Contratti pubblici – Gara – Annullamento dell’aggiudicazione del servizio – Legittimazione e interesse dell’ex aggiudicataria ad impugnare l’affidamento alla seconda classificata – Non sussiste – Ragioni

La legittimazione ad impugnare un atto amministrativo deve essere direttamente correlata ad una situazione giuridica sostanziale che si ritenga lesa da un provvedimento della p. A. Ciò sta a significare che all’interesse sostanziale del ricorrente deve affiancarsi, quale condizione dell’azione, un interesse processuale, inteso come concreta utilità  che il soggetto ricorrente può trarre dall’iniziativa giudiziaria (nella fattispecie il TAR ha ritenuto che non sussista l’interesse di un’impresa che si sia vista annullare definitivamente l’aggiudicazione dell’affidamento di un servizio, ad impugnare la successiva aggiudicazione in favore della seconda classificata).

N. 00389/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2012, proposto dal Consorzio Connecting People onlus, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscatello e Pierfrancesco Alessi, con domicilio eletto presso il primo in Bari, strada Torre Tresca 2/A; 

contro
Prefettura di Foggia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Lioi e Alfredo Samengo, con domicilio eletto presso l’avv. Vito D’Addario in Bari, via Dante, 24; 

per l’annullamento
del provvedimento del Prefetto di Foggia, non comunicato, di aggiudicazione dell’appalto per la gestione del centro di accoglienza per immigrati sito in Foggia, (località  Borgo Mezzanone) alla Croce Rossa Italiana;
della nota del 22 dicembre 2011 prot. n. 1391 della Prefettura di Foggia;
della nota del 16 gennaio 2012 prot. n. 38 della Prefettura di Foggia;
della convenzione eventualmente stipulata con la Croce Rossa Italiana, nonchè di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia e di Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Muscatello, Ines Sisto, Michele Lioi e Alfredo Samengo;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e verificata l’integrità  del contraddittorio;
 

Considerato che l’aggiudicazione del servizio al consorzio ricorrente è stata definitivamente annullata, con sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 2492/2011 (per profili attinenti al mancato rispetto del numero minimo di dipendenti previsto dal capitolato di gara ed all’anomalia del ribasso offerto, che avrebbero dovuto comportarne l’esclusione), e che in seguito è stato altresì caducato il contratto stipulato tra la Prefettura di Foggia ed il consorzio, con sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 6638/2011;
Ritenuto che, per tale ragione, il consorzio ricorrente non è legittimato ad impugnare l’affidamento del servizio alla Croce Rossa Italiana (seconda classificata nella gara de qua), non potendo esso trarre alcuna utilità  concreta ed immediata dall’eventuale accoglimento del gravame;
Rilevato, inoltre, che l’asserita impossibilità  per la Croce Rossa Italiana di stipulare contratti d’appalto comporterebbe, nella fattispecie, l’ulteriore scorrimento della graduatoria di gara, senza alcun vantaggio per parte ricorrente;
Rilevato che la Prefettura di Foggia ha affidato il servizio alla controinteressata in esito alle ricordate pronunce giurisdizionali ed in conformità  alla disciplina del bando di gara del 19 gennaio 2009 e dei relativi allegati, dovendo al riguardo respingersi la censura, indimostrata ed avanzata da parte ricorrente soltanto con l’ultima memoria difensiva (peraltro non ritualmente notificata nella forma dei motivi aggiunti), secondo cui la Prefettura avrebbe mutato le condizioni contrattuali, così dando luogo ad un affidamento diretto alla Croce Rossa Italiana non preceduto da procedura di evidenza pubblica;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità  del ricorso per difetto d’interesse, con condanna del consorzio ricorrente alla refusione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Consorzio Connecting People onlus al pagamento delle spese di giudizio in favore della Prefettura di Foggia e di Croce Rossa Italiana, a ciascuno nella misura di euro 3.000 (tremila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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