1. Giustizia e processo – Giudizio contro la Regione – Conferimento incarico di verificatore – Comandante del corpo regionale forestale dello Stato – à‰ compatibile – Ragioni
2. Giustizia e processo – Attività istruttoria di verificazione – Sopralluogo – Contraddittorio – Opportunità – Sussiste
1. E’ compatibile con l’incarico di verificatore – ex art. 19 c.p.a. – la figura di Comandante del corpo regionale forestale dello Stato, poichè quest’ultimo, per un verso, non è organicamente inserito nell’amministrazione regionale e, dall’altro, è applicabile al medesimo il secondo periodo del comma 2 del suddetto articolo, è non già il comma 2, art. 19 cit., che attiene alla figura del consulente tecnico.
2. Nel corso delle operazioni di sopralluogo compiute dal verificatore è opportuno assicurare il contraddittorio tra le parti; nella specie, trattandosi di rilascio di nulla-osta per il livellamento del suolo e taglio di arbusti, le operazioni di sopralluogo sono state svolte senza un preventivo avviso alle parti.
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TAR, ric. n. 1117 – 2009, sentenza 26 ottobre 2012, n. 1841 – 2012
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N. 00159/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01117/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Matarrese Grandi Impianti Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, n.25;
contro
Regione Puglia in Persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avv. Leonilde Francesconi e Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31-33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di diniego al rilascio di nulla ” osta per il livellamento del suolo e taglio di arbusti prot. n. 2640 del 5.5.2009;
nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
e con motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa l’adozione delle misure cautelari:
– del provvedimento addì 4.4.2011, comunicato con nota a.r. 28 giugno, emesso dalla Commissione Tecnica istituita dal Dirigente del Servizio Foreste presso la Ripartizione Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, recante conferma del pregresso diniego al rilascio di nulla-osta per il livellamento del suolo e taglio di arbusti prot. n. 2640 del 5.5.2009;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta e Leonilde Francesconi;
La difesa di parte ricorrente ha formulato rilievi in ordine alla compatibilità del verificatore scelto (Comandante corpo regionale dello Stato) con l’incarico affidato, ritenendo sussistente l’ipotesi di cui all’art. 19,co2 e dubitando dell’attendibilità della relazione redatta all’esito.
La difesa ha altresì evidenziato che le operazioni sono state svolte senza un preventivo avviso delle parti, pur avendo queste interesse a partecipare al sopralluogo in contraddittorio.
Su tali osservazioni il Collegio osserva quanto segue.
Deve escludersi la ritenuta incompatibilità , in quanto il Corpo forestale dello Stato non è organicamente inserito nell’amministrazione regionale.
Peraltro la disposizione invocata da parte ricorrente (art. 19, co2, cpa), come emerge chiaramente dal dato sistematico, riguarda la figura del consulente e non del verificatore cui si applica, invece, il secondo periodo del co 2, art. 19 cit.
D’altro canto il verificatore non risulta essere stato ricusato dalla parte, sicchè ogni questione sul punto non può essere accolta.
Il Collegio ritiene opportuno, tuttavia, stanti i rilievi svolti, assicurare il contraddittorio in ordine al sopralluogo effettuato dal verificatore.
Pertanto, il verificatore:
– procederà a eseguire nuovo sopralluogo, in contraddittorio tra le parti (che sono facultate di nominare propri periti), dando avviso alle stesse almeno 5 giorni prima del compimento delle operazioni peritali;
– redigerà verbale delle operazioni svolte, dando atto, nel corpo dell’atto, delle eventuali osservazioni svolte dalle parti intervenuti e dai loro periti;
– replicherà , in sede di supplemento alla relazione di verificazione, alle eventuali osservazioni svolte dalle parti;
– allegherà la documentazione eventualmente prodotta dalle parti in sede di sopralluogo.
Poichè i disposti incombenti istruttori supplementari richiedono tempi tecnici incompatibili con la fase cautelare, appare opportuno, per garantire una più celere definizione della controversia, fissare in questa sede la data di discussione del merito in pubblica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dispone il supplemento di verificazione indicato in parte motiva con le garanzie del contraddittorio ivi indicate.
Ordina il deposito dell’integrazione della relazione di verificazione, fermi restando i quesiti già svolti, entro 60 giorni dall’inizio delle operazioni peritali che il verificatore fisserà entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11.10.2012.
Spese al merito.
Dispone la comunicazione della presente ordinanza anche al già nominato verificatore.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)