1. Accesso – Contratti pubblici – Documentazione di gara – Art. 13, co. 6°,  D.Lgs. n. 163/2006  – Applicazione   


2. Accesso – Contratti pubblici – Documentazione di gara  – Tutela segreto industriale – Fattispecie 

1. L’applicazione della disposizione di cui al 6° comma dell’art. 13 del codice dei contratti pubblici non è automatica e indifferenziata, essendo rimessa al giudice la valutazione della rilevanza degli atti di cui si chiede l’ostensione, nell’ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti in causa.


2. In materia di appalti pubblici, il diritto all’accesso alla documentazione relativa all’offerta tecnica è recessivo rispetto alla necessità  di tutela del segreto industriale, soprattutto se le censure avverso l’offerta de qua appaiono inconsistenti e irrilevanti.


* * * 
TAR, ric. n. 107 – 2012, sentenza 6 dicembre 2012, n. 2075 – 2012

N. 00516/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Stadler Bussnang AG, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Labianca e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pizzoli, 8;

contro
Ferrotramviaria s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Donato in Bari, via Principe Amedeo, 25; 

nei confronti di
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Didonna, Benedetto Giovanni Carbone, Stefano Crisci e Alessandra Quattrini, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Calefati, 61/A; 

per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta per l’appalto relativo alla fornitura di due elettrotreni a quattro casse a trazione elettrica, omologati per l’esercizio sulla rete RFI ed autorizzati per l’esercizio sulla rete Ferrovie del Nord Barese, con opzione per la fornitura di ulteriori due elettrotreni aventi le medesime caratteristiche, di cui alle note del 12.12.2011 prot. 2487 e prot. 2502, successivamente pervenute;
della deliberazione prot. 2452 del 5.12.2011, della nota prot. 2613 del 22.12.2011, della nota prot. 2651 del 30.12.2011, delle note di comunicazione prot. 2487 del 12.12.2011, prot. 368 del 17.2.2011 e prot. 365 del 17.2.2011;
nonchè per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrotramviaria s.p.a. e di Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Labianca, Vito Aurelio Pappalepore, Angelo Donato (per delega di Massimo Gentile) e Michele Didonna;
 

Vista l’istanza incidentale di accesso, con la quale la Stadler Bussnang AG chiede che sia ordinato alla stazione appaltante di esibire la documentazione tecnica prodotta dall’aggiudicataria nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
Ritenuto che la previsione del sesto comma dell’art. 13 del Codice dei contratti pubblici (ai cui sensi deve essere comunque consentito l’accesso alla documentazione di gara, al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio, con prevalenza sulla tutela dei segreti industriali o commerciali di altra impresa concorrente) non può ricevere applicazione automatica ed indifferenziata, restando rimessa al giudice, specialmente in relazione alle istanze incidentali di accesso, la valutazione circa la rilevanza probatoria degli atti di cui si reclama l’ostensione, così da bilanciare i contrapposti interessi che entrano in gioco nel contenzioso sui pubblici appalti, quello alla tutela piena ed effettiva dell’impresa ricorrente e quello alla riservatezza dell’impresa controinteressata;
Ritenuto che, nella concreta fattispecie, non appare necessario che la controinteressata Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA produca l’integrale documentazione tecnica allegata alla propria offerta, non soltanto per la salvaguardia del segreto industriale (che si presenta assai pregnante nel settore della progettazione e costruzione dei treni), ma anche avuto riguardo al contenuto ed alla rilevanza del motivo di censura sull’anomalia dell’offerta, che non appare prima facie fondato;
Considerato, infine, che lo stesso legislatore assegna particolare rilevanza alla tutela della riservatezza dei dati tecnici nei settori speciali (cfr. art. 13, settimo comma, del Codice dei contratti pubblici);
Ritenuto, per quanto detto, che l’istanza di accesso della società  ricorrente deve essere allo stato respinta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza incidentale di accesso della Stadler Bussnang AG.
Nulla per le spese.
Rinvia, su accordo delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 27 giugno 2012.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Posted in Senza categoria | Tagged