Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Trasferimento – Militare – Per ragioni di servizio – Obbligo di motivazione – Non sussiste
Non sussiste l’obbligo di motivazione di un provvedimento di trasferimento per ragioni di servizio di un militare trattandosi di un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico, considerato che trattasi di materia in cui l’interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro aspetto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4258).
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TAR, ric. n. 298 – 2012
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N. 00207/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00298/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2012, proposto da Lieggi Domingo, rappresentato e difeso dall’avv. Pierangelo V. Ladogana, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour, 160;
contro
Ministero della Difesa e Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di trasferimento d’autorità del 5 dicembre 2011 dal Comando 82° Reggimento Fanteria “Torino” di Barletta (BT) al Comando 8° R.G.T. Alpini / Btg “Tolmezzo” in Venzone (UD) notificato in pari data;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Vera Guelfi, su delega dell’avv. Pierangelo Ladogana, e Grazia Matteo;
Rilevato che parte ricorrente contesta in questa sede un ordine militare di trasferimento per carenza di motivazione;
Considerato che secondo Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4258 “L’ordine di trasferimento per ragioni di servizio è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico e, diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, non richiede alcuna motivazione, perchè intrinseco a materia in cui l’interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro.”;
Ritenuto conseguentemente che l’istanza cautelare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare meritevole di positivo apprezzamento sotto il profilo del fumus boni iuris;
Considerato, altresì, che non appare sussistere il dedotto profilo dell’attualità del periculum in mora, attesa la decorrenza dell’efficacia del gravato trasferimento a partire dal 12 novembre 2012;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)