1. Edilizia e urbanistica – Variante allo strumento urbanistico e vincolo preordinato all’esproprio –   Assenza di aspettative qualificate del proprietario – Ampia discrezionalità  e ridotto onere motivazionale della p.A. 


2. Edilizia e urbanistica – Variante allo strumento urbanistico e vincolo preordinato all’esproprio – Per realizzazione progetto di opera pubblica – Approvazione Consiglio comunale – Definitività  della variante – Eventuale suo mancato recepimento nel piano urbanistico generale in itinere – Non comporta illegittimità  della variante


3.  Edilizia e urbanistica – Variante allo strumento urbanistico e vincolo preordinato all’esproprio – Per realizzazione progetto opera pubblica – Adottata a fini espropriativi e non ai fini urbanistici ex art. 12, co.3, L.R.  Puglia n. 3/05 – Legittimità  – Ragioni 

1. Nel caso in cui l’Amministrazione, nell’adottare una variante urbanistica con vincolo preordinato all’esproprio, non abbia inciso su una posizione differenziata per la quale il proprietario del suolo e i suoi aventi causa possano vantare un’aspettativa qualificata, la stessa   non è tenuta a motivare in maniera specifica la scelta di modificare la tipizzazione dell’area, anche perchè  le scelte urbanistiche di tal fatta sono connotate da ampia discrezionalità .


2. L’approvazione del progetto di opera pubblica con modifica della tipizzazione dell’area, ai sensi dell’art.12, co.3, L.R. Puglia n. 3/2005, costituisce variante urbanistica  definitiva, non essendo più necessario il suo passaggio alla Regione per l’approvazione finale.  Ne discende che l’eventuale mancata ricezione  della suddetta variante all’interno del piano urbanistico generale in itinere, potrebbe  rappresentare un vizio del piano medesimo, non già  della variante già  perfezionatasi ai sensi di legge.


3. La norma dell’art. 12, co.3, della L.R.  n. 3/2005, al di là  del suo riferimento letterale alla variante “a fini urbanistici”, riguarda le approvazioni di progetti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità , dunque di quei progetti preordinati all’esproprio. Sicchè è legittima la delibera consiliare che approvi il progetto, ai sensi della norma predetta,  a fini non strettamente urbanistici bensì, anzitutto, espropriativi.
 
                                              * * *
 
Vedi Cons. di Stato, sez. VI, sentenza 13 febbraio 2013, n. 893 – 2013; ordinanza n. 2082 – 2012  ric. n. 3007 – 2012. Sentenza CdS impugnata per revocazione con ric. n. 8270 – 2013 dichiarato irricevibile con sentenza 12 febbraio 2014, n. 697 – 2014
                                            * * *

N. 00463/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01952/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1952 del 2010, proposto da: 
Unicredit Leasing Spa, Vito Fusillo, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto presso Paolo Nitti in Bari, via Marchese di Montrone, 47; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Di Bello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Abate Gimma N.73; 

