1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Esclusione da procedura selettiva – In applicazione lex specialis –  Atto presupposto – E’ tale 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Mancata impugnazione atto presupposto – Censure avverso atto applicativo   – Inammissibilità  – Ragioni

1. Costituisce atto presupposto la previsione della lex specialis in stretta applicazione della quale sia stata disposta l’esclusione da una procedura selettiva (nella specie, il bando per l’accesso al corso di specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia richiedeva, quale requisito soggettivo di partecipazione, l’aver effettuato 360 giornate di servizio su posti di sostegno, senza possibilità  di equiparare  detta attività  con quella, non di sostegno,  svolta dal ricorrente in Istituto preposto all’educazione di bambini portatori di handicap).
2. Sono inammissibili le censure dedotte avverso un provvedimento applicativo laddove quello presupposto sia rimasto inoppugnato; infatti, perdurando l’efficacia di quest’ultimo, nessuna utilità  deriverebbe  al ricorrente  dall’accoglimento delle prime.

N. 00661/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2006, proposto da: 
Basanisi Marta, rappresentata e difesa dall’avv.to Angela Procaccino, con domicilio eletto presso Angela Procaccino, in Bari, c/o R. Savino via Sparano, 125; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Bari, Università  degli Studi di Lecce, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensiva
del decreto 24/2/06, notificato alla ricorrente il 10.3.2006, con il quale il C.S.A. di Bari ha escluso la medesima dalla “partecipazione al corso speciale finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, del Centro Servizi Amministrativi di Bari e dell’Università  degli Studi di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35, co. 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 per le parti il difensore avv.to Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, abilitata all’insegnamento ed insegnante di sostegno presso la scuola materna privata paritaria “Casa dei Bambini” di Foggia, ha partecipato al concorso bandito dall’Università  degli Studi di Lecce per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia.
Con nota pervenuta all’interessata in data 21 gennaio 2006, il Centro servizi amministrativi (CSA) di Bari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha comunicato di voler escludere la ricorrente dal concorso suddetto, in quanto a seguito di accertamenti d’ufficio, la stessa risultava aver prestato servizio su posto di sostegno soltanto per il periodo 1 settembre – 6 giugno 2004 e non anche dal 1 aprile al 30 giugno 2003, come dichiarato nella domanda di partecipazione, non raggiungendo, quindi, i 360 giorni richiesti dal bando.
Marta Basanisi, con propria memoria procedimentale del 13 febbraio 2006, replicava di aver prestato servizio nell’ambito di struttura avente come oggetto sociale prevalente l’attuazione dell’integrazione dei soggetti portatori di handicap e di bambini disadattati nella realtà  scolastica ed in quella extrascolastica.
Con provvedimento del 24 febbraio 2006, Marta Basanisi veniva definitivamente esclusa dalla selezione.
La ricorrente impugna il suddetto provvedimento, deducendo censure così riassumibili:
I) violazione e falsa applicazione art. 97 Cost., L. 241/90 e s.m., eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, illogicità  manifesta, disparità  di trattamento, contraddittorietà : l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della memoria procedimentale di controdeduzioni alla comunicazione di avvio del 21 gennaio 2006, frustrandone le finalità  partecipative; l’esclusione sarebbe poi del tutto priva di supporto motivazionale;
II) violazione e falsa applicazione art. 39 Cost., art. 2 comma 1-bis L. 143/2004, art. 3 D.M. 21/2005, nota MIUR n. 243/2005 del 10 febbraio 2005, eccesso di potere anche sotto il profilo del contrasto con precedenti determinazioni: il provvedimento impugnato sarebbe del tutto illegittimo perchè la ricorrente ha comunque prestato servizio, per il periodo richiesto di 360 giorni, sempre ed esclusivamente presso ente che istituzionalmente si occupa di bambini portatori di handicap; la carenza di istruttoria sarebbe altresì comprovata dal fatto dell’avvenuto inserimento della ricorrente, da parte del CSA di Bari, tra i nominativi degli ammessi al corso; con lesione anche del legittimo affidamento, ingenerato dall’iniziale ammissione al corso, dal pagamento delle tasse di iscrizione e dalla frequentazione delle lezioni.
