1. Edilizia e urbanistica – Procedimento amministrativo – Principio di riparto delle competenze – Decreto di acquisizione sanante – Atto di gestione – Competenza dirigente
2. Edilizia e urbanistica – Procedimento amministrativo – Sentenza C. Cost. n. 293/2010 – Costituzionalità dell’art. 43 D.P.R. n. 327/2001 – Superato da art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 – Applicazione anche a procedimenti pendenti
3. Edilizia e urbanistica – Occupazione legittima dei suoli oggetto di espropriazione – Determinazione dell’indennità – Giurisdizione giudice ordinario
1. Non si configura una violazione del principio di riparto delle competenze a fronte di un decreto di acquisizione in sanatoria di un suolo del privato adottato dal dirigente e non dall’organo politico, in virtù della natura di atto di gestione del decreto stesso.
2. Il dictum della sentenza della C. Cost. n. 293/2010, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 43, D.P.R. n. 327/2001, è stato superato dalla previsione normativa di cui all’art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001 al cui comma 8 si fanno salve le precedenti acquisizioni in sanatoria per le quali, comunque, v’è la necessità di una rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione, come prescritto dall’art 42 bis.
3. L’accertamento della correttezza della determinazione dell’indennità per l’occupazione legittima spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non già del giudice amministrativo.
N. 00348/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2009, proposto da Scaringella Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini, 134/b;
contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Bellomo, con domicilio eletto in Bari, via Giuseppe Suppa, 38;
per l’annullamento
del decreto di acquisizione sanante n. 36 dell’8.9.2009, irritualmente notificato il 21.9.2009 al difensore del sig. Scaringella, emesso dalla Provincia di Bari di acquisizione al patrimonio indisponibile della stessa dei suoli di proprietà del ricorrente ubicati nell’agro di Gravina di Puglia, indicati nel foglio di mappa catastale n. 144, alle particelle n. 146 (ex 66), 33, 120, 66 e di determinazione delle relative indennità ;
nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione degli indicati suoli e la condanna della Provincia di Bari alla restituzione degli stessi;
e/o per la determinazione del giusto ed integrale risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima procedura espropriativa e dalla illegittima occupazione dei suoli oggetto di acquisizione in sanatoria, danni maggiorati di interessi e rivalutazione dalla data dell’illecito, e per la conseguente riparametrazione della indennità di occupazione già determinata, con conseguente pronunzia di condanna nei confronti della intimata Amministrazione per tutte le causali sopra indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Salvatore Basso e Maria Simona Lezza, su delega dell’avv. Michele Bellomo;
Visto l’art. 36, comma 2 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 458 del 4 marzo 2009 questo T.A.R. annullava il decreto di esproprio n. 20 del 24.4.2006 adottato dal Dirigente assetto del territorio ed espropriazioni della Provincia di Bari, avente ad oggetto fondi di proprietà di Scaringella Luigi siti in agro di Gravina di Puglia indicati nel foglio di mappa catastale n. 144, alle particelle n. 146 (ex 66), 33, 120, 66.
L’annullamento in sede giurisdizionale si fondava sulla perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (delibera del Consiglio provinciale n. 46 del 28.5.1998) per essere stato il citato decreto di esproprio adottato oltre il termine quinquennale stabilito dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 decorrente dalla data di immissione in possesso.
La sentenza n. 458/2009 condannava, inoltre, la Provincia di Bari al pagamento in favore dello Scaringella dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima dei terreni oggetto del menzionato decreto di esproprio, da liquidarsi secondo i parametri legislativi vigenti e per il periodo 30.8.1999 – 30.8.2004.
A seguito della decisione n. 458/2009 la Provincia di Bari adottava il decreto n. 36 dell’8.9.2009 di acquisizione in sanatoria ex art. 43 d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 dei suddetti suoli.
Detto decreto disponeva, altresì, il pagamento dell’indennità (da occupazione legittima) determinata secondo i dettami della sentenza n. 458/2009 per il periodo 30.8.1999 – 30.8.2004, quantificata in € 1.489,44 e dell’indennità per risarcimento danni quantificata in € 11.578,03.
L’odierno ricorrente Scaringella Luigi impugna con il presente ricorso il decreto n. 36/2009.
L’interessato chiede, inoltre, l’accertamento del proprio diritto alla restituzione dei suoli, la condanna della Provincia di Bari alla restituzione degli stessi e la determinazione del giusto ed integrale risarcimento dei danni consequenziali (derivanti dalla illegittima occupazione dei suoli oggetto di sanatoria e dalla illegittima procedura di esproprio).
Rileva parte ricorrente, sia pure nell’epigrafe dell’atto introduttivo, che il provvedimento impugnato presenta un vizio di notifica.
