1. Contratti pubblici – Gara –  Esame delle giustificazioni – Giudizio complessivo sulla affidabilità  della offerta – Espressione di discrezionalità  tecnica – Sindacato di legittimità  – Presupposti e limiti 

2. Contratti pubblici – Gara – Sub-procedimento di verifica dell’anomalia – Modificazioni dell’offerta da parte della concorrente in sede di giustificazioni – Indice implicito di anomalia – Conseguenze

1. In base ad un consolidato orientamento, l’esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la congruità   dell’offerta mira ad un giudizio complessivo sull’affidabilità  dell’offerta economica complessivamente intesa e costituisce espressione della discrezionalità  tecnica dell’amministrazione che si sottrae al sindacato di legittimità  se non sia inficiata da macroscopici vizi di illogicità , arbitrarietà , irragionevolezza e/o travisamento di fatti  (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497; 18 agosto 2010; 23 novembre 2010, n. 8148; 25 luglio 2011, n. 4450; 16 agosto 2011, n. 4785).
2. Le modifiche apportate dalla concorrente alla propria offerta  in sede di giustificazioni rese nell’ambito del sub procedimento di verifica dell’anomalia  costituiscono implicita conferma circa la ragionevolezza della conclusione raggiunta dalla Commissione di ritenere il ribasso in origine proposto dalla ditta non economicamente sostenibile.

 
N. 00300/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal R.T.P. Area Geie, composto dall’ing. Antonio Falcone, dall’ing. Ruggiero Mavelli e dall’arch. Francesco Brayda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Barosio, Lorenzo Bonomo e Fabio Dell’Anna, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 48; 

contro
Società  Igiene Ambientale (S.I.A.) Foggia/4 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Ronzini in Bari, via Fornari n. 15/A; 

nei confronti di
R.T.P. Romanazzi – Boscia ed Associati S.r.l. – Ing. Gioacchino Manzulli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150; Gioacchino Manzulli; 

