1. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Blocco delle assunzioni derivante dalla L. n. 1/2009 – Concorsi  banditi alla data di entrata in vigore del blocco – Fattispecie –  Questione di legittimità  costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.


2. Pubblico impiego –  Concorso pubblico – Blocco delle assunzioni – Progressione di carriera da un livello professionale di grado inferiore a uno superiore – Non si applica

 

 
1. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 1, secondo periodo, del D.L. n. 180/2008, convertito con modificazioni, nella L. n. 1/2009, in relazione all’art. 3 Cost., laddove subordina la non operatività  del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all’avvenuta conclusione della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 10 gennaio 2009, n. 1, cit.; in tal caso, lo sbarramento legislativo temporale ancorato al dato “casuale” della durata della procedura selettiva (concorso espletato prima del 10 gennaio 2009) crea un’ingiustificata e inammissibile disparità  di trattamento tra candidati che hanno partecipato a selezioni del tutto simili.


2. Non rientra nell’ambito di operatività  del blocco delle assunzioni ex art. 1, comma 1, primo periodo, D.L. n. 180/2008 convertito, con modificazioni, nella L. n. 1/2009, l’ipotesi di progressione di carriera da un livello professionale di grado inferiore a uno superiore; sicchè, nella specie, trova applicazione la regola generale del blocco assunzionale, atteso che il ricorrente è vincitore di una procedura concorsuale per la copertura di un posto da ricercatore universitario.


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Vedi Cons. di Stato, sez.VI ric. n. 1285 – 2011; TAR, ric. n. 1285 – 2011


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N. 00616/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2011, proposto da Lisi Pierantonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Giulio Stano, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura, sita nel Palazzo Ateneo, in Bari, piazza Umberto I, 1;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– della nota a firma del Rettore prot. n. 26729-VII/2 del 28 aprile 2011, pervenuta in data 2 maggio 2011, recante diniego di assunzione su un posto di ricercatore presso la Facoltà  di Giurisprudenza per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato;
– di ogni altro presupposto, connesso e conseguente;
nonchè per l’accertamento del diritto del medesimo ricorrente all’assunzione con decorrenza dal 25.1.2010 o quanto meno dall’1.11.2010;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, Cecilia Antuofermo e Grazia Matteo;
 

