1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Finalità  – Valutazione comparativa interessi


2. Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia – Presupposto della buona condotta – Ampia discrezionalità  – Ragioni  


3. Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia – Sentenza penale condanna non passata in giudicato – Mancanza requisito buona condotta – Può sussistere – Ragioni
 

1. Le norme degli artt. 5, 7, 10 e 10-bis della L. n. 241/1990 sono preordinate a consentire la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati, allo scopo di una migliore valutazione comparativa degli interessi coinvolti.
2. L’art. 11 del T.U.L.P.S. individua la buona condotta tra i requisiti necessari al conseguimento delle autorizzazioni di polizia e la relativa valutazione presenta ampi margini di discrezionalità  per le rilevanti incidenze che dette autorizzazioni comportano  sull’ordine pubblico.
3. Tra le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di polizia, il non intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna non ne impedisce (per il principio di presunzione d’innocenza) la considerazione ai fini della valutazione del requisito della buona condotta, che peraltro può essere disconosciuto anche per fatti non aventi rilevanza penale.

N. 00360/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2010, proposto da: 
G. G., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lanunziata, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Falcone in Bari, alla via Melo n.198; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciilati in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
-del Decreto del Prefetto della provincia di Foggia U.T.G. identificato sub n.62.09/area 1 Bis, datato 28 maggio 2010 e notificato all’interessato a mezzo dell’Ufficio di Polizia amministrativa del Commissariato di P.S. di Cerignola in data 21 luglio 2010;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensori avv. Monica Falcone, su delega dell’avv. G. Lanunziata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato la revoca della nomina a guardia giurata con consequenziale divieto di detenzione di armi ex art.39 TULPS.
Il provvedimento gravato si fonda sostanzialmente sulla riconsiderazione dei presupposti soggettivi, essendo risultato il sig. G. denunziato per vari reati e, nelle more dello svolgimento del procedimento in questione, condannato ad un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art.629 c.p. (estorsione).
Con distinti atti depositati il 28 luglio 2010 si sono costituiti in giudizio il Ministero e la Prefettura di Foggia.
All’udienza del 12 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il gravame non può trovare accoglimento.
I motivi sub 1, 3 e 5 ruotano intorno al difetto di motivazione in relazione alle disposizioni del TULPS che vengono in considerazione nella fattispecie in esame; con il motivo sub 2 si lamenta l’asserita violazione della presunzione di innocenza; e con il motivo sub 4 una serie di violazioni procedimentali.
2.1.- Partendo da tali ultime censure, deve osservarsi che le stesse non appaiono dirimenti.
La normativa che si assume violata (ossia artt. 5, 7, 10 e 10 bis della legge n.241/90) è in via esclusiva preordinata a consentire la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati, allo scopo di una migliore valutazione comparativa degli interessi coinvolti; ma, nel caso di specie, il sig. G. ha preso parte al procedimento di revoca, articolando le proprie osservazioni in apposita memoria, come inequivocabilmente si rileva sia dal ricorso introduttivo sia dal tenore del provvedimento gravato.
In particolare da quest’ultimo emerge che il Prefetto, nell’adozione del provvedimento finale, abbia tenuto conto anche delle controdeduzioni della Questura di Foggia.
Il motivo sub 4, pertanto, essendo stata soddisfatta la ratio normativa, non può trovare accoglimento.
2.2.- Con i motivi sub 1, 3 e 5 sostiene poi il ricorrente che la motivazione del provvedimento gravato non soddisfi i requisiti di sufficienza rispetto alla normativa di settore.
Vero è invece che espressamente l’art.11 del TULPS individua la buona condotta tra i requisiti necessari al conseguimento delle autorizzazioni di polizia (e, quindi, anche per la conservazione delle stesse); che per costante giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, la relativa valutazione presenta ampi margini di discrezionalità  per le rilevanti incidenze sull’ordine pubblico.
Nella fattispecie in esame la valutazione complessiva del comportamento tenuto dall’interessato ha motivatamente e legittimamente indotto l’intimata Amministrazione a ritenere che il suddetto requisito sia venuto meno in base all’accertata e non contestata sussistenza di elementi concreti (la condanna subita e il tipo di reato che, non può negarsi, denota una certa inclinazione ai comportamenti violenti).
Peraltro, proprio il reato per il quale è stato condannato il ricorrente (si ribadisce, l’estorsione), figura espressamente tra i reati ostativi in generale al rilascio delle autorizzazioni di polizia (cfr. art.11 citato, comma secondo) e, in particolare, del porto d’armi (cfr. art.43, comma 1, lett. a) e della licenza di guardia giurata (art.138, comma 1, n.4).
2.3.- Per quanto sin qui considerato non appare fondata neanche la censura di asserita violazione della presunzione di innocenza, articolata nel motivo sub 2, poichè il non intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna in questione, non ne impedisce la considerazione ai fini della valutazione del requisito della buona condotta, che peraltro può essere disconosciuto anche per fatti non aventi rilevanza penale.
3.- In sintesi il gravame va respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di Giudizio in favore dell’Amministrazione degli interni, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, complessivamente liquidandole in €1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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