalla disciplina di gara e la prestazione offerta dalle ditte concorrenti è necessario che della sussistenza di un tale rapporto di equivalenza sia fornita apposita dimostrazione con la presentazione dell’offerta medesima.
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TAR, ric. n. 357 – 2012, sentenza 27 settembre 2012, n. 1704 – 2012


 

N. 00240/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00357/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2012, proposto da:

Nikon Instruments s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Universita’ degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Bioagromed, Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’ Università  degli Studi di Foggia, 
Leica Microsystems s.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Direttore Amministrativo dell’Università  degli Studi di Foggia prot. n. 2466-X/4 del 31.1.2012, ricevuto in data 6 febbraio 2012 con cui è stata aggiudicata in via definitiva alla Leica Microsystems s.r.l. la procedura di cottimo fiduciario per la fornitura ed installazione di un microscopio a fluorescenza per le esigenze del Bioagromed, Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università  degli Studi di Foggia, per un importo complessivo a base d’asta di euro 63.021,52;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco e Ines Sisto;
 

Rilevato, ad un sommario esame, la fondatezza del ricorso, atteso che:
– l’equivalenza delle offerte, rispetto ai requisiti tecnici minimi stabiliti dal capitolato, non è contemplata in sede di lex specialis;
– la suddetta equivalenza dell’offerta dell’aggiudicataria Leica Microsystems s.r.l., se ed in quanto sussistente, doveva comunque dimostrarsi in sede di presentazione dell’offerta medesima, ai sensi dell’art. 68 c. 4 Codice contratti pubblici, applicabile alla fattispecie.
Considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo di esclusione dalla gara ufficiosa della controinteressata.
Considerato infine che le spese della presente fase cautelare debbono seguire la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati, come da motivazione.
Condanna l’Università  degli Studi di Foggia al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della società  ricorrente, che liquida in complessivi 1.000 euro.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)