1. Processo amministrativo – Atto amministrativo – Pluralità  di motivi – Idoneità  di uno solo di essi – Illegittimità  del provvedimento – Non sussiste
2. Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Art. 10 bis della legge n. 241/90 – Natura e funzione –   

1. Laddove un provvedimento amministrativo di segno negativo sia fondato da una pluralità  di motivi, ciascuno dei quali di per sè autonomo, è sufficiente che uno solo di essi sia idoneo a sostenere l’atto stesso perchè quest’ultimo risulti legittimo (nella specie, è stato denegato il nulla-osta alla realizzazione di un opificio industriale anche per alcune carenze progettuali  non contestate dal ricorrente, donde la legittimità  del diniego fondato su detti profili).


2. Il preavviso di rigetto, nella vigente legislazione, costituisce strumento utile affinchè il richiedente l’atto amministrativo sia consapevole delle manchevolezze della propria domanda in modo da poter sanare le stesse prima dell’emanazione del provvedimento negativo definitivo. Al contrario l’Amministrazione non è tenuta, a fronte di specifiche diffide a provvedere, a sollecitare  un’integrazione documentale, considerato il mutamento del  quadro normativo per l’avvenuta introduzione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 che non prevede tale forma di collaborazione procedimentale.
 
 * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. IV, ric. n. 3294 – 2012; decreto decisorio 24 ottobre 2016, n. 144 – 2016 


 
* * *  

N. 00532/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2005, proposto dalla SAMAG Europa S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8; 

contro
Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Di Comite, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo n. 31; 