per l’annullamento
– della nota 30.09.2010 n. 41658 del Dirigente dell’Area Organizzativa III Lavori Pubblici e Manutenzioni, pervenuta addì 8.10.2010 con cui è stata comunicata la deliberazione C.C. 21.9.2010 n. 62, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riassetto dei liberi accessi al mare (costa sud) valevole variante semplificata al P.R.G. Apposizione del vincolo preordinato di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità , comunicata addì 8.10.2010;
– della deliberazione C.C. 21.9.2010 n. 62 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riassetto dei liberi accessi al mare (costa sud) valevole variante semplificata al P.R.G..
Apposizione del vincolo preordinato di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità .
– di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque dipendenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. paolo D’Agostino, su delega dell’avv. P. Nitti e avv. L. Di Bello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in epigrafe indicato Unicredit Leasing s.p.a., proprietaria in Comune di Monopoli di una fabbricato a due piani adibiti a struttura ricettiva, censito in N.C.E.U. al Foglio 95, mapp. 206 e 123/5, impugna gli atti in epigrafe indicati, a mezzo dei quali il Comune di Monopoli ha approvato il progetto relativo alla sistemazione paesaggistica ed ambientale della fascia litoranea nonchè al riassetto degli accessi al mare.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti doglianze:
I) violazione della L. 241/00, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta , eccesso di potere, sviamento dell’interesse pubblico: il Comune non ha motivato in maniera adeguata le ragioni del mutamento urbanistico della zona, nella quale è localizzato un importante impianto alberghiero, ed inoltre le opere che il Comune intende realizzare sono già  state realizzate dalla ricorrente, che durante il periodo estivo ne lascia il godimento a tutti coloro che intendono recarsi alla spiaggia locale; la ricorrente aveva una aspettativa qualificata a non vedersi espropriare l’area;
II) violazione dell’art. 19 D.P:R. 327/01 e dell’art. 12 comma 3 L.R. 3/05, difetto di istruttoria e difetto di potere: il Consiglio Comunale ha approvato il programma di opere dal quale deriva il vincolo preordinato all’esproprio in data antecedente alla approvazione dello strumento urbanistico generale del quale dovrebbe costituire una variante semplificata; inoltre non è condivisibile l’assunto per cui la variante di che trattasi non avrebbe carattere generale, dal momento che essa ha colpito ben 19 particelle; infine la deroga che la L.R. 3/05 prevede dall’obbligo di approvazione esplicita da parte della Regione Puglia non sarebbe applicabile ai casi in cui la variante sia stata approvata ai soli fini urbanistici e non anche ai fini espropriativi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monopoli per contestare l’avverso ricorso, eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2011, quindi alle udiene pubbliche del 16 marzo 2011 e del 19 gennaio 2012, quando è stata introitata a decisione.
DIRITTO
1. A mezzo degli atti in epigrafe indicati il Comune di Monopoli, rilevando che la strisca di arenile ubicata a sud del territorio comunale risulta separata dalla strada pubblica da una serie pressochè ininterrotta di proprietà  private e che a causa di ciò risulta estremamente difficoltoso l’accesso alle spiagge demaniali da parte dei cittadini, si è determinato ad avviare un piano di esproprio delle aree necessarie a realizzare dei varchi di accesso al mare o a sistemare quelli già  esistenti di proprietà  privata, non sempre liberamente percorribili dai cittadini. Tra questi ultimi anche una stradicciola, individuata negli atti espropriativi come passaggio n. 25, realizzata sulla particella censita in N.C.T. al Foglio 95 mapp. 127, di proprietà  di Unicredit Leasing s.p.a. ma concessa in leasing a Porto Giardino s.p.a., titolare in loco del complesso turistico “Porto Giardino” nonchè di una concessione demaniale marittima che interessa un lungo tratto di costa antistante la struttura ricettiva.
Nel corso della procedura espropriativa la Porto Giardino s.p.a., debitamente resa edotta dell’avvio della stessa, ha fatto pervenire, con nota depositata il 3 febbraio 2010, osservazioni finalizzate ad evidenziare che in qualità  di concessionario demaniale essa società  aveva l’obbligo di garantire l’accesso libero e gratuito al mare in mancanza di varchi alternativi; che tale accesso risultava garantito dalla stradicciola realizzata sul mapp. 123 coincidente con il “passaggio n. 25”; che l’area oggetto di concessione sarebbe direttamente prospiciente il passaggio oggetto di procedura espropriativa; che in loco già  esisteva, a servizio sia della clientela della struttura che di ogni altro utente, un blocco di servizi igienici oltre ad alcuni chioschi per la somministrazione di alimenti e bavande insistenti sull’area in concessione esclusiva; che la realizzazione delle opere previste dal progetto espropriativo avrebbe potuto causare disagi ai clienti della struttura ricettiva. La società  concludeva chiedendo che l’opera individuata come “passaggio n. 25” non fosse realizzata, impegnandosi a garantire a tutti gli utenti le stesse finalità  e servizi che la Amministrazione comunale si prefiggeva di ottenere a mezzo della procedura espropriativa.
In ordine a tali osservazioni i progettisti facevano rilevare che il passaggio non risultava prospiciente all’area oggetto di concessione demaniale, che invece era situata in adiacenza,e che comunque la presenza di un lido privato non poteva essere di ostacolo all’accesso al mare da parte di tutti gli utenti.
Con nota del 18 giugno 2010 il Dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Monopoli chiedeva alla stessa di far pervenire un atto di obbligo, avvisando che in mancanza di ciò la proposta sarebbe stata ritenuta priva di efficacia e la procedura espropriativa avrebbe continuato il suo corso. Non risulta che tale atto d’obbligo sia mai stato sottoscritto dalla Porto Giardino s.p.a..
Con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21 settembre 2010 il Comune di Monopoli approvava in via definitiva il progetto esecutivo per la realizzazione del progetto di cui sopra, dando atto che tale approvazione implicava variante semplificata al piano urbanistico generale e che esso non necessitava, secondo quanto previsto dall’art. 12 della L.R. 3/05, di approvazione da parte della Regione. Nella delibera medesima si dava altresì atto del fatto che l’approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità  ai sensi dell’art. 12 comma 1 D.P.R. 327/01 e che comportava, in quanto variante semplificata allo strumento urbanistico, l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Seguivano le determinazioni dirigenziali esecutive.
