Contratti pubblici – Project financing – Valutazione della p.A. in ordine alla insussistenza del pubblico interesse alla realizzazione del progetto  – Incensurabile in assenza di macroscopici vizi di illogicità  e irragionevolezza

La valutazione dell’Amministrazione comunale in ordine al non riconoscimento del pubblico interesse di una proposta di project financing presentata dalla società  ricorrente è connotata da un alto grado di discrezionalità , sicchè la stessa non è censurabile in assenza di macroscopici vizi di illogicità  e irragionevolezza.
* * * 
TAR,  ric. n. 2197 – 2011
* * * 

N. 00126/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02197/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Inedil s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

contro
Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenio Matarrese e Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– della deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20.10.2011 con cui il Comune di Gioia del Colle ha stabilito “di non riconoscere il pubblico interesse della proposta presentata dalla In.Edil s.r.l.” e, quindi, “di ritenere concluso il procedimento di project financing avviato ai sensi degli artt. 37 bis e ter della l. n. 109/94 e ss.mm.ii.”;
– nonchè di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. n. 31728/3821 del 9.11.2011 del Dirigente dell’UTC, pervenuta alla ricorrente in data 14.11.2011, di trasmissione della predetta delibera ed, ove occorra, la nota prot. 24134/994 del 23.8.2011 a firma dei funzionari dell’UTC del Comune resistente; nonchè, infine, “il parere favorevole”, non conosciuto, “espresso sulla proposta di deliberazione dal dirigente dell’UTC”;
nonchè per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto dell’illecito contegno del Comune resistente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° febbraio 2012, per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
della deliberazione n. 38 del 7.12.2011 adottata dal Commissario prefettizio del Comune di Gioia del Colle;
nonchè per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto dell’illecito contegno del Comune resistente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Vista la domanda di concessione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti i difensori avv.ti Carlo Tangari e Eugenio Matarrese;
 

Ritenuto che la valutazione dell’Amministrazione comunale in ordine al non riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata dalla ricorrente Inedil s.r.l. è connotata da un alto grado di discrezionalità ; che la stessa, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare inficiata da vizi macroscopici;
Ritenuto, altresì, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)