1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto – Esecutorietà  


2. Processo amministrativo      –    Giudizio di ottemperanza  – Decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto – Inerzia dell’Amministrazione – Danno da ritardo qualificato – Non sussiste


3. Processo amministrativo- Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Poteri del giudice dell’ottemperanza – Limiti
 

1. Il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto nei termini di legge assume piena autorità  di giudicato sostanziale con riferimento alla statuizione conclusiva di condanna e pertanto è suscettibile di essere eseguito mediante giudizio di ottemperanza.


2. La domanda promossa dinnanzi al giudice dell’ottemperanza di condanna dell’amministrazione al risarcimento del “danno da ritardo qualificato”, cagionato dalla colpevole inerzia nel dovuto pagamento di somme non corrisposte oggetto di ingiunzione- non opposta ed esecutiva-, non può essere accolta assente un pregiudizio cagionato dall’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere autoritativo, ex art. 2 bis della legge n. 241/90. Tale ipotesi deve essere invece ricondotta alla disciplina dell’art. 1224, comma 1 e 2, del c.c. configurandosi una fattispecie di danno da ritardato pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratto, pertanto sollevabile dinnanzi al g.o. adito in sede monitoria.


3. Il G.A., pur se dotato di una giurisdizione estesa al merito, quando è chiamato a decidere su un’azione di ottemperanza al giudicato derivante da una pronuncia emessa dal G.O., deve limitarsi ad usare poteri di stretta esecuzione del giudicato; ciò al fine di evitare di incidere su situazioni soggettive estranee all’ambito della sua giurisdizione attraverso l’uso di poteri che, pur se di attuazione, possono modificare il giudicato originario, arricchendolo. 

N. 00671/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02201/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2011, proposto da: 
Curatela del fallimento Consorzio Sviluppo Insediamenti di E.R.P. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Tarsia e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Ministero della Difesa; 

per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1482 del 28 febbraio 2008, non opposto ed esecutivo, emesso dal Tribunale civile di Bari.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco e Vittorio Tarsia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 1482 del 28 febbraio 2008, non opposto e reso esecutivo il 7 maggio 2008, il Tribunale civile di Bari ha ingiunto al Ministero della Difesa il pagamento in favore del Consorzio Sviluppo Insediamenti di E.R.P. in liquidazione, della somma di euro 775.824,00 oltre interessi dalla messa in mora sino all’effettivo soddisfo, nonchè delle spese della procedura ingiuntiva (liquidate in 2.590,00 euro), quale corrispettivo per il quarto stato di avanzamento dei lavori relativo alla realizzazione del cantiere di Poggio Renatico (FE) eseguito e mai pagato.
La curatela del fallimento del predetto Consorzio, odierna ricorrente, ha provveduto altresì, per le suddette somme, a notificare in data 27 febbraio 2009 atto di precetto nei confronti del Ministero, senza ricevere alcun pagamento.
Pertanto, la curatela fallimentare ricorrente ha adito questo T.a.r. per l’ottemperanza del suesposto decreto ingiuntivo.
Chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del “danno da ritardo qualificato”, cagionato dalla colpevole inerzia nel dovuto pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, quantificato applicando lo speciale tasso di interesse per ritardato pagamento introdotto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 “lotta ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali” in somma pari a 158.487,85 euro.
2. Ciò premesso, il predetto ricorso è fondato e va accolto limitatamente alla domanda di ottemperanza.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto.
Invero, l’art 112 c. 1 lett c) del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, consente l’azione di ottemperanza innanzi al g.a. delle sentenze passate in giudicato e “degli altri provvedimenti ad esse equiparati del g.o.”, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, ai provvedimenti giudiziari equiparati al giudicato. Ai sensi dell’art 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale, quanto meno in riferimento alla statuizione conclusiva di condanna (ex multis Cassazione 21 novembre 1997 n.11641; id. 24 novembre 2000 n.15178) per cui è decisione pacificamente suscettibile di essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte del Ministero della Difesa al decreto ingiuntivo in esame, la domanda deve essere pertanto accolta,
3. In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero della Difesa di pagare alla ricorrente le somme di cui al decreto ingiuntivo 1482/08 del Tribunale civile di Bari indicato in precedenza, unitamente agli interessi legali maturati dalla messa in mora sino all’effettivo soddisfo.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Difesa, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, con facoltà  di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il relativo compenso, se dovuto, sarà  posto, a seguito di documentata istanza, a carico del predetto Ministero
4. Deve invece respingersi la congiunta domanda di condanna al risarcimento del “danno da ritardo qualificato,” cagionato dalla colpevole inerzia nel pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, quantificato applicando lo speciale tasso di interesse per ritardato pagamento introdotto dal D.Lgs. 231/2002, in somma pari a 158.487,85 euro.
Nella fattispecie, infatti, non emerge alcun pregiudizio cagionato dall’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere autoritativo, circostanza che determina, in presenza dei relativi presupposti, la specifica responsabilità  risarcitoria di cui all’art 2-bis L.241/90, bensì un tipico danno da ritardato pagamento di obbligazioni pecuniarie derivanti da contratto, risarcibile ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1224 c.c. (interessi moratori e maggior danno se provato).
Ne consegue che il maggior danno lamentato dalla ricorrente curatela fallimentare per il ritardo nell’esecuzione del decreto ingiuntivo, quantificato secondo la disciplina di maggior favore per il creditore di cui al D.Lgs. 231/2002, doveva semmai chiedersi al giudice ordinario adito in sede monitoria, il quale ha limitato il pregiudizio agli interessi moratori, secondo il tasso di interesse legale.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che il giudice amministrativo quando è chiamato a pronunciare su di un’azione di ottemperanza al giudicato derivante da sentenza emessa dal g.o., pur trattandosi di giurisdizione estesa al merito, deve limitarsi ad usare i poteri di stretta “esecuzione” del giudicato, in quanto l’esercizio dei poteri di “attuazione” idonei a modificare (sia pure arricchendolo) il giudicato originario verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all’ambito della sua giurisdizione (T.A.R. Lazio – Roma sez III 1 marzo 2012 n. 2105; Consiglio Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 360; T.A.R. Puglia Bari sez. I 8 marzo 2012 n. 509).
D’altronde, anche volendo riqualificare, ex art. 32 c. 2 cod. proc. amm., la domanda di condanna prospettata dalla ricorrente in domanda di condanna al risarcimento del danno da mancata esecuzione del giudicato (art. 112 comma 3 cod. proc. amm.) ne conseguirebbe pur sempre una indebita statuizione integrativa da parte di questo giudice della pronuncia del g.o. ottemperanda, sempre preclusa (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 515; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 25 novembre 2010, n. 4497; Consiglio Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8064).
5. Per le suesposte ragioni, la domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo va respinta.
Vanno poste a carico del predetto Ministero le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo
Deve infine essere disposto l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità  amministrativa-contabile derivante dalla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ordina al Ministero della Difesa di dare integrale esecuzione a quanto statuito nel decreto ingiuntivo n. 1482/2008 del Tribunale civile di Bari e di pagare le somme sopra specificate in favore della curatela del fallimento Consorzio Sviluppo Insediamenti di E.R.P. in liquidazione, nel termine indicato in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il direttore generale della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, dello stesso Ministero della Difesa, con facoltà  di delega, il quale provvederà , entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto-ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di trenta giorni.
Respinge la domanda di condanna risarcitoria.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della ricorrente.
Dispone l’invio di copia della sentenza e degli atti del giudizio alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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