Pubblica sicurezza – Armi e materie esplodenti – Divieto della detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a seguito di mera denuncia all’Autorità  Giudiziaria – Irragionevolezza – Ragioni
 

La mera denuncia all’autorità  giudiziaria da sola non giustifica l’adozione del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, non integrando gli estremi della erosione anche minima dell’affidabilità  del soggetto. 
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TAR, ric. n. 206 – 2012, sentenza 11 gennaio 2013, n. 37- 2013
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N. 00181/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00206/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2012, proposto da:

Armando Vincenzo Scopece, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mascia, con domicilio eletto presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Armeria Eredi Amoruso Pasquale; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto della Prefettura di Foggia ” prot. nr. 17979.11/Area 1 bis, del 26.8.2011, notificato il 9.12.2011, e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo del ricorrente, con il quale veniva fatto divieto a esso SCOPECE Armando Vincenzo di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente l’avv. Antonio Mascia; nelle preliminari è presente l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la mera denuncia all’Autorità  giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare l’adozione del provvedimento impugnato di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, alla luce della natura della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 29 novembre 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)