Giustizia e processo – Giurisdizione – Impugnativa ingiunzione sgombero suolo  –  Natura e proprietà  del suolo controverse – Giurisdizione ordinaria – Ragioni
 

L’impugnativa di un atto di autotutela  e ingiunzione di sgombero di un immobile posto su di un  suolo ritenuto dalla p.A. parte del demanio  marittimo appartiene alla giurisdizione ordinaria in osservanza del criterio del petitum sostanziale, ove la controversia investa, in sostanza, l’appartenenza e la natura della proprietà  del terreno (demaniale, del patrimonio disponibile dello Stato o del privato tramite usucapione) sul quale insiste l’immobile oggetto degli atti impugnati.

N. 00524/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02164/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2011, proposto da: 
Maria Capuccilli, Bruno Cappuccilli e Eleonora Cappuccilli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Ferola e Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Celentano, n. 27;

contro
Comune di Vico del Gargano – non costituito; 
Regione Puglia – non costituita; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero dello Sviluppo, Infrastrutture e dei Trasporti), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“a) per quanto occorrer possa, dell’avviso di avvio del procedimento per azioni di autotutela demaniale, di cui alla nota comunale 15.09.2011 prot. 8884, spedita il 16.09.2011 e pervenuta il 21.09.2011;
b) dell’ordinanza comunale n. 18 del 27.10.2011, recante ingiunzione di sgombero dell’immobile posto su suolo asseritamente demaniale marittimo in S. Menaio di Vico del Gargano (FG);
c) della nota prot. 2242 del 21.03.2011 della Delegazione di spiaggia di Peschici (FG);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Giovanna Corrente e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 21 novembre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 19 dicembre 2011, i sig.ri Maria Capuccilli, Bruno Cappuccilli e Eleonora Cappuccilli hanno chiesto l’annullamento dell’avviso di avvio del procedimento per azioni di autotutela demaniale, di cui alla nota comunale prot. 8884 del 15 settembre 2011, spedita il 16 settembre 2011 e pervenuta il 21 settembre 2011, dell’ordinanza comunale n. 18 del 27 ottobre 2011, recante ingiunzione di sgombero dell’immobile posto su suolo asseritamente demaniale marittimo in S. Menaio di Vico del Gargano (FG), nonchè della nota prot. 2242 del 21 marzo 2011 della Delegazione di spiaggia di Peschici (FG);
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 26 gennaio 2012 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione, rilevata d’ufficio, di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, ha indicato la questione medesima in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo i difensori delle parti ad argomentare sul punto, dandone atto a verbale, e disponendo il rinvio della causa alla camera di consiglio del 23 febbraio 2012;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 23 febbraio 2012 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ha rappresentato di concordare sul difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, questione rilevata d’ufficio nella precedente camera di consiglio;
CONSIDERATO che la controversia investe, in sostanza, l’appartenenza e la natura della proprietà  del terreno (demaniale o meno) sul quale insiste l’immobile oggetto dell’ordinanza comunale n. 18 del 27 ottobre 2011, recante ingiunzione di sgombero dell’immobile stesso, in quanto se è pur vero che il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 1465/1985 aveva ritenuto il terreno appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 464/1998 aveva dichiarato l’inammissibilità  dell’azione di accertamento negativo proposta dal Comune in primo grado, in quanto esso Comune avrebbe dovuto proporre azione per accertare in positivo la patrimonialità  dell’area, azione che all’attualità  non risulta in atti proposta; nè parte ricorrente ha provato, ma solo asseritamente sostenuto, di aver usucapito il terreno, peraltro a seguito della ritenuta natura di bene patrimoniale di cui alla suddetta sentenza di primo grado e non a seguito di idonea azione giudiziale;
RITENUTO che la relativa questione, concernendo il diritto di proprietà  dell’immobile per cui è causa, investe diritti soggettivi attribuiti alla giurisdizione al giudice ordinario;
RITENUTO alla luce di quanto sopra che, conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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