1. L’istituto del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria e di condono edilizio (ex multis cfr. T.A.R. Puglia-Bari, sez. III, n. 1383/2011).
2. E’ illegittimo il diniego di permesso di costruire in sanatoria non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., siccome preclusivo della piena partecipazione dell’interessato al procedimento, dunque della possibilità di un suo apporto collaborativo idoneo a condurre ad un diverso esito della vicenda.
3. Il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria costituisce espressione di un potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti, dei quali deve farsi applicazione (cfr. ex multis T.A.R. Puglia-Bari, sezione III, n. 520/2012).
4. In materia di salvaguardia dei trulli, l’art. 75 (ex 79) delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Putignano, contempla la possibilità di ampliamento ove l’edificazione avvenga in contiguità tra gli stessi e sia rispettata la volumetria da essa prescritta, mentre la norma dell’art.77 (ex 70), che condiziona la possibilità di ampliamento alla separazione delle nuove costruzioni da quelle preesistenti, è riferita agli “edifici” in generale, non ai trulli.
N. 00676/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01799/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2010, proposto da:
Roberto Lippolis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Didonna e Margherita Pedone, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Calefati, n.61/A;
contro
Comune di Putignano – non costituito;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del provvedimento a firma del Dirigente della Terza Ripartizione Urbanistica del Comune di Putignano, Ing. Mario Cappiello, prot. n. 38165 del 13.9.2010, notificato il 16.9.2010, recante il parziale diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ai fini dell’ampliamento di trulli esistenti, siti in agro di Putignano, alla s.c. Fieno San Magno;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente, ancorchè non conosciuto.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 975 del 17 dicembre 2010 con la quale questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Michele Didonna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Roberto Lippolis di avere richiesto al Comune di Putignano, con istanza in data 31 maggio 2010, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 in relazione all’intervento da esso ricorrente effettuato per il recupero e l’ampliamento di un complesso di trulli preesistenti siti in Putignano, contrada Fieno San Magno, attualmente adibiti a residenza del suo nucleo familiare; aggiunge che il medesimo intervento, realizzato in zona tipizzata E1, avrebbe riguardato specificatamente il restauro di un gruppo di tre trulli preesistenti (che ospitano il soggiorno ed il ripostiglio), nonchè il loro ampliamento realizzato sia a mezzo della costruzione di un nuovo corpo di fabbrica adiacente al trullo principale (destinato a servizi: un bagno ed una cucina), sia con la trasformazione di un locale seminterrato preesistente destinato a cisterna, sito in una cava naturale del terreno da essi poco distante, destinato a zona notte (due stanze con bagno e soggiorno).
Riferisce che con provvedimento prot. n. 38165 del 13 settembre 2010 il Comune di Putignano aveva disposto il parziale diniego della suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria in relazione alla parte di abitazione ricavata nel citato incavo naturale (le due stanze da letto con bagno) in quanto, non essendovi contiguità fisica tra le due porzioni d’immobile – i trulli preesistenti ed i locali realizzati nell’incavo naturale, l’una non configurerebbe ampliamento edilizio dell’altra.
Il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 15 novembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 29 novembre 2010, con il quale ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento del Comune di Putignano prot. n. 38165 del 13 settembre 2010, notificato il 16 settembre 2010, di parziale diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata da esso ricorrente ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi del giusto procedimento, nonchè di buon andamento e della trasparenza della P.A. ex art. 97 Cost.;
2) violazione degli artt. 75 e 77 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Putignano, eccesso di potere per erronea istruttoria, nonchè per illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti, sviamento e malgoverno.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010, con ordinanza n. 975, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione ed ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce le seguenti censure: violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi del giusto procedimento, nonchè di buon andamento e della trasparenza della P.A. ex art. 97 Cost. in quanto il Comune resistente non gli avrebbe inviato il preavviso di rigetto; nè potrebbe trovare applicazione, ad avviso di parte ricorrente, l’art. 21 ocies della stessa legge n. 241 del 1990 sia per l’insussistenza di “comprovate ragioni di celerità “, peraltro neppure indicate nel provvedimento impugnato, sia perchè si tratterebbe di un provvedimento discrezionale.
Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza amministrativa già fatta propria da questa Sezione e dalla quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – introdotto dall’art. 6 della prima legge menzionata, stante la sua portata generale, trovi applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, 22 settembre 2011, n. 1383, T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 22 aprile 2011, n. 666).
Deve, conseguentemente, ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui al citato art. 10 bis in quanto preclusivo, per il soggetto interessato, della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un suo apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 07 marzo 2011, n. 1318).
Nondimeno, occorre considerare che tali omissioni non determinano comunque l’annullabilità del provvedimento qualora trovi applicazione il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte della legge n. 241 del 1990, a tenore del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Orbene, non vi è alcun dubbio che il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione (negli stessi termini T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 22 aprile 2011, n. 666, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato, IV, 14.4.2010, n. 2105; T.A.R. Lombardia-Milano, II, 22.7.2010, n. 3253, da ultimo T.A.R. Bari, Sezione III, 8 marzo 2012, n. 520).
Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio ritiene che l’amministrazione comunale, nel rigettare l’istanza di accertamento di conformità prodotta dalla ricorrente ex artt. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, sia incorsa nella violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non risultando, sia dalle affermazioni del sig. Lippolis che dal contenuto del provvedimento stesso, che il Comune di Putignano abbia inviato il preavviso della propria futura determinazione negativa.
Tuttavia nella fattispecie per cui è causa può trovare applicazione il disposto del comma 2, prima parte, dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, sopra riportato, considerato che è palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, alla luce di quanto di seguito esposto in riferimento alla infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso il sig. Lippolis deduce le seguenti censure: violazione degli artt. 75 e 77 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Putignano, eccesso di potere per erronea istruttoria, nonchè per illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti, sviamento e malgoverno; il ricorrente lamenta che il Comune avrebbe ignorato la circostanza che tra le due porzioni dell’immobile esisterebbe un collegamento funzionale in quanto entrambe le parti dello stabile formerebbero un tutto inscindibile e costituirebbero l’abitazione del suo nucleo familiare; la circostanza che detto ampliamento si sarebbe sviluppato anche in adiacenza ad altra preesistenza poco distante dai trulli, lo spazio che era in parte già occupato dalla cisterna allocata nell’incavo naturale, sarebbe stata indotta dall’impossibilità materiale di estendere fisicamente la sola superficie dei trulli (sia orizzontalmente che verticalmente) per essere i medesimi allocati su di un lato a ridosso del confine di proprietà e per essere delimitati, sull’altro lato, dalla presenza di alberi secolari protetti; l’ampliamento dei locali per uso abitativo per cui è causa, che rispetterebbe gli indici di zona, non avrebbe potuto realizzarsi se non con la materiale separazione della attuale “zona giorno”, adiacente i trulli, e la “zona notte” realizzata nell’incavo naturale che, precedentemente, ospitava la cisterna per la raccolta delle acque piovane; infine, ad avviso del ricorrente, le stesse previsioni del P.R.G. e specificatamente l’art. 77 delle N.T.A. prevederebbero la possibilità dell’ampliamento con la condizione della separazione dei nuovi edifici da quelli esistenti al fine di tutelare maggiormente le preesistenze.
Il Collegio, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza n. 975 del 17 dicembre 2010, con la quale questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dal ricorrente, ritiene che nella fattispecie oggetto di gravame il Comune di Putignano abbia legittimamente disposto il parziale diniego dell’istanza del permesso di costruire in sanatoria dando applicazione all’art. 75 (ex 79) delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune stesso nella parte concernente specificatamente la salvaguardia dei trulli.
Tale articolo, infatti, espressamente prevede la possibilità di incrementare “la abilitabilità dei trulli” stessi, circostanza questa che caratterizza la fattispecie per cui è causa, ma richiede espressamente la “edificazione contigua” oltre al rispetto della volumetria indicata nella norma stessa.
Non può, quindi, ritenersi sufficiente l’esistenza del collegamento funzionale fra le parti dello stabile che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, formerebbero un tutto inscindibile e costituirebbero l’abitazione del suo nucleo familiare; d’altro canto parte ricorrente ha sostanzialmente ammesso la mancanza del requisito della contiguità rappresentando che la materiale separazione della attuale “zona giorno”, adiacente i trulli, e la “zona notte”, realizzata nell’incavo naturale che precedentemente ospitava la cisterna per la raccolta delle acque piovane, sarebbe stata l’unica soluzione praticabile.
In riferimento alla dedotta violazione dell’art. 77 (ex 70) delle N.T.A. del P.R.G. del Comune resistente, occorre premettere che il suddetto articolo prevede “la possibilità dell’ampliamento con la condizione della separazione dei nuovi edifici da quelli esistenti al fine di tutelare maggiormente le preesistenze.”.
Il Collegio ritiene che alla fattispecie oggetto di gravame non sia applicabile la suddetta disposizione in quanto essa fa un generico riferimento agli “edifici” ed agli ampliamenti in generale, mentre l’art. 75 si riferisce espressamente ai trulli e prevede specificatamente l’edificazione finalizzata ad incrementare la abilitabilità dei trulli stessi.
Inoltre, anche a voler seguire, in via puramente ipotetica, la prospettazione del ricorrente secondo la quale troverebbe applicazione l’art. 77 delle N.T.A., il Collegio deve evidenziare che tale norma è applicabile unicamente agli edifici che ricadono nell’inventario “ragionato” delle “strutture edilizie (ville – rustici – masserie – trulli) che devono essere tutelate secondo la loro importanza artistica od ambientale.”, come espressamente indicato nelle medesime N.T.A..
Al riguardo parte ricorrente non ha provato che i trulli per cui è causa sono stati inseriti nel citato inventario “ragionato”; il sig. Lippolis si è, infatti, limitato a rappresentare genericamente, peraltro solo in sede di merito, che i “trulli” sarebbero stati inseriti nel citato inventario, ma ha depositato in atti, in data 27 gennaio 2012, solo la deliberazione della Regione Puglia n. 677 del 26 giugno 2000 di approvazione definitiva del P.R.G..
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata nulla deve essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)