FATTO
Il ricorrente Lisi Pierantonio con decreto rettorale n. 12350 del 22 dicembre 2009 veniva dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al concorso per la copertura di un posto di ricercatore bandito dall’Università  degli Studi di Bari con decreto rettorale n. 10053 del 10 ottobre 2005.
Lo stesso, tuttavia, non veniva assunto.
La gravata nota rettorale prot. n. 26729-VII/2 del 28 aprile 2011 dichiara l’impossibilità  dell’assunzione del Lisi, stante il superamento al termine sia dell’anno 2009 che del 2010 del valore del 90% nel rapporto tra spese fisse per il personale di ruolo ed il Fondo di Funzionamento Ordinario.
L’odierno deducente impugna la citata nota rettorale prot. n. 26729-VII/2 del 28 aprile 2011.
Si affida ai motivi così rubricati:
1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 anche in relazione all’art. 1, comma 646 legge 27 dicembre 2006, n. 296 e agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea motivazione, carente istruttoria, illogicità , ingiustizia manifesta;
2. Illegittimità  costituzionale dell’art. 1, comma 1 decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
Parte ricorrente chiede, altresì, accertarsi il proprio diritto all’assunzione.
Si costituiva l’Università  degli Studi di Bari, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 1, comma 1, secondo periodo del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le ragioni che si diranno.
Il provvedimento contestato dal Lisi si fonda sulla seguente motivazione:
«In riscontro alla sua richiesta datata 18/03/2011, inerente l’argomento in oggetto, si rappresenta che questa Amministrazione si trova nella condizione di non potervi aderire in quanto, ai sensi della normativa vigente, non le è riconosciuta, ad oggi, la facoltà  di procedere ad assunzioni di personale, all’infuori di quelle espressamente previste (ricercatori cofinanziati dal Ministero), avendo superato al termine sia dell’anno 2009 che del 2010 il valore del 90% nel rapporto tra spese fisse per il personale di ruolo ed il Fondo di Funzionamento Ordinario.
La succitata prescrizione non ha consentito a questa Amministrazione, pertanto, di poter emanare nei suoi confronti il provvedimento di nomina a ricercatore universitario con la prevista decorrenza all’inizio dell’anno accademico (01/11/2010) oppure, in corso d’anno, ai sensi dell’art. 6 della Legge 19/10/1999, n. 370.
Sarà  nostra cura informarla di qualsiasi nuovo elemento che possa consentire di adottare diversa determinazione. ¦».
Detto provvedimento è chiaramente applicativo della preclusione assunzionale di cui all’art. 1, comma 1 decreto legge n. 180/2008.
Da qui la rilevanza della questione di legittimità  costituzionale della citata previsione normativa ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto dei motivi di ricorso (sub 1 e 2) che pongono al centro la valutazione in ordine alla compatibilità  costituzionale della disposizione de qua (manifestamente ostativa alla assunzione del deducente).
Invero, unicamente la declaratoria di incostituzionalità  della prescrizione di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008 nei termini che verranno in seguito esposti può consentire all’odierno ricorrente di essere assunto dall’Università  degli Studi di Bari.
Non incide, ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimità  costituzionale dell’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008, la clausola di salvezza contenuta nell’art. 1, comma 646 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la cui applicazione è invocata da parte ricorrente, avendo lo stesso partecipato ad una procedura di concorso già  avviata alla data del 30 settembre 2006).
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che “Ai fini dell’applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già  pubblicati ovvero a procedure già  avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei predetti commi.”.
Tuttavia, detta previsione normativa deve ritenersi superata dal decreto legge n. 180/2008 convertito nella legge n. 1/2009.
In tal senso depone la constatazione per cui quando il legislatore d’urgenza del 2008/2009 ha inteso far salve determinate assunzioni contemplate dalla legge n. 296/2006, lo ha fatto espressamente (si pensi al comma 3 dell’art. 1 decreto legge n. 180/2008 che fa salve le assunzioni di cui all’art. 1, comma 648 legge n. 296/2006).
Per il resto deve, evidentemente, ritenersi che il regime di blocco assunzionale dettato dall’art. 1, comma 1 decreto legge n. 180/2008 rappresenti un implicito superamento di ogni altra previsione normativa previgente (ivi compreso l’art. 1, comma 646 legge n. 296/2006) e trovi applicazione ratione temporis ad ogni procedura di concorso svoltasi nell’arco temporale cui la norma fa espresso riferimento (e quindi anche quella riguardante il ricorrente).
Il Lisi è, infatti, vincitore di un concorso per ricercatore universitario bandito nel 2005 e conclusosi con il decreto rettorale di approvazione degli atti del 22 dicembre 2009.
Con riferimento alla sua posizione, pertanto, trova applicazione la regola generale del blocco delle assunzioni di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 1 decreto legge n. 180/2008: «Le università  statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, nè all’assunzione di personale.».
Nè può ravvisarsi nel caso di specie un’ipotesi di progressione di carriera da un livello professionale di grado inferiore ad uno superiore (per esempio da ricercatore universitario confermato a professore associato ovvero da professore associato a professore ordinario), come tale non rientrante nell’ambito di operatività  del blocco assunzionale di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo decreto legge n. 180/2008 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2217; T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 18 novembre 2004, n. 1711; Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2001, n. 5958; T.A.R. Molise, Campobasso, 2 ottobre 2003, n. 697; Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7483; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 1° aprile 2011, n. 647; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 marzo 2012, n. 569; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 marzo 2012, n. 572).
Peraltro, la seconda parte del primo comma dell’art. 1 decreto legge n. 180/2008, relativa alla specifica posizione dei ricercatori vincitori di concorso (esentati – a determinate condizioni – dal blocco assunzionale di cui al primo periodo), lascia chiaramente intendere che gli stessi ricercatori, al di fuori delle ipotesi previste dal secondo periodo di detto comma, rientrano nell’ambito operativo del divieto assunzionale.
