Procedimento amministrativo – Abilitazione professione di avvocato – Prova scritta – Valutazione – Voto numerico – Sufficienza

Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità  delle prove scritte non ammettendo il candidato alla prova orale, devono ritenersi adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri predeterminati che esprimono un metodo di valutazione rispondente al criterio di cui all’art. 97 Cost. e rappresentano la compiuta esternazione dell’unica attività  di verifica dell’idoneità  del candidato, compiuta dalla commissione esaminatrice,  a seguito della lettura dei suoi elaborati.

N. 00488/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2007, proposto da: 
Corteggiano Nicola, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Nanna, con domicilio eletto presso Vito Nanna, in Bari, via Cardassi 26; 

contro
Ministero della Giustizia; Commissione per gli esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia – Sessione 2006; Sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari – Sessione 2006; Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Venezia – Sessione 2006; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del verbale del 20 marzo 2007 della Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Venezia per la sessione 2006, nella parte in cui ha attribuito alle prove scritte del ricorrente ( contrassegnate dal progressivo n. 1915 ) il punteggio complessivo di 84, inferiore a quello di 90 punti necessario per l’ammissione delle prove orali;
del giudizio sia sintetico che analitico formulato dalla predetta commissione esaminatrice sull’elaborato scritto dal ricorrente in materia di diritto civile, mediante punteggio numerico (28) e relativa motivazione di insufficienza;
del giudizio sia sintetico che analitico formulato dalla predetta commissione esaminatrice sull’elaborato scritto dal ricorrente in materia di diritto penale, mediante punteggio numerico (29) e relativa motivazione di insufficienza;
del giudizio sia sintetico che analitico formulato dalla predetta commissione esaminatrice sull’elaborato scritto dal ricorrente in ,materia di atto giudiziario, mediante punteggio numerico (27) e relativa motivazione di insufficienza;
dell’atto di esclusione del ricorrente dalle prove orali dell’esame di avvocato – sessione 2006;
dell’atto di ammissione alla prova orale dei candidati all’esame abilitativo nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente, pubblicato il 30.05.2007;
di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per gli esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia – Sessione 2006 e delle Sottocommissioni esaminatrici per gli esami di avvocato presso le Corti d’Appello di Bari e di Venezia – Sessione 2006;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 l’avv. dello Stato Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 27 luglio 2007 e depositato il successivo 24 agosto il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale gli atti, in epigrafe indicati, con i quali la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Venezia, sessione 2006, ha assegnato ai suoi tre elaborati scritti il punteggio complessivo di 84 e, per l’effetto, l’ha escluso dalle prove orali.
Ha dedotto contro di essi le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione approssimativa, incoerenza ed irragionevolezza, illogicità  della motivazione; violazione dell’art. 22 R.D.L. 1578/33; violazione di norme interne e della circolare del 20.12.06; violazione dell’art. 97 Cost.: la motivazione del giudizio sintetico formulato sugli elaborati sarebbe inidoneo a chiarire le ragioni poste a base del voto di insufficienza, assegnato alla stregua dei criteri di valutazione richiamati dalla sottocommissione;
2) eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 R.D.L. 1578/33; eccesso di potere per carenza dei presupposti: dalla lettura degli elaborati non sarebbe dato comprendere la ragione della valutazione negativa su di essi espressa.
Ha chiesto, in conclusione, che il Tribunale annulli gli atti e provvedimenti impugnati, com vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Nella camera di consiglio del 12 settembre 2007, con ordinanza n. 758, la domanda incidentale di sospensione avanzata contestualmente al ricorso è stata respinta, “considerato che il ricorso non appare assistito da adeguato fumus, atteso che i giudizi resi sulle prove insufficienti appaiano adeguatamente motivati, non manifestamente illogici, nè incoerenti rispetto a quanto è dato evincere dalle tracce svolte”.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012, nella quale, sentito l’avvocato dello Stato presente, il Collegio si è riservato di decidere.
Il ricorso è infondato, alla stregua di quella ormai consolidata giurisprudenza, già  seguita da questo Tribunale, secondo la quale anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità  delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato devono ritenersi adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità  di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Siffatti voti esprimono un metodo di valutazione rispondente al criterio di cui all’articolo 97 Cost. e rappresentano la compiuta esternazione dell’unica attività , non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica dell’idoneità  del candidato a seguito della lettura dei suoi elaborati, demandata alla commissione esaminatrice.
Giurisprudenza questa considerata “diritto vivente” dalla Corte costituzionale, la quale, con le sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 e 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 22, nono comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, poi sostituito dall’art. 1 bis, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nonchè degli articoli 17 bis, 22, 23 e 24, primo comma del R.D. 22.1.1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forense.
Nel caso in esame la commissione esaminatrice, peraltro, pur non essendovi obbligata, ha chiarito con adeguata motivazione i giudizi negativi espressi con il voto; giudizi che questo Tribunale, con l’ordinanza pronunciata in sede cautelare, ha già  ritenuto congrui, non manifestamente illogici, nè incoerenti rispetto a quanto è dato evincere dagli elaborati svolti.
Tanto esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure che investono, sotto i vari profili di eccesso di potere dedotti, il merito della valutazione tecnica della commissione.
Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna il ricorrente Corteggiano Nicola al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, che si liquidano nella somma di € 2000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente, Estensore
Savio Picone, Referendario
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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