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca nonchè il CSA di Bari, eccependo l’inammissibilità  del gravame e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda di annullamento, deducendo in sintesi:
– l’esclusione sarebbe stata disposta in puntuale applicazione di disposizione del bando, rimasta inoppugnata, richiedente insegnamento nel periodo 1 settembre 1999 – 6 giugno 2004 prestato su posto di sostegno per almeno 360 giorni; ne conseguirebbe l’inammissibilità  per difetto di interesse, non avendo la ricorrente impugnato, quantomeno contestualmente al decreto applicativo, il bando, vincolante per l’Amministrazione;
– del tutto infondate sarebbero le censure dedotte, anche in relazione alla inequivocabile indicazione nel provvedimento impugnato della motivazione, con la precisazione che l’ammissione con riserva era stata disposta nelle more della decisione nel merito del gravame.
Si è costituita altresì l’Università ‘ degli Studi di Lecce, chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, rientrando la fase di ammissione al corso de quo esclusivamente nelle attribuzioni del CSA di Bari.
Alla camera di consiglio del 24 maggio 2006 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare di sospensione, come da ordinanza n.387/2006.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 7 marzo 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
Il ricorso è inammissibile, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Ministero.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente contesta la legittimità  del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia, pretendendo, in disparte le censure di ordine formale-procedimentale dedotte, l’equiparazione sostanziale tra insegnamento prestato presso posti di sostegno, ed insegnamento effettuato presso posti non di sostegno ma in Istituto scolastico istituzionalmente preposto alla educazione di bambini portatori di handicap.
Il bando di concorso, depositato in giudizio, in attuazione del D.M. n.21 del 9 febbraio 2005 del MIUR, riserva la partecipazione al corso in oggetto ai docenti “che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio, su posti di sostegno, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola d’infanzia”.
àˆ quindi evidente come la lex specialis richieda segnatamente, a pena di esclusione, il requisito soggettivo del servizio prestato in “posti di sostegno”.
Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che la ricorrente ha prestato servizio soltanto dal 1 settembre 2003 al 6 giugno 2004 su posti di sostegno. Conseguentemente, impregiudicata ogni questione in merito alla legittimità  di tale previsione, l’Amministrazione ha disposto l’impugnata esclusione in stretta applicazione della suddetta previsione dellalex specialis, che assume pertanto chiaro rilievo di atto presupposto.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le censure volte a far valere vizi di un provvedimento presupposto non impugnato sono inammissibili giacchè, da un lato, non è ammessa la disapplicazione incidentale degli atti presupposti non aventi natura normativa, e, dall’altro, nessuna utilità  sarebbe ritraibile dall’accoglimento di quelle censure, stante la perdurante efficacia dell’atto medesimo, reso intangibile dalla mancata tempestiva impugnazione (ex multis T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 06 luglio 2010, n. 2317; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 13 aprile 2011, n. 580).
Orbene, la mancata impugnazione della clausola del bando contestualmente al provvedimento applicativo, determina l’inammissibilità  del gravame, non potendo il Collegio apprezzare le censure avverso l’impugnato provvedimento di esclusione, che non ha fatto altro che dare puntuale applicazione alla clausola rimasta inoppugnata, non essendo mai ammessa la disapplicazione nè da parte del g.a. nè tantomeno dell’Amministrazione, delle norme contenute in un bando di concorso (ex multis Consiglio di Stato sez IV, 14 maggio 2007, n. 2423; T.A.R. Abruzzo sez I, 21 maggio 2008, n. 509) datone il carattere non normativo (ex plurimis T.A.R. Sicilia Palermo sez III, 12 febbraio 2007, n. 511).
Per i suesposti motivi il ricorso è inammissibile ex art. 35 comma 1 lett b) cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi ai sensi dell’art. 26 c.p.a. per compensare le spese tra le parti, in relazione alla materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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