1. Pubblico impiego – Procedura concorsuale – Obbligo collegialità  Commissione –  Operazioni svolte in via telematica – Legittimità  – Condizioni


2. Pubblico impiego – Procedura concorsuale – Obbligo collegialità  Commissione – Attività  preparatorie non comportanti espressione di giudizi –  Contestualità  – Esclusione


3. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Valutazioni Commissione – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Condizioni e limiti

1. L’obbligo della collegialità  è  rispettato allorchè la Commissione giudicatrice ha operato in via telematica su espressa autorizzazione del Rettore dell’Università .
2. In relazione alle attività  preparatorie svolte dalla Commissione (a carattere vincolato e non comportanti l’espressione di giudizi sui singoli candidati) la collegialità  non implica necessariamente la contestualità  della presenza dei commissari nel corso delle operazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).
3. Le valutazioni espresse dalla Commissione costituiscono manifestazione di discrezionalità  tecnica insindacabile da parte del giudice amministrativo in assenza di illegittimità  o errori macroscopici non emersi in giudizio  (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 255).

 
N. 00301/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01079/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2011, proposto da Ruta Claudia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Petrocelli, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente, Lucrezia Saracino, con domicilio eletto presso gli uffici della propria Avvocatura in Bari, piazza Umberto I, 1;

nei confronti di
Signore Angelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Didonna e Margherita Pedone, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 61/A;

per l’annullamento,
previa concessione delle misure cautelari,
– del Decreto Rettorale n. 844 del 23.2.2011, pubblicato per via telematica nel sito dell’Università  degli Studi di Bari ed il cui avviso è stato pubblicato in G.U. IV Serie Speciale n. 21 del 15.3.2011, recante approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore universitario presso la Facoltà  di Agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/04 Orticultura e Floricultura, indetta con Decreto Rettorale n. 12029 del 10.12.2009, nonchè recante declaratoria del vincitore della predetta procedura di valutazione comparativa nella persona del dott. Angelo Signore;
– del provvedimento di nomina del candidato vincitore della selezione, ove esistente;
– degli atti e verbali tutti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto di che trattasi ed in particolare di quelli indicati in ricorso;
– di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso, preordinato o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di Signore Angelo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Maria Petrocelli, Gaetano Prudente, Lucrezia Saracino e Michele Didonna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Ruta Claudia partecipava alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore universitario presso la Facoltà  di Agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/04 Orticultura e Floricultura, indetta con Decreto Rettorale n. 12029 del 10.12.2009.
La stessa impugna in questa sede il Decreto Rettorale n. 844 del 23.2.2011 recante approvazione degli atti della suddetta procedura e declaratoria del vincitore nella persona dell’odierno controinteressato dr. Angelo Signore.
Rileva parte ricorrente che ai sensi dell’art. 4, comma 12 d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117 le Commissioni giudicatrici possono riunirsi anche in via telematica previa autorizzazione del Rettore dell’Università ; che nel caso di specie vi è stata detta autorizzazione; che tuttavia il contenuto del verbale n. 1 del 21.10.2010 (redatto in via telematica) non consente la chiara individuazione del luogo in cui i singoli docenti si trovavano al momento della riunione (si fa generico riferimento alla “rispettiva sede di servizio”); che mancano indicazioni in ordine alle modalità  utilizzate per la riunione in via telematica; che non risultano, in allegato al menzionato verbale, i rapporti di ricezione di fax o e-mail; che pertanto è stato violato l’art. 4, comma 12 d.p.r. n. 117/2000, non essendo comprovata la collegialità  della riunione; che la Commissione in apertura della seduta del 22.11.2010 (verbale n. 2), quasi a voler ratificare le operazioni in precedenza compiute, ha effettuato il riepilogo delle attività  svolte in via telematica.
Evidenzia, altresì, la Ruta che ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.p.r. n. 117/2000 le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati e tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento il quale ne assicura la pubblicità  almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione; che nel caso di specie la Commissione non ha osservato detto termine; che il verbale n. 2 non può quindi avere effetto sanante delle irregolarità  dello svolgimento della riunione telematica; che inoltre è stato violato il disposto di cui all’art. 3 d.m. 28.7.2009 in forza del quale le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche degli indici ivi indicati; che la Commissione si è limitata a prevedere (cfr. verbale n. 1) la mera possibilità  di avvalersi, al fine della valutazione delle pubblicazioni, anche degli indici predetti; che tuttavia in concreto non ha tenuto conto di tali indici; che complessivamente la produzione scientifica di essa ricorrente è cospicua e comunque superiore rispetto a quella del controinteressato Signore Angelo.
Si costituivano l’Amministrazione universitaria ed il controinteressato Signore Angelo, resistendo al gravame.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, va rilevato che la collegialità  è stata rispettata poichè la Commissione giudicatrice ha operato in via telematica su espressa autorizzazione del Rettore dell’Università  nel corso di una seduta (quella del 21.10.2010) destinata a mere operazioni preparatorie.
Il verbale dell’attività  espletata dalla Commissione comunque costituisce atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso, querela di falso che nel caso di specie non risulta essere stata proposta.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, in relazione alle attività  preparatorie svolte dalla Commissione (a carattere vincolato e non comportanti l’espressione di giudizi sui singoli candidati) la collegialità  non implica necessariamente la contestualità  della presenza dei commissari nel corso delle operazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).
Va, altresì, rimarcato che i criteri di valutazione sono stati tempestivamente pubblicati dalla Commissione (nel corso della legittima seduta del 21.10.2010 e confermati successivamente nella seduta del 22.11.2010); che il termine di sette giorni non ha carattere perentorio.
Quanto alla censura relativa all’asserita violazione, da parte della Commissione, del disposto di cui all’art. 3 d.m. 28.7.2009, va rilevato che la stessa Commissione si è limitata a prevedere (cfr. verbale n. 1) la mera possibilità  (costituente esercizio di un potere discrezionale non sindacabile in sede giurisdizionale) di avvalersi, al fine della valutazione delle pubblicazioni, anche degli indici indicati dalla suddetta disposizione (i.e. comma 2 dell’art. 3: a) originalità , innovatività  e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità  scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità  scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; comma 4 dell’art. 3: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazioni; 3) «impact factor» totale; 4) «impact factor» medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato [indice di Hirsch o simili]).
In ogni caso detti indici risultano essere stati utilizzati dalla Commissione (cfr. verbale n. 4B del 25.1.2011).
Inoltre, le valutazioni espresse dalla Commissione costituiscono manifestazione di discrezionalità  tecnica insindacabile da parte del giudice amministrativo in assenza di illegittimità  o errori macroscopici che parte ricorrente non allega, nè dimostra (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 255).
Pertanto, il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni operate dall’Amministrazione.
Il giudizio tecnico espresso dalla Commissione mostra una chiara e non censurabile preferenza nei confronti del controinteressato Signore Angelo rispetto alla ricorrente Ruta Claudia, preferenza non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non inficiata da errori macroscopici, possedendo il controinteressato titoli di livello superiore rispetto a quelli della ricorrente.
Al tal riguardo, si rammenta che l’odierna ricorrente Ruta Claudia, diversamente dal controinteressato Signore Angelo, non risulta in possesso del titolo di dottore di ricerca, nè di quello di assegnista di ricerca.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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