1. Giustizia e processo – Sentenza del giudice ordinario di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro – Esecuzione forzata – Giudizio di ottemperanza – Alternatività
2. Giustizia e processo – Ottemperanza sentenze del giudice amministrativo – Natura di giudizio misto – Ottemperanza sentenza del giudice ordinario – Natura di solo giudizio di esecuzione
1. A garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi del creditore nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di sentenze del giudice ordinario di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, vige la regola della c.d. alternatività tra lo strumento della esecuzione forzata ordinaria e il rimedio del giudizio di ottemperanza, potendo i due rimedi integrarsi e completarsi a vicenda a seconda della concreta fattispecie processuale e sostanziale dedotta in giudizio.
2. La natura del giudizio di ottemperanza differisce a seconda che la sentenza promani dal giudice amministrativo ovvero dal giudice ordinario, infatti, il giudizio di ottemperanza assume i caratteri del giudizio misto (cioè al contempo di esecuzione e cognizione) nei soli casi di esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, e non anche nel caso di sentenze del giudice ordinario, in quanto,solo per la prima delle ipotesi richiamate, la regola posta dal giudicato amministrativo è non di rado una regola implicita, elastica, incompleta che spetta al giudice dell’ottemperanza completare ed esplicitare; al contrario, il giudice amministrativo non può emanare in sede di ottemperanza, statuizioni integrative di sentenze emesse dal giudice ordinario, non avendo in tal caso il potere di integrazione della sentenza ottemperanda.
N. 00509/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01903/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2011, proposto da:
Pasquale Visci, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Casareale, con domicilio come per legge presso la Segreteria T.A.R Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall’avv. Cosimo Nicola Punzi, con domicilio eletto presso Cosimo Punzi, in Bari, via Putignani 108;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1416/2010, passata in giudicato, del Tribunale Civile di Bari, sez. lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art 114 c. 3 c.p.a. secondo cui il giudice decide le azioni di ottemperanza con sentenza in forma semplificata;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi per le parti nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012, i difensori avv.ti Sergio Casareale e Cosimo Nicola Punzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente propone azione di ottemperanza, ex art. 114 e seg. del vigente Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, della sentenza n. 1416 del 3 aprile 2010 emessa dal Tribunale Civile di Bari, sez lavoro, passata in giudicato – come da attestazione depositata in giudizio – con cui, accertata la sussistenza del rischio amianto ex art. 13 L. 257/92, condanna l’INPS alla rivalutazione dell’importo della pensione in godimento a beneficio del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della suddetta L. n. 257/92, con la conseguente ricostituzione della stessa, oltre accessori di legge.
Prospetta il ricorrente che per effetto del predetto giudicato, sussiste l’obbligo a carico dell’INPS di anticipare o retrodatare la decorrenza iniziale del pensionamento dal 1 gennaio 2004 al 15 giugno 1999, coincidente con il momento della collocazione in mobilità , mediante rivalutazione della pensione con effetto retroattivo, con condanna alla corresponsione della differenza spettante rispetto alle esigue somme percepite a titolo di mobilità , nel periodo compreso tra il 13 maggio 1999 e il 31 giugno 2003.
Evidenzia altresì l’interessato di aver inoltrato in data 5 aprile 2001, ossia nel corso della mobilità , domanda di pensione con i benefici di cui all’art. 13 L. 257/92, senza ottenerne riscontro. Inoltre, assumendo che tali benefici sarebbero stati corrisposti in favore di altri lavoratori in fattispecie del tutto analoghe, avanza richiesta istruttoria ex art. 63 cod. proc. amm. al fine di ottenere l’esibizione della relativa documentazione.
Si costituiva in giudizio l’INPS, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per nullità ed inesistenza della notifica, per mancata allegazione della sentenza ottemperanda, nonchè per non coincidenza tra le statuizioni in essa contenute e le richieste avanzate con l’azione di ottemperanza per cui è causa.
A tal proposito, evidenziava la difesa dell’INPS che la pretesa di esecuzione presuppone in realtà la soluzione di questioni in fatto ed in diritto del tutto nuove – quali la prova della presentazione di precedenti domande di pensione, la ricorrenza dei requisiti contributivi e di età di legge – rispetto a quelle sulle quali si è formato il giudicato. Richiamava pertanto gli arresti giurisprudenzali tesi a negare radicalmente la possibilità per il giudice amministrativo di integrare il precetto racchiuso nella decisione da eseguire, specie laddove la sentenza di cui si chiede ottemperanza sia stata resa, come nella fattispecie, da giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale. Nel merito chiedeva comunque il rigetto della pretesa ex adverso azionata.
