Rinnovabili:
termine per la conclusione del procedimento e V.I.A. (breve commento a T.A.R.
Puglia – Bari , Sez. I – Sentenza 26-gennaio-2012 n. 241)
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Pres. Allegretta, Est. Picone – Guastamacchia S.p.a. (avv. Nardelli)
contro Regione Puglia; Comune di Minervino Murge; Provincia B.A.T. (n.c.)
Rinnovabili – Autorizzazione unica ex art.
12, D. Lgs. n. 387/2003 – Termine di 180 giorni per la conclusione del relativo
procedimento – Rispetto – Necessità – Anche in caso di acquisizione di V.I.A.
La Regione deve inderogabilmente uniformarsi
all’obbligo di concludere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di energie rinnovabili entro 180 giorni, anche nelle ipotesi
in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di
valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore ai predetti 180
giorni: in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve
essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal D.Lgs. n.
387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter,
quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di
persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione
sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.
*** La sentenza in commento prende posizione sul procedimento di autorizzazione
unica alla costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D. Lgs. 29
dicembre 2003 n. 387 fornendo un’interpretazione perentoria del termine massimo
entro il quale il procedimento autorizzatorio deve concludersi.
Secondo il T.A.R. di Bari, infatti, il suddetto termine (indicato in 180 giorni)
deve essere rispettato anche nel caso in cui, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione, debba essere svolto e portato a termine il procedimento
(sub-procedimento) di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
Al proposito è sufficiente precisare che si tratta di principi superati
dalle ultime novità legislative in merito e dunque inapplicabili alle
fattispecie attuali.
Ed infatti l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 è stato da ultimo modificato dall’articolo
5, comma 2, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. e prevede ora, al comma 5, che: “Fatto salvo il previo espletamento, qualora
prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non
può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”.
Ciò significa che il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico è di 90 giorni (non più 180) e che il calcolo di tale termine non
comprende i tempi richiesti per la conclusione della procedura di V.I.A.,
durante la quale i lavori della Conferenza di servizi per l’autorizzazione
unica restano sospesi.
Diverso è il caso del c.d. screening (Verifica
di assoggettabilità alla V.I.A.) che, nella nuova formulazione della norma
sopra riportata, sembra essere stata posta all’esterno del procedimento unico,
in una fase precedente la stessa richiesta di autorizzazione unica.
Stefano Cassamagnaghi e Leonardo De Vecchi