per l’annullamento
della nota in data 17.2.2011, prot. n. 1358, con cui la S.I.A. ha comunicato al R.T.P. ricorrente che “la commissione aggiudicatrice, conclusa l’audizione nella seduta del 10.2.2011, ha dichiarato l’offerta nel suo complesso inaffidabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”;
del verbale di gara del 10.2.2011;
del verbale di gara del 19.4.2011;
del verbale di gara del 9.5.2011;
del verbale di gara del 18.5.2011;
della nota prot. n. 4010 del 6.6.2011 e prot. n. 4011 del 6.6.2011;
della nota prot. n. 4737 del 29.6.2011 e prot. n. 4564 del 23.6.2011;
di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso con quello impugnato.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società  Igiene Ambientale (S.I.A.) Foggia/4 S.r.l. e del R.T.P. Romanazzi – Boscia ed Associati S.r.l. – Ing. Gioacchino Manzulli;
Visto il ricorso incidentale proposto dal controinteressato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi gli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. Il raggruppamento temporaneo denominato Area Geie, composto dall’ing. Antonio Falcone, dall’ing. Ruggiero Mavelli e dall’arch. Francesco Brayda, aveva presentato l’offerta ritenuta migliore dalla commissione nell’ambito della gara indetta dalla Società  Igiene Ambientale (S.I.A.) Foggia/4 s.r.l. per l’affidamento dei servizi d’ingegneria e di architettura inerenti il coordinamento della sicurezza in cantiere, la direzione lavori, la contabilità  e l’assistenza al collaudo relativi all’ampliamento della discarica consortile FG/4 – V lotto.
In esito alla verifica dell’offerta, con nota in data 17 febbraio 2011, prot. n. 1358, la S.I.A. ha comunicato al R.T.P. ricorrente che “la commissione aggiudicatrice, conclusa l’audizione nella seduta del 10.2.2011, ha dichiarato l’offerta nel suo complesso inaffidabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”.
Il raggruppamento ha impugnato tali atti dinanzi a questo Tribunale che, con ordinanza della prima Sezione 6 aprile 2011 n. 282, ha accolto la relativa istanza cautelare per i seguenti motivi:
“Considerato che l’attività  svolta dall’Amministrazione nominalmente diretta a verificare l’anomalia dell’offerta sembra essersi concretizzata in una rinnovata valutazione globale della proposta stessa;
considerato che, se non è in assoluto precluso tale ripetuto giudizio ove la Stazione appaltante abbia ragione di ritenere insufficiente o inadeguata la propria attività  valutativa, ciò tuttavia deve avvenire nelle forme proprie coinvolgendo tutte le offerte presentate;
considerato quindi che nella fattispecie si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e del contratto sottoscritto in data 9 marzo 2011, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, fino all’esito del riesame di tutte le offerte alla stregua degli indici individuati in sede di verifica dell’anomalia”.
La S.I.A. ha in seguito riprovveduto sulla verifica di anomalia, giungendo alle medesime, precedenti conclusioni.
Con motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2011, l’Area Geie ha contestato i verbali delle sedute del 19 aprile 2011 e del 9 maggio 2011, muovendo a tali atti gli stessi rilievi del ricorso originario e sostenendo che l’attività  amministrativa si è posta in contrasto con il decisum cautelare, anche perchè le richieste della Stazione appaltante si sarebbero appuntate su profili via via diversi.
Infine, con i motivi aggiunti depositati il giorno 8 luglio 2011, il raggruppamento istante ha chiesto l’annullamento dei successivi atti (compreso il verbale del 18 maggio 2011), con i quali sono state confermate l’esclusione dell’Area Geie e l’aggiudicazione alla controinteressata.
Con ordinanza 27 luglio 2011 n. 678, la Sezione ha respinto la richiesta cautelare, così motivando:
“Ritenuto, quanto all’istanza di ottemperanza, che la condotta assunta dalla commissione di gara nelle sedute del 19.4.2011, del 9.5.2011 e del 18.5.2011 non appare elusiva dell’ordinanza cautelare n. 282/2011 di questa Sezione, poichè con quest’ultima è stato, in via principale, sospeso il primo provvedimento di esclusione ed è stato, in via meramente eventuale, ordinato il riesame comparativo delle offerte tecniche, soltanto qualora la commissione intendesse tenere fermo il giudizio di inadeguatezza formulato nella seduta del 10.2.2011;
Ritenuto che, viceversa, la commissione ha deciso legittimamente di riesaminare la sola offerta del raggruppamento ricorrente, concentrando il proprio giudizio sull’attendibilità  delle giustificazioni e sulla correttezza del computo dei costi, in relazione al ribasso offerto;
Ritenuto, quanto all’istanza di sospensione del nuovo provvedimento di esclusione, che la motivazione addotta dalla commissione è riferita precipuamente alla congruità  del corrispettivo offerto, in relazione al numero di ore necessarie per l’espletamento dell’incarico, e non appare, per tali profili, viziata;
Ritenuto, quanto alla nota prot. n. 4737 del 29.6.2011, che il raggruppamento ricorrente, ove legittimamente escluso per anomalia dell’offerta, non avrebbe interesse a dolersi del provvisorio conferimento dell’incarico ai tecnici dipendenti della stazione appaltante”.
Invero la S.I.A. aveva deciso di affidare provvisoriamente la progettazione ai propri dipendenti con determinazione dell’Amministratore unico 23 giugno 2011 n. 4564. Il provvedimento è stato contestato sia dall’Area Geie, nell’ambito della seconda serie di motivi aggiunti, sia, attraverso un ricorso incidentale, dal raggruppamento Romanazzi-Boscia ed Associati s.r.l. – Ing. Gioacchino Manzulli, nel frattempo dichiarato aggiudicatario.
In ultimo, proprio la determinazione dell’Amministratore unico 23 giugno 2011 n. 4564 è stata revocata dalla Stazione appaltante, con determinazione 26 agosto 2011 n. 5992 e nella stessa data è stato stipulato il contratto con raggruppamento Romanazzi – Boscia ed Associati s.r.l. – Ing. Gioacchino Manzulli.
All’udienza del 23 novembre 2011, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata della decisione.
