Pubblica sicurezza – Diniego rinnovo porto
d’armi – Inaffidabilità  dell’istante – Fattispecie 

E’ legittimo il diniego dell’istanza di rinnovo
del porto d’armi per uso caccia considerato che il giudizio di inaffidabilità  non ha carattere
sanzionatorio nei confronti del destinatario, ma cautelativo della sicurezza
pubblica; quindi, la denuncia per reati connessi alla inidonea custodia delle
armi (indipendentemente dall’esito della stessa) è ben idonea a motivare il
diniego (nella specie, l’interessato aveva subito il furto del fucile da caccia lasciato incustodito nell’automobile aperta).

N. 00466/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2005, proposto da: 
S.L., rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Pertosa, con domicilio eletto presso il di lei studio in Lesina (FG), alla v. Marconi c/n, ex lege in Bari, Segreteria T.A.R.Puglia; 

contro
Ministero dell’Interno; Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Foggia; Questura di Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, n.97; 

per l’annullamento
– del decreto del Prefetto di Foggia del 29.04.05, notificato il 12.05.05, che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Foggia del 20.11.04, di reiezione dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo del porto d’armi di un fucile da caccia;
– ove occorra, del provvedimento del Questore della Provincia di Foggia che ha respinto l’istanza del ricorrente;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;
– nonchè per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni ingiusti, conseguenti agli atti illegittimi impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia; del Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Ippolito, su delega dell’avv. Emanuele Pertosa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Foggia del 29.04.05, notificato il 12.05.05, che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Foggia del 20.11.04, di reiezione dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo del porto d’armi per uso caccia.
Entrambi i provvedimenti sono motivati in ragione dell’inaffidabilità  circa il buon uso a causa della denuncia, riportata dal ricorrente per omessa custodia delle armi (per aver lasciato il fucile da caccia incustodito nell’autovettura del figlio parcheggiata e lasciata aperta, subendone così il furto; v. relazione della Prefettura depositata unitamente agli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate).
Con due motivi di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 43 TULPS) e l’ eccesso di potere.
Contesta la valutazione dell’amministrazione, in quanto l’episodio in esame sarebbe insufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità  .
Le censure sono infondate.
Il provvedimento in questione non ha carattere sanzionatorio nei confronti del destinatario, ma cautelativo della sicurezza pubblica.
E’, infatti, finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico, determinato dalla possibile disponibilità  di armi in capo ad un soggetto che non possa garantirne il corretto uso.
La legislazione affida, infatti, all’Autorità  di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’esclusione del rinnovo così come l’adozione del provvedimento di divieto della detenzione stessa, in quanto la misura persegue la finalità  di prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza. Ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare dell’autorizzazione all’uso delle armi, deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità  circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi. Pertanto, qualunque elemento di pericolo giustifica l’esercizio del potere riconosciuto all’autorità  di P.S.
Nel caso di specie la denuncia per reati connessi alla inidonea custodia delle armi (indipendentemente dall’esito della stessa, per come si preciserà  in seguito) è ben idonea a fondare la valutazione fatta dal Prefetto, della quale non si evidenzia alcuna irragionevolezza.
In punto di fatto è incontestato che il ricorrente abbia subito il furto del fucile da caccia con le modalità  indicate nella relazione della Prefettura.
Tale condotta integra, senz’altro, una grave negligenza perchè corrisponde a precetto di elementare prudenza e comune esperienza la regola di non lasciare le armi in posti facilmente accessibili e privi di qualunque cautela che impedisca (o quantomeno renda difficoltoso) a terzi di sottrarle.
Il ricorrente, pertanto, ha concretamente dimostrato di essere soggetto inaffidabile in relazione alla custodia delle armi, con ciò dando concreta prova di non seguire le regole di normale prudenza.
E’ per ciò del tutto ragionevole – perchè nel processo logico seguito dalla Prefettura ed ancor prima dalla Questura non si riscontra alcuno squilibrio nel processo di consequenzialità  – inferire da ciò il pericolo (cioè la possibilità  concreta) di abuso nel corretto utilizzo delle armi.
La domanda risarcitoria merita sorte analoga a quella di annullamento.
Il ricorso non può, pertanto, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna S.L. al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti in solido che liquida complessivamente in Euro 1000,00 omnicomprensivi di diritti onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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