Evidenzia ancora l’odierno deducente che il gravato decreto di acquisizione in sanatoria è illegittimo poichè adottato dal Dirigente e non già dall’organo politico (Consiglio comunale ovvero Giunta provinciale) così come previsto dall’art. 42 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; che l’Amministrazione ha violato il disposto degli artt. 7 e 8 legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 2477 del 20.7.2009 del tutto generica e priva delle indicazioni circa le modalità di determinazione del quantum del danno; che in ogni caso il contestato provvedimento liquida un importo esiguo a titolo di risarcimento del danno; che non sono stati neanche computati gli interessi moratori come previsto dall’art. 43, comma 6, lett. b) d.p.r. n. 327/2001; che il risarcimento liquidato non considera l’utilizzo del fondo espropriato per attività agricola e l’incidenza dell’espropriazione sull’azienda agricola gestita da esso ricorrente; che ai sensi dell’art. 40, comma 4 d.p.r. n. 327/2001 al coltivatore diretto ed all’imprenditore agricolo spetta un’indennità aggiuntiva.
Il ricorrente produce consulenza tecnica di parte volta a dimostrare che il valore del terreno in questione è pari ad oltre € 72.000,00.
Chiede, inoltre, che venga disposta consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare il valore effettivo del suolo e che l’indennità di occupazione sia riparametrata al valore effettivo del suolo come determinato in sede giurisdizionale.
Con memoria depositata in data 19 novembre 2011 parte ricorrente rileva che la Corte costituzionale con sentenza n. 293/2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 43 d.p.r. n. 327/2001 (sulla cui base è stato adottato il gravato decreto di acquisizione in sanatoria); che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 d.p.r. n. 327/2001 comporta la conseguente illegittimità del decreto n. 36/2009; che il nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 (introdotto dall’art. 34 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111) non è automaticamente applicabile alla presente fattispecie; che l’operatività di tale disposizione è rimessa ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione; che nel caso di specie l’Amministrazione ha ritenuto di non applicare l’art. 42 bis citato.
Si costituiva l’Amministrazione provinciale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato per quanto concerne la domanda impugnatoria e quella restitutoria.
Invero, quanto al vizio di notifica dedotto dallo Scaringella nell’oggetto del ricorso, lo stesso non sussiste poichè l’atto gravato è stato correttamente notificato presso il domicilio da lui eletto.
Nè si può sostenere che vi è stata alcuna violazione del principio di riparto di competenze, essendo il decreto di acquisizione sanante un atto di gestione che deve essere adottato (come correttamente avvenuto nel caso di specie) dal Dirigente e non dall’organo politico.
Parimenti non vi è stata alcuna inosservanza del principio del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 7 legge n. 241/1990, posto che l’interessato è stato destinatario dell’avviso di avvio del procedimento.
Inoltre, nel caso di specie – diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente nella memoria depositata in data 19 novembre 2011 – non ha alcuna rilevanza il sopraggiungere della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 d.p.r. n. 327/2001
Invero, il dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010 è superato dalla innovativa previsione normativa di cui all’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 (introdotto dall’art. 34 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), il cui comma 8, rendendo applicabile la nuova disciplina alle fattispecie anteriori, fa salve le vecchie acquisizioni in sanatoria, quale quella contestata in questa sede.
Al più parte ricorrente avrebbe potuto formulare con atto di motivi aggiunti notificato una censura di illegittimità sopravvenuta dell’impugnato provvedimento sulla base della prescrizione di cui all’art. 42 bis, comma 8 d.p.r. n. 327/2001, in virtù della quale per le fattispecie antecedenti (quale quella oggetto del presente giudizio), comunque soggette alla nuova disciplina, vi è la necessità di una rinnovazione, da parte dell’Amministrazione, della valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione.
Tuttavia, tale censura non è stata formulata da parte ricorrente nei termini e nei modi di legge con motivi aggiunti, non risultando la memoria depositata in data 19 novembre 2011 notificata alla controparte.
Ne consegue che l’azione impugnatoria e, conseguentemente, la domanda volta alla restituzione dei suoli de quibus vanno disattese.
Al fine di appurare la fondatezza delle censure sub 3) e 4) del ricorso relative alla congruità delle somme determinate nel gravato provvedimento a titolo di risarcimento danni, è necessario procedere a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.
