1. Giurisdizione – Sovvenzioni pubbliche – In presenza di attività  vincolata o discrezionale  – Criteri di riparto
2. Giurisdizione  – In materia di sovvenzioni pubbliche – Nella fase di attribuzione oppure di esecuzione – Criteri di riparto
3. Giurisdizione –  In materia di sovvenzioni pubbliche – In caso di revoca per irregolarità  nell’esecuzione dell’attività  finanziata – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

1. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge (residuando in capo pubblica Amministrazione esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge), da quelle in cui la legge attribuisce all’Amministrazione il potere discrezionale di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario.
2. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la posizione del privato deve qualificarsi di interesse legittimo (come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo) nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità  o per il suo contrasto con il pubblico interesse, ed è invece di diritto soggettivo perfetto (tutelabile dinanzi al giudice ordinario) se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
3. La controversia relativa al provvedimento di revoca del contributo emesso a seguito di irregolarità  nell’esecuzione dell’attività  oggetto di finanziamento attiene alla fase di attuazione del rapporto; pertanto, la posizione del privato si configura come diritto soggettivo perfetto e, di conseguenza, è tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

 
N. 00683/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2009, proposto da: 
Vernissage Soc.Coop. a r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ivan Turco, Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso l’avv. Cataldo Balducci in Bari, via Putignani, 12/A; 

contro
Regione Puglia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Lancieri in Bari, via Cardassi 58; 

per l’annullamento
della deliberazione della Regione Puglia, Assessorato sviluppo economico, attività  produttive, industria, industria energetica, artigianato, commercio, innovazione tecnologica, fiere e mercati, settore industria, industria energetica, artigianato e P.M.I., Ufficio sviluppo economico, repertorio n. 1387 del 29 settembre 2006, Codice cifra: 046DIR/2006/01387 avente ad oggetto: “L. 215/92 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” ” D.P.R. 314/2000 – IV bando. Revoca e disimpegno delle agevolazioni concesse all’impresa VERNISSAGE piccola Soc. coop. a r.l. Brindisi con det. n. 489 del 21/11/02 e recupero fondi erogati con det. 36 del 4/02/04″;
di ogni e qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Giuseppe Macchione, su delega dell’avv. Marco Lancieri, nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Vernissage soc. coop. a r.l. ha riassunto il giudizio già  iniziato avanti a questo Tribunale, a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dal TAR.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca del finanziamento, in parte già  erogato, dalla stessa ottenuto nell’ambito del programma di agevolazione dell’imprenditoria femminile, e il conseguente recupero delle somme già  percepite.
La Regione Puglia, infatti, in attuazione della L. 215/92, ha avviato le procedure finalizzate alla concessione di agevolazioni all’imprenditoria femminile; in accoglimento della domanda presentata dalla ricorrente la Regione ha concesso alla stessa con delibera del 21.11.2002 un contributo in conto capitale di euro 45.272,61, a fronte di un investimento ritenuto ammissibile pari ad euro 61.329,26; la prima quota pari al 30% era stata erogata con la determinazione n. 36 del 4.2.2004.
Con nota del 26.2.2005 la ricorrente ha trasmesso alla Regione la documentazione richiesta per l’erogazione della seconda ed ultima rata e, a causa dell’inerzia dell’amministrazione, avviato un procedimento ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari per ottenere il versamento della stessa; tuttavia con nota del 20.7.2005 la Regione ha comunicato l’avvio del provvedimento di revoca del contributo, in quanto i locali sede dell’investimento ospitavano anche la sede di un’altra cooperativa, le dichiarazioni liberatorie dei fornitori non erano conformi all’allegato 11 della circolare n. 1151489 del 2002, e non vi era riscontro dei pagamenti effettuati; seguiva la revoca con nota del 19.10.2006, avverso la quale la ricorrente proponeva altro ricorso ex art. 700 c.p.c., respinto per carenza di giurisdizione con ordinanza del 16.3.2009.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 2 e 21 nonies L. 241/90, eccesso di potere, eccessiva ed irragionevole durata del procedimento, omessa ed insufficiente motivazione;
2. violazione di legge, eccesso di potere, errata applicazione della circolare n. 1151489 del 22.11.2002, omessa ed insufficiente motivazione;
3. violazione di legge, eccesso di potere, errata applicazione della circolare 1151489 del 2002, omessa ed insufficiente motivazione;
4. eccesso di potere, ragionevole affidamento, buona fede e correttezza.
Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia chiedendo il rigetto del gravame.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2012, assente il difensore della ricorrente, rilevata d’ufficio la questione del possibile difetto di giurisdizione del Tribunale adito, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Va preliminarmente esaminata la questione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia oggetto della controversia.
In merito il Collegio, aderendo alla prevalente giurisprudenza amministrativa, come già  affermato in recente precedente di questa Sezione, ritiene che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo debba essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione; la posizione del privato deve qualificarsi di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità  o per il suo contrasto con il pubblico interesse, ed è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. ex multis TAR Puglia, Bari, sez. III, 8.3.2012 n. 518, Consiglio Stato, Sezione IV, 28 marzo 2011, n. 1875).
Passando alla fattispecie oggetto di giudizio, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la presente controversia attiene alla fase di attuazione del rapporto, di tal che la posizione del privato si configura come diritto soggettivo perfetto e, quindi, è tutelabile dinanzi al giudice ordinario, alla luce anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23 marzo 2009, n. 6960).
Quanto sopra emerge dall’analisi del provvedimento impugnato e dal bando per la presentazione delle domande di concessione del contributo per cui è causa.
La determinazione impugnata n. 1387 del 29 settembre 2006, infatti, non è stata adottata per vizi di legittimità  o per il contrasto con il pubblico interesse del provvedimento di concessione, ma, come espressamente indicato, a seguito di verifiche ispettive effettuate in data 20.6.2005, dopo l’erogazione della prima tranche del contributo, all’esito delle quali sono state riscontrate irregolarità  e l’investimento ammesso è risultato inferiore ai minimi percentuali del 60% stabiliti dalla circolare n. 1138443 del 2.2.2001.
Nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca si specifica inoltre che i locali sede dell’investimento ospitano anche la sede di un’altra cooperativa, la Fincosult; le dichiarazioni liberatorie dei fornitori non sono conformi all’allegato 11 della circolare n. 1151489 del 2002, nè sono sufficienti a comprovare l’avvenuto pagamento degli investimenti non riportando le stesse alcuna affermazione circa l’esito favorevole del pagamento e la manleva del debitore (è riportata solo la dicitura “ricevuto assegno”); non vi è riscontro dei pagamenti effettuati per gli investimenti dall’estratto conto dei conti correnti bancari esaminati, in quanto gli addebiti a tale titolo corrispondono a soli euro 23.240,00 oltre Iva, a differenza di quanto riportato nei libri contabili.
La determina di concessione provvisoria del finanziamento indicava poi chiaramente che l’impresa beneficiaria era tenuta a trasmettere la documentazione finale di spesa entro 60 giorni dalla data di ultimazione e a realizzare l’investimento nella misura minima del 60% del valore dell’investimento ammesso, e che, in caso di mancato adempimento di tali obblighi, le agevolazioni sarebbero state revocate (punti 3.1. e 3.13 della determina del 21.11.2002 in atti).
Risulta quindi evidente che, nel caso di specie, il finanziamento è stato revocato a fronte dell’asserito inadempimento, da parte della beneficiaria, degli obblighi relativi alla realizzazione e alla documentazione degli investimenti previsti, per la fase attuativa, dalla d.p.r. 314/2000 e dalle determinazioni citate.
Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia la fattispecie in esame va quindi collocata nella fase a valle rispetto all’erogazione del finanziamento, trattandosi di revoca per inadempimento della beneficiaria successivo alla stessa, di tal che le posizioni soggettive vantate dalla ricorrente devono qualificarsi come diritto soggettivo.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
Non osta a tale conclusione l’ordinanza della Cassazione a seguito della quale la causa è stata riassunta in questa sede, in quanto con tale provvedimento la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione in quanto in sede civile non era stato pronunciato un provvedimento definitivo di difetto di giurisdizione, ma tale statuizione era contenuta in un’ordinanza cautelare, come tale non definitiva e non idonea al giudicato.
La riproposizione della domanda è ora espressamente regolamentata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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