2. Tanto premesso è ora possibile procedere alla disamina del merito del ricorso, la cui infondatezza consente al Collegio di prescindere dalla eccezione di rito sollevata dal Comune di Monopoli.
3. E’ infondata la prima doglianza, con la quale si lamenta la inadeguatezza della motivazione che fonda la scelta della Amministrazione comunale di espropriare la stradicciola realizzata sulla proprietà  di Unicredit Leasing s.p.a. per ubicarvi il passaggio n. 25, nonchè il difetto di istruttoria.
Premesso che le scelte di tipo urbanistico sono – come noto – connotate da ampia discrezionalità , e che solo in presenza di aspettative qualificate l’Amministrazione ha l’obbligo di motivare in maniera più specifica la scelta di tipizzare un’area in maniera difforme da quanto previsto da uno strumento urbanistico precedentemente in vigore, vi è da dire che non risulta che nella specie l’Amministrazione sia andata ad incidere su una posizione “differenziata”, sulla quale la ricorrente ed i suoi aventi causa possano vantare una aspettativa qualificata. Infatti non v’è prova che la stradicciola di che trattasi sia stata fatta oggetto di una convenzione qualsiasi stipulata con il Comune di Monopoli, nè che essa sia stata formalmente autorizzata dal Comune stesso. Peraltro il semplice rilascio di un titolo edilizio non crea, in generale, aspettative qualificate, potendo radicare l’obbligo della Amministrazione di motivare con maggior rigore una scelta urbanistica incompatibile con esso solo in determinati casi e condizioni, da verificare caso per caso alla luce del principio di lealtà  e buona fede che l’Amministrazione deve mantenere nella azione amministrativa. Pertanto, ove pure risultasse che la stradicciola di che trattasi sia stata in passato regolarmente autorizzata dal punto di vista edilizio, ciò non varrebbe automaticamente a creare una aspettativa qualificata a favore della ricorrente.
La scelta compiuta dalla Amministrazione comunale, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità , appare poi scevra da irrazionalità , da contraddittorietà  e da illogicità : da una parte per la ragione che essa è finalizzata a rimuovere ciò che ostacola il libero utilizzo dei tratti di litorale non oggetto di concessione ed a garantire un equilibrato uso dello stesso a favore di tutta la collettività ; d’altra parte per la ragione che, in sostanza, si limita a recepire – per quanto riguarda il caso specifico – quello che è uno stato di fatto, conservando la destinazione d’uso della strada, della quale potranno ovviamente giovarsi anche i clienti della struttura ricettiva. Risulta poi che la procedura espropriativa sia stata proseguita sol perchè la Porto Giardino s.p.a. in concreto non ha tradotto in un atto d’obbligo vincolante l’impegno a garantire l’utilizzabilità  della strada e dei servizi igienici da parte di tutti gli utenti: è quindi evidente che l’Amministrazione, non solo si è correttamente rappresentata tutte le circostanze del caso, ma altresì che sin dove ha potuto ha cercato di venire incontro alle esigenze dei proprietari espropriati, ricercando soluzioni alternative ma efficaci.
Quanto al fatto che le opere che la Amministrazione comunale intende realizzare sarebbero già  tutte esistenti, osserva il Collegio come in mancanza di un atto d’obbligo da parte dei proprietari esse non siano liberamente fruibili da tutti gli utenti: legittimamente, pertanto, il Comune ha ritenuto di dover procedere all’esproprio delle aree necessarie ed alla autonoma realizzazione delle opere utili a garantire un confortevole e disciplinato utilizzo delle spiagge pubbliche
4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il fatto che la delibera di Consiglio Comunale n. 62/2010 affermi che l’approvazione del progetto costituisce variante semplificata al piano urbanistico generale e questo non fosse ancora in vigore nel momento in cui la delibera veniva votata non inficia la validità  della stessa.
Risulta dalla documentazione in atti che il Comune di Monopoli si è dotato, diversi anni or sono, di un piano regolatore generale, che ovviamente era in vigore mentre il Piano Urbanistico Generale era ancora in itinere. Ciò premesso; tenuto conto del fatto che ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/01 “L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico” e che ai sensi dell’art. 12 comma 3 L.R. 3/05 non è necessaria l’approvazione regionale per le varianti urbanistiche derivanti dalla approvazione di progetti di opere pubbliche, di guisa che la delibera da parte del consiglio comunale rende la variante immediatamente definitiva; tutto ciò considerato è evidente che la delibera di C.C. n. 62/2010 ha prodotto da quel momento una variante allo strumento urbanistico generale vigente ed ha contestualmente comportato l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Se poi tale variante sia stata recepita dal Piano Urbanistico Generale in itinere non è dato sapere, non è questione che interessi ai fini della decisione e, comunque, in caso negativo si porrebbe semmai un problema di legittimità  del P.U.G., e non della variante di che trattasi.
Ugualmente irrilevante è il fatto che questa ultima sarebbe stata deliberata a fini espropriativi, e non “a fini urbanistici”, come indicato nell’art.12 comma 3 della L.R. 3/05.
L’art. 12 comma 3 della L.R. 3/05 deve essere interpretato alla luce del fatto che è inserito in una legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità  che non siano di competenza statale. Va dipoi considerato che il comma 3 considera proprio le approvazioni di progetti di opere di cui al precedente comma 1, e cioè le delibere di approvazione di progetti di opere pubbliche di cui si intenda dichiarare la pubblica utilità , evidentemente a fini espropriativi. La ratio dell’art. 12 comma 3 L.R. 3/05 è dunque esattamente quella di sveltire i procedimenti di variante urbanistica prodromici alla realizzazione di opere di pubblica utilità , omettendo la fase della approvazione regionale della variante urbanistica, altrimenti necessaria.
Sarebbe pertanto assurdo tacciare di illegittimità  la delibera di C.C. n. 62/2010 solo perchè ha ad oggetto una variante urbanistica disposta a fini non strettamente urbanistici ma, soprattutto, espropriativi.
5. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Monopoli, delle spese processuali, che si liquidano in E. 2.500,00 (euro duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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