Il consulente dovrà accertare lo stato dei luoghi, la congruità o meno – alla stregua del disposto di cui all’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 – dell’importo (pari ad € 11.578,03) liquidato a titolo di risarcimento del danno nel decreto n. 36 dell’8.9.2009, il valore venale del suolo alla data dell’8.9.2009 e l’ammontare dei danni subiti dallo Scaringella, ossia l’incidenza negativa dell’esproprio sull’attività condotta dal ricorrente sul fondo e l’eventuale mancato guadagno, il danno da occupazione senza titolo (per il periodo successivo alla perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera del Consiglio provinciale n. 46 del 28.5.1998 sino alla data di adozione del provvedimento di esproprio in sanatoria n. 36 dell’8.9.2009), da determinare sulla base del parametro di cui all’art. 42 bis, comma 3, seconda parte d.p.r. n. 327/2001.
Per quanto riguarda la domanda di parte ricorrente relativa all’accertamento della correttezza della determinazione – operata dal decreto n. 36/2009 – della somma (pari ad € 1.489,44) spettante a titolo di occupazione legittima, rileva il Collegio che detta controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 53, comma 3 d.p.r. n. 327/2001 (cfr. ora art. 133, comma 1, lett. g) ed f) cod. proc. amm.).
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 4.2.2011, n. 804 “In materia di espropriazione per pubblica utilità , l’attuale assetto del riparto di attribuzioni tra le due magistrature è nel senso di ritenere che, anche nel caso di procedimento espropriativo non soggetto alle norme del d.p.r. n. 327/2001, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo un’azione con la quale i proprietari di un’area hanno chiesto la restituzione del fondo, o in subordine il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorchè originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità . Rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell’indennità di occupazione legittima, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno può giustificare l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.”.
Analogamente Cass. civ., Sez. Un., 5.8.2009, n. 17944 ha rimarcato che “Si dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva e del giudice ordinario sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità da occupazione legittima.”.
Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa all’accertamento della correttezza della determinazione – operata dal decreto n. 36/2009 – della somma spettante a titolo di occupazione legittima, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge la domande impugnatoria e quella restitutoria;
2) dispone, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., consulenza tecnica d’ufficio in ordine al seguente quesito:
“accerti il consulente tecnico d’ufficio lo stato dei luoghi; la congruità o meno – alla stregua del disposto di cui all’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 – dell’importo (pari ad € 11.578,03) liquidato, a titolo di risarcimento del danno, nel decreto n. 36 dell’8.9.2009; il valore venale del suolo alla data dell’8.9.2009 e l’ammontare dei danni subiti dallo Scaringella, ossia l’incidenza negativa dell’esproprio sull’attività condotta dal ricorrente sul fondo e l’eventuale mancato guadagno; il danno da occupazione senza titolo (per il periodo successivo alla perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera del Consiglio provinciale n. 46 del 28.5.1998 sino alla data di adozione del provvedimento di esproprio in sanatoria n. 36 dell’8.9.2009), da determinare sulla base del parametro di cui all’art. 42 bis, comma 3, seconda parte d.p.r. n. 327/2001”;
– nomina, a tal fine, consulente tecnico d’ufficio la dott.ssa. Elena Barbone con studio in Bari, strada Santa Chiara, 13, che provvederà agli accertamenti sopra descritti;
– fissa la data per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, da effettuarsi nell’aula di udienza in Bari, piazza Massari n. 6, nel giorno 22 febbraio 2012, ore 09,00;
– delega il Giudice dr. Francesco Cocomile a raccogliere, alla presenza delle parti, e con l’assistenza del Segretario di udienza, il giuramento del consulente tecnico d’ufficio;
– autorizza le parti a nominare propri consulenti tecnici, mediante deposito del relativo atto nella Segreteria della Sezione, fino alla data di inizio delle operazioni di consulenza;
– autorizza fin d’ora il consulente a ricercare la documentazione necessaria all’adempimento dell’incarico presso le Amministrazioni competenti, facendone espressa menzione nella consulenza;
– ordina alla Amministrazione convenuta di mettere a disposizione del consulente tutta la documentazione in suo possesso relativa ai progetti ed ai lavori di cui è causa, fornendone gratuitamente copia ove richiesto;
– assegna alle parti il termine di giorni 20 (venti) dalla scadenza del termine per il deposito della relazione di consulenza d’ufficio, per depositare osservazioni scritte alla predetta relazione;
– delega altresì il Giudice Francesco Cocomile ad adottare tutti gli atti necessari ai fini della conclusione dell’istruttoria, ivi compresi quelli eventualmente concernenti, ove strettamente necessari, la concessione di proroghe al consulente tecnico d’ufficio;
3) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda relativa all’accertamento della correttezza della determinazione – operata dal decreto n. 36/2009 – della somma spettante a titolo di occupazione legittima, ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Rinvia il presente procedimento all’udienza pubblica del 13 giugno 2012.
Dispone che copia della presente sentenza sia comunicata, a cura della Segreteria, oltre che alle parti, al consulente tecnico d’ufficio nominato.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)