Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Decadenza – Mancata ultimazione dei lavori nel triennio – Legittimità 

Si appalesa legittimo il provvedimento con cui è stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia della D.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica qualora i relativi lavori non siano stati ultimati nel triennio di efficacia della D.I.A. stessa (Il TAR ha specificato che nella fattispecie non poteva trovare applicazione la disciplina eccezionale e derogatoria di cui all’art. 1 quater del D.L. n.105/2010).   
                                                                          * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza n. 7 maggio 2012 n. 1717 ric. n. 2213 – 2012; ric. TAR Puglia Bari, sez. I, ric. n. 127 – 2012; sentenza 7 dicembre 2012, n. 2090 – 2012                                                                                         
                                                                         * * *

N. 00144/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00127/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2012, proposto da:

Serra Wind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Ilde Follieri ed Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di Candela, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni 210; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Candela del 29.12.2011, prot.n. 12585, con la quale è stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia della d.i.a., acquisita al prot.n. 5210 del 27.5.2008, per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale massima non superiore ad 1 Mw, località  “Serra D’Ischia”, foglio 12, p.lla 32.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Candela;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Enrico Follieri e Giuseppe Mescia;
 

Rilevato ad un sommario esame, che il provvedimento impugnato presenta motivazione plurima, in quanto giustificato anche dall’accertata decadenza della d.i.a. per mancata ultimazione dei lavori nel triennio, giusta comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la nota prot. 9753 del 29 settembre 2011.
Ritenuto che la suesposta decadenza abbia rilevanza dirimente ai fini della sussistenza del fumus, costituendo ragione ex se sufficiente ad escludere la illegittimità  del provvedimento impugnato.
Ritenuto, altresì, che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità  della l.r. Puglia n. 31/2008 determini a fortiori l’inefficacia della d.i.a. in esame, non essendo invocabile, anche nella fattispecie, la disciplina eccezionale e derogatoria (T.A.R. Puglia-Bari sez I, 11 gennaio 2012, n.63) di cui all’art 1-quater D.L. 105/2010, non ricorrendone gli specifici presupposti, consistenti nella messa in esercizio dell’impianto entro il 16 gennaio 2011.
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Candela, che liquida in complessivi 1000,00 euro.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)