1. Contratti pubblici – Gara – Revoca – Stadio iniziale del procedimento – Legittimità
2. Contratti pubblici – Gara – Affidamento servizio di trasporto assistiti utenti dializzati – Revoca – Contrarietà ai principi comunitari di tutela della concorrenza – Non sussiste – Fattispecie
1. àˆ prima facie legittima la revoca della gara che intervenga ad un stadio iniziale del procedimento, senza lesioni di posizioni sostanziali in capo al ricorrente.
2. Il servizio di trasporto assistiti dializzati pare prima facie ascrivibile a servizio pubblico, in relazione anche all’alea di mercato gravante sugli operatori economici abilitati, consistente nello stesso rischio di concorrenza da parte di altri operatori (Corte giustizia CE, sez. III, 10 marzo 2011, n. 274). Pertanto la soluzione prescelta dall’Amministrazione di revocare la gara per liberalizzare il servizio affidando all’utente la scelta dell’operatore non viola la disciplina della concorrenza.
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TAR, ric. n. 111 – 2012, sentenza 11 ottobre 2012, n. 1756 – 2012
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N. 00142/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00111/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2012, proposto da:
Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Notarnicola, Carlo Tangari, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, 150;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta, in Bari, via Emanuele Mola n.19/F;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di D.G. 23.12.2011 n. 2409 con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Bari ha revocato la delibera n.885 del 9.5.2011 di indizione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto assistiti utenti dializzati dell’ASL BA;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari, Gaetano Caputo, per delega dell’avv. Edvige Trotta;
Ritenuto, ad un sommario esame, l’infondatezza del ricorso, atteso :
– che l’impugnata revoca della gara interviene ad uno stadio iniziale del procedimento, senza lesione di posizioni sostanziali consolidate in capo alla ricorrente;
– che la medesima ha comunque titolo per l’iscrizione all’albo degli operatori economici abilitati alla erogazione del servizio di trasporto di che trattasi, e quindi a concorrerne alla gestione;
– che al di là della qualificazione operata dall’ASL resistente, il servizio de quo pare prima facie ascrivibile a servizio pubblico, in relazione anche all’alea di mercato gravante sugli operatori economici abilitati, consistente nello stesso rischio di concorrenza da parte di altri operatori (Corte giustizia CE, sez. III, 10 marzo 2011, n. 274);
– che la soluzione prescelta dall’Amministrazione non pare comunque lesiva dei principi comunitari di tutela della concorrenza, rappresentando in sostanza una forma di liberalizzazione, consentendo a tutti gli operatori economici interessati, in possesso di prestabiliti requisiti, di concorrere alla erogazione del servizio, secondo le scelte demandate all’utenza.
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)