Ambiente ed ecologia – Progetto di costruzione – Rispetto degli elementi funzionali alla conduzione dei fondi – Necessità  – Esclusione

La mancanza di rispondenza di un progetto di costruzione agli aspetti funzionali che vengano in rilievo per la conduzione dei fondi non rappresentata un profilo rilevante ai fini della tutela ambientale, che si riveli tale da giustificare il relativo provvedimento di diniego. 
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TAR, ric. n. 243 – 2012; sentenza 23 ottobre 2012, n. 1789 – 2012
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N. 00177/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00243/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2012, proposto da:

Raffaele Rinaldi, rappresentato e difeso dagli avv. Annarita Armiento, Stefano Pio Foglia, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro
Ente Parco Nazionale del Gargano in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 
Comune di Mattinata; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego n.90/2011/U.T. a firma del Direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, comunicato in data 01.12.2011, avente ad oggetto “progetto per la costruzione di un deposito rurale, cisterna idrica e fossa imhoff, da realizzarsi in località  “La Cavola” in agro del Comune di Mattinata, F.n.37 p.lla n.147. Ditta: Rinaldi Raffaele”;
della nota prot. n. 6343 del 30.11.2011, anch’essa pervenuta in data 01.12.2011, a firma del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;
del verbale n.178 reso dal Comitato Tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano nella seduta del 26.10.2011, ad oggi non conosciuto;
della nota prot. n. 5876 del 03.11.2011 a firma del Direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale del Gargano recante “progetto per la costruzione di una casa rurale da realizzarsi in località  “La Cavola”, agro del Comune di Mattinata, F.n.37 p.lla n.147. Comunicazione di diniego ai sensi dell’art.10 bis della L.241 s.m.i.. Ditta: Rinaldi Raffaele”;
del verbale n.218 reso dal Comitato Tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano nella seduta del 17.11.2011, ad oggi incognito;
del verbale n.34 reso dal Comitato Tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano nella seduta del 19.10.2009, ad oggi ignoto;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati principaliter, anche se non ancora conosciuto, per il quale si formula espressa riserva di presentare motivi aggiunti, ivi compreso ed ove occorra:
del D.P.R. 5.6.1995, istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, in quanto lesivo e segnatamente dell’art.1, comma 6, e dell’Allegato A, art. 7, comma 1, lett. le art. 8.
del D.P.R. 18.5.2001, quanto alla conferma del precedente nelle parti lesive per il ricorrente
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori l’Avv. Annarita Armiento e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per le Amministrazioni resistenti;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in particolare in relazione alle censure di difetto di motivazione e di istruttoria, attesa la sostanziale estraneità  dei motivi di diniego addotti (non funzionalità  del deposito progettato alla conduzione dei fondi) ai valori ambientali tutelati dall’Ente Parco;
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4.10.2012;
compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)