Pertanto, la situazione del Lisi (vincitore di un concorso per ricercatore universitario) è indiscutibilmente riconducibile entro l’alveo del divieto assunzionale di cui all’art. 1, comma 1 decreto legge n. 180/2008.
In base alla scansione temporale del concorso cui ha partecipato, il Lisi non può fruire della eccezione al divieto assunzionale contenuta nell’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008.
In virtù di detta disposizione «Alle stesse università  è data facoltà  di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori ¦ di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.».
Essendosi il concorso cui ha partecipato il Lisi concluso con il decreto rettorale di approvazione degli atti del 22 dicembre 2009 (e quindi in data successiva rispetto all’entrata in vigore della legge di conversione n. 1/2009 [i.e. 10 gennaio 2009]), in base all’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008 (letto a contrario) all’Università  degli Studi di Bari non è data facoltà  di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori di concorsi espletati (i.e.conclusi) in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione n. 1/2009, dovendosi, pertanto, applicare nei confronti dell’odierno deducente la regola generale del blocco assunzionale di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo decreto legge n. 180/2008.
Ritiene questo Collegio che l’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008 si ponga in contrasto con il principio di parità  di trattamento di cui all’art. 3 Cost., prevedendo una disciplina differente per situazioni giuridiche identiche.
Invero, la disposizione in commento subordina la non operatività  del blocco delle assunzioni al dato “neutro” e “casuale” dell’espletamento ovvero della conclusione della procedura concorsuale prima della data di entrata in vigore della legge di conversione n. 1/2009 e quindi al dato “fortuito” della celerità  ovvero della lentezza con cui si è svolta una determinata procedura concorsuale, celerità  o lentezza peraltro certamente non imputabile al partecipante, ma semmai a responsabilità  e, in ipotesi, alla mera volontà  dell’Amministrazione.
Così, nel caso di specie, il blocco delle assunzioni di cui alla legge di conversione n. 1/2009 discrimina irragionevolmente la posizione del ricorrente Lisi rispetto a coloro che hanno partecipato alla stessa procedura selettiva (ovvero anche a procedure concorsuali successive) e tuttavia hanno avuto la “fortuna” di vedere “espletata” la procedura prima della data di entrata in vigore della legge n. 1/2009 (i.e. 10 gennaio 2009) e quindi di rientrare nella esenzione di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008.
Si tratta, per di più, di soggetti la cui assunzione (possibile poichè ratione temporis non rientrante – in base all’attuale formulazione dell’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008 – nell’ambito operativo del blocco) verosimilmente andrà  ad incidere in termini negativi sugli equilibri finanziari dell’Università  di Bari, equilibri che impediscono l’assunzione del ricorrente (secondo le valutazioni contenute nel gravato provvedimento).
Pertanto, il condizionamento legislativo (di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008) dell’esenzione dal divieto assunzionale all’espletamento della procedura concorsuale prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 1/2009 attribuisce all’Amministrazione universitaria un inammissibile potere di determinare quali candidati assumere, e quali no, anche nell’ambito della stessa procedura selettiva, così dandosi origine ad inaccettabili disparità  di trattamento a fronte di identiche posizioni in violazione del principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
A tal riguardo, è rilevante quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 26 gennaio 2004: «àˆ costituzionalmente illegittimo l’art. 6 comma 2 l. 13 maggio 1997 n. 132, nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell’albo professionale dei dottori commercialisti o nell’albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione di esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Premesso che rientra, in linea di principio, nella discrezionalità  del legislatore, allorchè introduce una disciplina transitoria di favore che consente, in assenza dei requisiti previsti a regime, ma in presenza di determinati altri requisiti (nella specie il conseguimento del diritto all’iscrizione nell’albo dei ragionieri o in quello dei dottori commercialisti), l’iscrizione in un registro e l’esercizio di una professione (nella specie quella di revisore contabile), fissare una data entro la quale questi ultimi requisiti debbano essere posseduti dagli interessati, e dopo la quale invece valga la disciplina definitiva, è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore che, nel riaprire la disciplina transitoria per la iscrizione al registro dei revisori contabili, ha omesso di considerare che, al momento della entrata in vigore della legge, vi era una sessione di esami ancora parzialmente in corso, sicchè lo sbarramento temporale rigido introdotto determina una discriminazione ingiustificata fra coloro che avevano o avrebbero sostenuto lo stesso esame, nella stessa sessione annuale, prima o dopo la data indicata, in base alla casuale durata delle prove.».
Dall’attenta disamina della decisione della Corte si desume il principio in forza del quale uno sbarramento legislativo temporale ancorato al dato “casuale” della durata della procedura selettiva (quale quello fissato dall’art. 1, comma 1, secondo periodo decreto legge n. 180/2008) crea una ingiustificata ed inammissibile disparità  di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost. tra soggetti che hanno partecipato alla stessa procedura concorsuale.
Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalità  dell’art. 1, comma 1, secondo periodo del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui subordina la non operatività  del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all’avvenuto espletamento – vale a dire, all’avvenuta conclusione – della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180.
Alla luce delle considerazioni che precedono è sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità  dell’art. 1, comma 1, secondo periodo del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)