B. Da quanto permesso risulta evidente che il ricorso originario presentato dal raggruppamento Area Geie è divenuto improcedibile, in quanto il provvedimento in origine impugnato (ovvero la sfavorevole verifica di cui alla nota 17 febbraio 2011, prot. n. 1358) è stato sostituito, dopo l’ordinanza 6 aprile 2011 n. 282, da un altro atto pur esso impugnato.
I motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2011, con cui l’Area Geie ha contestato (nonostante la loro valenza infraprocedimentale) i verbali delle sedute del 19 aprile 2011 e del 9 maggio 2011, nonchè tutti gli atti con cui si è dato avvio alla seconda verifica di anomalia, sono altresì improcedibili in quanto tale successivo controllo sull’offerta è sfociato nel giudizio negativo espresso dalla commissione nel verbale del 18 maggio 2011 (gravato con ulteriori motivi aggiunti, depositati il giorno 8 luglio 2011).
Ugualmente non è più ravvisabile alcun interesse alla decisione in riferimento al ricorso incidentale presentato dal raggruppamento controinteressato e a quella parte dei secondi motivi aggiunti intesi a contestare la determinazione dell’Amministratore unico 23 giugno 2011 n. 4564 (revocata nelle more del giudizio).
Restano perciò da esaminare i motivi aggiunti, con i quali si chiede l’annullamento della successiva conferma del giudizio di anomalia espresso dalla commissione di gara.
Occorre premettere che con tale atto, depositato il giorno 8 luglio 2011, vengono riproposte le censure formulate nel ricorso originario nei confronti della prima esclusione, di cui alla nota in data 17 febbraio 2011, prot. n. 1358. Tali rilievi sono inammissibili, introducendo argomentazioni non aventi una specifica attinenza con quanto espresso nel verbale del 18 maggio 2011 dalla commissione, che, questa volta, si è concentrata sull’analisi dei costi, senza riconsiderare l’offerta nella sua interezza (ovvero comprensiva anche degli aspetti tecnici).
Quanto al resto delle contestazioni non vi è ragione di discostarsi da quanto già  anticipato in sede cautelare.
L’ordinanza della Sezione 6 aprile 2011 n. 282 (che la S.I.A. ha inteso eseguire rinnovando il suo procedimento) invero non precludeva affatto alla stazione appaltante di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta del raggruppamento Area Geie seguendo criteri e modalità  esenti dalle criticità  emerse nella prima versione di tale giudizio e quindi non impediva di giungere alla medesima conclusiva valutazione d’inadeguatezza (già  in origine espressa dalla commissione), questa volta concentrando l’attenzione sull’attendibilità  delle giustificazioni e sulla correttezza del computo dei costi, in relazione al ribasso offerto. Ciò è avvenuto sulla base di una rinnovata istruttoria che ha riguardato specificamente i costi e comunque aspetti rimasti in secondo piano nella precedente fase. Si possono così giustificare le ripetute richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante che non integrano quindi alcun’ipotesi di sviamento di potere.
In concreto, nella motivazione addotta dalla commissione, riferita precipuamente alla congruità  del corrispettivo offerto, in relazione all’impegno richiesto ai professionisti per l’espletamento dell’incarico, non sono presenti i vizi denunziati.
Al riguardo occorre tener presente che, in base ad un consolidato orientamento, l’esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità  tecnica dell’amministrazione la quale si sottrae al sindacato di legittimità  allorquando non sia inficiata da macroscopici vizi di illogicità , arbitrarietà , irragionevolezza e/o travisamento di fatti (nel caso di specie insussistenti) e che tale controllo mira ad un giudizio complessivo sull’affidabilità  dell’offerta economica complessivamente intesa (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497; 18 agosto 2010; 23 novembre 2010, n. 8148; 25 luglio 2011, n. 4450; 16 agosto 2011, n. 4785).
In particolare, nella fattispecie in esame, non appare illogico o sproporzionato che la commissione abbia ritenuto insufficienti e non convincenti innanzi tutto le giustificazioni riguardanti i costi relativi all’ispettore di cantiere (al quale, al fine di far risultare contenuti i relativi oneri, il raggruppamento attribuisce nelle giustificazioni un compito diverso e assai più limitato rispetto a quello risultante dalla relazione illustrativa presentata al momento della partecipazione, trasformando la sua funzione di sorveglianza in cantiere in un’attività  amministrativa di segreteria). Ugualmente deve dirsi per il direttore dei lavori. Di tale professionista sia i compensi sia le spese di trasferta, nelle risposte del raggruppamento, sono state chiaramente sottovalutati senza offrire una ricostruzione credibile di tali calcoli economici munita di adeguati riscontri, sicchè al proposito risulta superfluo verificare nello specifico la correttezza delle voci analitiche come stimate dalla commissione.
Non è quindi irragionevole la conclusione raggiunta dalla commissione di ritenere il ribasso in origine proposto dall’Area Geie non economicamente sostenibile, conclusione che trova implicita, ulteriore conferma nelle modifiche all’offerta presentata (in relazione soprattutto alla figura dell’ispettore di cantiere e alla corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e percentuali di compenso riconosciute ad ognuno dei partecipanti) risultanti dalle giustificazioni.
In definitiva, pertanto, il ricorso originario, i motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2011, in parte i motivi aggiunti depositati il giorno 8 luglio 2011 e il ricorso incidentale sono da dichiarare improcedibili.
I motivi aggiunti depositati il giorno 8 luglio 2011 per il resto devono essere respinti.
La complessità  della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciandosi,
– dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe proposto;
– dichiara improcedibili i motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2011;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal R.T.P. Romanizzi -Boscia ed Associati s.r.l. – Ing. Gioacchino Manzulli;
– in parte dichiara improcedibile e in parte respinge i motivi aggiunti depositati il giorno 8 luglio 2011.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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