1. Legge in generale –  Verifica legittimità  atti – Criterio  temporale


2. Giustizia e processo – Processo amministrativo – Diniego autorizzazione installazione stazione radio base –  Omessa impugnazione atto presupposto (piano zonizzazione elettromagnetica) – Inammissibilità 

1. Secondo il noto principio tempus regit actum, la legittimità 
dell’atto amministrativo deve essere valutata alla luce della norma vigente  alla data dell’emanazione dell’atto medesimo.


2. E’ inammissibile un ricorso avverso il diniego di autorizzazione alla installazione di una torre faro provvista di stazione radio base per la telefonia cellulare, ove non sia stato impugnato il presupposto Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (P.Z.E.) che non include quello individuato dalla ricorrente tra i siti idonei all’installazione dei nuovi impianti.

N. 00523/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02004/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2011, proposto da: 
Imcora s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) costituita con la Sites Acquisition Group di Genghi Matteo, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

contro
Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 82/A; 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) – Puglia; 

nei confronti di
Sportello Unico del Patto Territoriale Sistema Murgiano – Murgia Sviluppo s.p.a.; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del diniego di autorizzazione alla installazione di una torre faro provvista di stazione radio base per la telefonia cellulare da ubicare nel Comune di Gioia del Colle (alla Via Papa Giovanni XXIII angolo Via Goito), espresso con provvedimento prot. n. 923/11 in data 123.2011 dello Sportello Unico del Patto Territoriale Sistema Murgiano e del presupposto diniego adottato dalla Conferenza di Servizi di cui al verbale n. 1 del 12.7.2011 (pratica SUAP n. 2889 del 20.5.2011); nonchè, ove occorra, del parere del Dirigente l’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle prot. n. 14250/1618/16353 del 3.6.2011 e della nota ARPA prot. n. 34118 del 5.7.2011.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Ermelinda Pastore, su delega dell’avv. Luigi d’Ambrosio, gli avv.ti Matarrese Eugenio e Antonio Arzano, quest’ultimo su delega dell’avv. Francesco Paolo Bello;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e considerata la manifesta inammissibilità  del gravame;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 26 ottobre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 28 novembre 2011, la Imcora s.r.l., in proprio e quale Capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) costituita con la Sites Acquisition Group di Genghi Matteo, ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 923/11 del 12 marzo2011 dello Sportello Unico del Patto Territoriale Sistema Murgiano di diniego di autorizzazione alla installazione di una torre faro provvista di stazione radio base per la telefonia cellulare da ubicare nel Comune di Gioia del Colle (alla Via Papa Giovanni XXIII angolo Via Goito), nonchè del presupposto diniego adottato dalla Conferenza di Servizi di cui al verbale n. 1 del 12 luglio 2011 (pratica SUAP n. 2889 del 20 maggio 2011) e, ove occorra, del parere del Dirigente l’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle prot. n. 14250/1618/16353 del 3 giugno 2011 e della nota ARPA prot. n. 34118 del 5 luglio 2011;
CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata dal Comune di Gioia del Colle, di inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (P.Z.E.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 25 novembre 2009;
CONSIDERATO che:
– la Giunta Comunale del Comune di Gioia del Colle con delibera n. 52 del 17 luglio 2008, avente per oggetto: “Imcora s.r.l. – Concessione aree comunali per realizzazioni torri faro per telefonia mobile”, aveva proposto di concedere all’A.T.I., costituita dalla Capogruppo Imcora s.r.l. e dalla Sites Acquisition Group di Genghi Matteo, 4 aree comunali, indicate nella convenzione allegata alla stessa delibera, che ne formava parte integrante e sostanziale, sulle quali installare tre torri faro per telefonia mobile;
– che la suddetta convenzione, avente per oggetto: “Contratto di concessione di aree comunali per la realizzazione di n. 3 torri faro per telefonia mobile”, all’art. 4 – Uso dell’immobile – espressamente prevede, per quello che in questa sede interessa: “Sarà , altresì, a carico del Concessionario l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla – osta necessari alla realizzazione dell’impianto. Con la sottoscrizione del presente contratto il Comune concede la facoltà  ed autorizza il Concessionario a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell’impianto, nonchè si impegna, quando previsto dalla vigente normativa, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura del Concessionario che sosterrà  tutte le eventuali spese relative.”;
– che, alla luce del suddetto articolo, la società  ricorrente aveva già  ottenuto l’autorizzazione alla installazione di due torri faro nel 2008;
– che con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 25 novembre 2009 il Comune di Gioia del Colle aveva approvato il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (P.Z.E.) nel quale venivano individuati i siti comunali idonei all’installazione dei nuovi impianti, delibera regolarmente affissa all’Albo Pretorio del Comune resistente per la pubblicazione;
– che in data 20 maggio 2011, e quindi successivamente alla citata delibera di approvazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica, la Imcora s.r.l. aveva depositato l’istanza di autorizzazione per la realizzazione della terza torre faro provvista di stazione radio base per la telefonia cellulare, per cui è causa, da ubicare nel Comune di Gioia del Colle alla Via Papa Giovanni XXIII, angolo Via Goito, (pratica SUAP n. 2889 del 20 maggio 2011), ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003;
– che con provvedimento prot. n. 923/11 del 12 marzo 2011 lo Sportello Unico del Patto Territoriale Sistema Murgiano aveva negato l’autorizzazione richiesta da parte resistente in quanto l’intervento richiesto non rispettava le norme previste dal citato P.Z.E.;
RILEVATO che, secondo il noto principio tempus regit actum, la legittimità  degli atti amministrativi deve essere rapportata alla situazione di diritto riscontrabile alla data della relativa emanazione;
RITENUTO di dover precisare che il Comune di Gioia del Colle, in allegato alla nota del 17 marzo 2010, aveva anche trasmesso il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica, nota con la quale il Comune, proprio alla luce dell’approvazione del Piano medesimo, aveva invitato essa società  a “valutare l’opportunità  di provvedere allo spostamento delle tre torri faro” e quindi non solo di quella per cui è causa;
RITENUTA fondata e pertanto meritevole di essere accolta l’eccezione di inammissibilità  del ricorso, sollevata dal Comune di Gioia del Colle, in quanto, come condisibilmente sostenuto dal citato Comune, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera n. 83 del 25 novembre 2009 con la quale il Consiglio Comunale del medesimo ente locale aveva approvato il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (P.Z.E.), trattandosi di atto lesivo per la società  ricorrente e pertanto immediatamente impugnabile, considerato che tra i siti comunali individuati dal Piano quali siti idonei all’installazione dei nuovi impianti non risultava quello sul quale essa ricorrente ha poi richiesto, in data 20 maggio 2011, l’autorizzazione per la realizzazione della terza torre faro provvista di stazione radio base per la telefonia cellulare;
RITENUTO conclusivamente, per i suesposti motivi, di dover dichiarare l’inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (P.Z.E.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 25 novembre 2009;
RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), in favore del Comune di Gioia del Colle.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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