Con memoria conclusiva depositata il 21 dicembre 2011, la difesa del ricorrente controdeduceva ampiamente in ordine a tutte le eccezioni di inammissibilità , invocando, quanto al vizio di notifica, l’applicazione della sanatoria di cui all’art. 44 comma 3 cod. proc. amm, e negando ogni divergenza tra la pretesa, logicamente e giuridicamente collegata al petitum ed alla causa petendi del giudizio civile, e quella fatta valere con l’azione di ottemperanza per cui è causa.
Alla camera di consiglio del 11 gennaio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’INPS.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo (per notifica presso la sede INPS di Bari anzichè presso la sede di Altamura ove il ricorrente risiede) giacchè tale vizio, a tacer d’altro, è in ogni caso sanato dalla costituzione in giudizio, secondo la regola del “conseguimento dello scopo” codificata dall’art. 44 comma 3 cod. proc. amm., oltre che dagli artt. 156 e 164 c.p.c.
Accertata la corretta costituzione del rapporto processuale, può il Collegio esaminare le ulteriori eccezioni in rito dedotte.
Con la sentenza n. 1416/2010 il Tribunale civile di Bari sez lavoro, accertava la sussistenza del rischio amianto di cui all’art. 13 L. 257/92, comportante il diritto ad una contribuzione figurativa per l’esposizione all’amianto nel periodo 16 ottobre 2009 – 30 aprile 1991, e condannava l’Inps alla rivalutazione dell’importo della pensione in godimento a beneficio del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. n.257/92, con la conseguente ricostituzione della stessa oltre accessori di legge.
L’art. 13 comma 8 della suddetta legge, riconosce infatti un beneficio previdenziale per i lavoratori vittime dell’esposizione all’amianto per oltre 10 anni, consistente in una rivalutazione contributiva pari ad 1,5 dell’intero periodo di assicurazione presso l’INAIL.
Trattasi, però, di sentenza di condanna generica che non può essere valutata quale titolo esecutivo giudiziale (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), poichè la misura della prestazione spettante all’interessato, id est il diritto alla spettanza contributivo/pensionistica, non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, dovendo invece essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali – previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari – non potendo il creditore, in tal caso, agire in executivis, ma dovendo richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio, dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773).
Con il ricorso azionato innanzi a questo giudice ex art. 114 cod. proc. amm., il ricorrente chiede il riconoscimento di pretese non oggetto di statuizioni nella sentenza da eseguire, quali la retrodatazione del pensionamento al 15 giugno 1999, data di collocamento in mobilità , con condanna alla percezione delle differenze spettanti, unitamente a rivalutazione ed interessi.
Si tratta di nuova domanda che presuppone effettivamente la soluzione di questioni in fatto ed in diritto del tutto nuove – quali la prova della presentazione di precedenti domande di pensione (oggetto di contestazione tra le parti) la ricorrenza dei requisiti contributivi e di età di legge – rispetto a quelle oggetto della decisione di cui si chiede ottemperanza .
E’nota la regola della c.d. alternatività , per il creditore, tra lo strumento della esecuzione forzata ordinaria e il rimedio del giudizio di ottemperanza di sentenze del g.o. di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro (Consiglio di Stato, sez IV, 9 marzo 2000, n.1233, Cassazione Sezioni Unite 31 marzo 2006, n.7578), potendo i due rimedi integrarsi e completarsi a vicenda, a seconda della concreta fattispecie processuale e sostanziale dedotta in giudizio, a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione (Corte Cost., 12 dicembre 1988, n. 406).
Differente, però, è la natura del giudizio di ottemperanza di sentenze di condanna pronunciate dal giudice civile. Infatti, secondo pacifica giurisprudenza da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, il giudizio di ottemperanza assume i caratteri del giudizio misto (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 21 agosto 2009, n. 5013) cioè al contempo di esecuzione e cognizione, nei soli casi in cui si tratti dell’esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, e non anche nel caso di sentenze del giudice ordinario (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 515, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 25 novembre 2010, n. 4497, Consiglio Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8064, id. Adunanza Plenaria, 17 gennaio 1997, n. 1).
La natura di giudizio misto vale solo per la prima delle ipotesi richiamate, in quanto non di rado la regola posta dal giudicato amministrativo è una regola implicita, elastica, incompleta che spetta al giudice dell’ottemperanza completare ed esplicitare; al contrario, il g.a. non può emanare in sede di ottemperanza statuizioni integrative di sentenze emesse dal g.o. (Consiglio Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8064) risultando carente di ogni potere di integrazione della sentenza ottemperanda (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 515; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 25 novembre 2010, n. 4497; Consiglio Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8064).
Infatti, diversamente opinando, nella fattispecie per cui è causa vi sarebbe un evidente violazione del criterio di riparto della giurisdizione, codificato dall’art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolute interamente al g.o. in funzione di giudice del lavoro (ex multis, Cassazione civile, Sez. Un., 20 ottobre 2009, n. 22159).
Per i suesposti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’INPS, nella misura di 1000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)