per l’annullamento
della nota 22 settembre 2005 prot. 3978, recante diniego di definizione del procedimento di rilascio del nulla-osta alla realizzazione di un opificio industriale;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa – ove occorra – la deliberazione commissariale del 4 maggio 2005;
per l’accertamento
dell’obbligo del consorzio ASI di concludere il procedimento con il rilascio del nulla-osta alla realizzazione dell’opificio industriale;
sui motivi aggiunti,
per l’annullamento
della deliberazione commissariale 4 maggio 2006 n. 190/06, trasmessa con nota 10 maggio 2006 prot. 2373, successivamente pervenuta, recante diniego al rilascio del nulla-osta ex articolo 4 delle norme tecniche di attuazione, richiesto dalla SA.MA.GE.B., con istanza del 13 marzo 2000;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa – ove occorra – la nota 15 marzo 2006 prot. 1360, di preannuncio di diniego di rilascio del nulla-osta.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi l’avv. Vito Aurelio Pappalepore, per la parte ricorrente, e l’avv. Gabriele Di Comite, per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  SA.MA.GE.B. era assegnatario di un lotto di metri quadrati 30.306, sito nel Comune di Modugno, concesso dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari e destinato alla costruzione, gestione e manutenzione di un opificio industriale.
Nonostante il rilascio della concessione edilizia, iniziati i lavori nel 1993, la società  non potè ultimarli per la presenza di tralicci elettrici. Per la difficoltà  della rimozione di tali impianti, non imputabile alla società , alla medesima veniva più volte prorogata la concessione edilizia.
All’ennesima scadenza, la SA.MA.GE.B. ripresentava al comune di Modugno una nuova richiesta di proroga, che non era possibile accordare in quanto era stata approvata, nelle more, la variante al piano particolareggiato delle aree ASI e si rendeva pertanto necessario che il progetto tenesse conto delle prescrizioni urbanistico-edilizie contenute nella variante.
Presentava così una rinnovata istanza edilizia in data 13 marzo 2000.
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, nella seduta del 4 aprile 2000, però, stabiliva la riassegnazione dell’area “previo pagamento del 50% di quanto dovuto”.
La ditta ribadiva di non avere responsabilità  per i ritardi. Da ciò scaturiva un contenzioso sfociato nell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, notificato alla società  dal Consorzio in data 20 febbraio 2002. L’azione era diretta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione dell’atto di cessione del suolo, exarticolo 1456 del codice civile (stante la denunciata inadempienza della SA.MA.GE.B.), nonchè le statuizioni conseguenziali. Il processo veniva interrotto per scissione della società , cui subentrava la SAMAG Europa S.r.l., alla quale con atto di diffida e costituzione in mora notificato in data 2 maggio 2005, invitava il Consorzio a rilasciare il prescritto nullaosta ai fini della definizione della pratica pendente dinanzi al Comune di Modugno.
Faceva seguito una successiva corrispondenza, non rilevante nello sviluppo della vicenda, che si concludeva con la nota 22 settembre 2005 prot. 3978, con la quale sostanzialmente il Consorzio industriale si determinava negativamente per la ragione che “con atto di citazione notificato alla SAMAGEB il 20.2.2002, ritualmente trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Bari, il Consorzio ha richiesto al Tribunale di Modugno dichiararsi risolto di diritto in danno della SAMAGEB, il contratto di cessione del suolo interessato alla Vs. richiesta, ex art. 1456 c.c., come riportato nell’atto in vostro possesso, e disporre la restituzione del suolo oggetto del contratto stesso”.
La SAMAG Europa S.r.l., allora, impugnava detta nota e la sottostante deliberazione commissariale del 4 maggio 2005.
Con ordinanza della Sezione 10 novembre 2005 n. 800, è stata accolta l’istanza cautelare, “Considerato che allo stato il suolo risulta assegnato alla società  ricorrente) e che la circostanza che pende giudizio civile per la risoluzione del contratto è irrilevante, non essendo intervenuta alcuna decisione in merito;
Ritenuto quindi che il consorzio non può sottrarsi al rilascio del nulla osta”.
La misura cautelare veniva confermata in appello, con ordinanza della quarta Sezione del Consiglio di Stato, 21 febbraio 2006 n. 945.
Il Consorzio ha allora preannunciato le ragioni del diniego del nulla-osta con la nota 15 marzo 2006 prot. 1360 e, nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, ha poi effettivamente respinto la richiesta della società , con delibera del Commissario straordinario 4 maggio 2006 n. 190/06.
Anche questi atti sono stati impugnati, con motivi aggiunti depositati il 14 luglio 2006.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 26 gennaio 2012.
àˆ evidente da quanto premesso che il ricorso originario, in quanto teso ad ottenere la definizione del procedimento, è improcedibile. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari ha infatti rigettato la richiesta del nulla-osta in modo esplicito, con atti impugnati con motivi aggiunti.
Tocca quindi occuparsi nel merito delle ragioni addotte dall’Amministrazione.
Al proposito è da escludersi che difetti l’interesse a tale decisione in capo alla società  (come sostiene il Consorzio nella memoria del 20 dicembre 2011), visto che, da un lato, non è intervenuta alcuna pronuncia sulla spettanza dei suoli concessi a suo tempo alla SA.MA.GE.B. e che, dall’altro, la delibera n. 190/06 costituisce un preciso impedimento, per le ragioni tecniche ivi esposte, al rilascio del titolo edilizio (anche ove il Tribunale civile ritenesse l’azione del Consorzio infondata).
Occorre premettere che la gravata deliberazione commissariale 4 maggio 2006 n. 190/06, trasmessa con nota 10 maggio 2006 prot. 2373, ha specificamente risposto ai rilievi della società  formulati a seguito del preavviso di rigetto, di cui alla nota 15 marzo 2006 prot. 1360 (tant’è che nell’atto definitivo è venuto meno il motivo di cui al punto 1) del preavviso).
Vengono poste a fondamento del diniego quattro ordini di ragioni, che riguardano
1) l’omessa quantificazione delle aree a verde e a parcheggio;
2) la mancata indicazione nel progetto delle modalità  di smaltimento delle acque piovane;
3) altre carenze nella presentazione del progetto, con riferimento in particolare alla scheda urbanistica;
4) l’assenza di previsioni progettuali inerenti il convogliamento e il trattamento delle acque di prima pioggia e il lavaggio delle aree esterne (a norma del decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000).
Al proposito occorre ricordare – perchè utile nell’esame della fattispecie – che la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui deve escludersi l’illegittimità  del provvedimento amministrativo, fondato su una pluralità  di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso (Cons. Stato, IV Sez., 26 gennaio 1998, n. 69; 29 gennaio 1998, n. 102; 30 maggio 2005, n. 2767; 26 aprile 2006, n. 2307; 10 dicembre 2007, n. 6325; V Sez., 4 novembre 1997, n. 1230; 20 dicembre 2002, n. 7251; 27 settembre 2004, n. 6301; 18 gennaio 2006, n. 110; 28 dicembre 2007, n. 6732; VI Sez., 3 novembre 1997, n. 1569; 19 agosto 2009, n. 4975; 17 settembre 2009, n. 5544; 5 luglio 2010, n. 4243).
La società  ricorrente deduce una serie di motivi che ricalcano sostanzialmente le osservazioni presentate in sede procedimentale.
In estrema sintesi, ritiene la SAMAG Europa che il Consorzio abbia esercitato poteri propri del Comune, che abbia preteso di applicare normative (sostanziali e procedurali) sopravvenute rispetto alla data di presentazione del progetto aggiornato (13 marzo 2000), e che, in tale situazione, l’Amministrazione resistente fosse legittimata a chiedere un’integrazione del progetto, ma giammai a denegare il nulla-osta.
Rispetto alle questioni controverse, si può osservare che la ditta ammette la mancanza di fatto di alcuni elementi tecnico-progettuali: la quantificazione delle aree a verde; la scheda urbanistica; le modalità  di smaltimento delle acque piovane, in particolare, con riferimento al trattamento delle acque di prima pioggia.
àˆ inoltre insostenibile la tesi della ricorrente riguardante la non applicabilità  della normativa e degli strumenti urbanistici, come sopravvenuti, sia da un punto di vista logico sia da un punto di vista legislativo, visto che le autorizzazioni edilizie non possono che essere rilasciate “in conformità  alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” (articolo 12 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Neppure può ritenersi che il Consorzio non possa esprimere il proprio avviso in ordine agli aspetti urbanistici e ai profili tecnici riguardanti specificamente il territorio del medesimo Ente proprio quando questi incidano direttamente sulla corretta e ordinata fruizione dell’area e quando, nello specifico, possano compromettere il funzionamento degli stessi impianti di sua pertinenza, come quelli fognari.
D’altra parte, circa le modalità  con cui possono essere colmate le lacune progettuali evidenziate dal Consorzio, si deve rilevare che il preavviso di rigetto, di cui alla nota 15 marzo 2006 prot. 1360, costituisce, nel quadro della vigente legislazione, uno strumento idoneo allo scopo di rendere consapevole il richiedente delle manchevolezze della propria domanda e di permettergli di sanarle prima del provvedimento (negativo) definitivo. Pur essendo segno di una fattiva collaborazione procedimentale, non è invece strettamente necessario, di fronte a specifiche diffide a provvedere, che l’amministrazione solleciti un’integrazione documentale, come sostiene la società , invocando pronunce in tal senso che però si riferivano ad un quadro normativo precedente alla legge 11 febbraio 2005 n. 15, con la quale è stato introdotto, nella legge 7 agosto 1990 n. 241, l’articolo 10 bis.
I motivi aggiunti dunque devono essere respinti.
Dato lo sviluppo della vicenda e l’esito complessivo del giudizio, sussistono le ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile; respinge i motivi aggiunti depositati il 14 luglio 2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria