1. Giustizia e processo – Impugnativa di atti di micro-organizzazione da parte di Avvocato di Ente pubblico – Giurisdizione Ordinaria
2. Giustizia e processo – Impugnativa di atti di macro-organizzazione da parte di Avvocato di Ente pubblico – Giurisdizione Amministrativa
3. Pubblico impiego – Avvocato di Ente Pubblico – Principio di autonomia dell’attività professionale di cui all’ art. 3 del regio decreto legge n. 1578/1933 – Rispetto – Condizioni
1. Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della impugnativa da parte di un avvocato di un ente pubblico avverso gli atti di micro-organizzazione (quali il contratto individuale di lavoro, i piani esecutivi di gestione e gli ordini di servizio) trattandosi di controversia attinente alla materia del pubblico impiego contrattualizzato e ad atti adottati dall’Amministrazione comunale con la capacità ed i poteri propri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5 dlgs n. 165/2001 (cd. atti di micro-organizzazione), materia devoluta ai sensi dell’art. 63 dlgs 30 marzo 2001, n. 165 alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Sussiste la giurisdizione amministrativa in relazione ad atti amministrativi di macro-organizzazione quali lo Statuto Comunale, il regolamento di organizzazione del personale e le delibere di riorganizzazione del Servizio Avvocatura comunale.
3. Non sussiste la violazione del principio di autonomia dell’attività professionale di cui all’ art. 3 del regio decreto legge n. 1578/1933 ove il regolamento comunale dell’Avvocatura garantisca la libertà e l’autonomia della stessa Avvocatura comunale nè l’inserimento dell’Avvocatura all’interno del Settore AA.GG. di per sè può costituire una compressione di tale autonomia.
N. 00304/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bonelli Emilio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonpiero Russo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;
contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Gallipoli e Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;
nei confronti di
Galeota Berardino;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Ordine degli Avvocati di Potenza, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
delle deliberazioni della Giunta comunale di Altamura n. 162 del 16.12.2010 e n. 173 del 28.12.2010, nella parte in cui riorganizzano l’assetto degli uffici e dei servizi comunali, ponendo il Servizio Avvocatura Comunale in posizione subordinata nell’ambito del 1° Settore, alle dipendenze del Dirigente di tale Settore;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 luglio 2011, per l’annullamento e/o la declaratoria d’illegittimità e di nullità ex artt. 8, comma 1 e 31, comma 4 cod. proc. amm., e/o per la disapplicazione, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente:
– dello Statuto del Comune di Altamura e dei provvedimenti che lo hanno approvato;
– del regolamento di organizzazione del personale del Comune di Altamura e dei provvedimenti che lo hanno approvato;
– della determinazione n. 1182 del 24.9.2007 del 1° Settore del Comune di Altamura;
– del contratto individuale di lavoro n. 16 del 19.5.2008 tra il ricorrente ed il Comune di Altamura;
– del regolamento dell’Avvocatura del Comune di Altamura e dei provvedimenti che lo hanno approvato, e segnatamente delle delibere di Giunta n. 94 del 28.7.2008, n. 54 del 10.7.2009 e n. 95 del 27.11.2009;
– dei piani esecutivi di gestione per gli anni 2008 e 2009 e dei provvedimenti che li hanno approvati, e segnatamente delle delibere di Giunta n. 122 del 16.10.2008 e n. 89 del 26.11.2009;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi, ove lesivi, gli ordini di servizio a firma del dr. Berardino Galeota datati 12.6.2008, 4.8.2008, 17.11.2008, 30.12.2008, 6.5.2011, 23.12.2010, 28.1.2011 e 1.2.2011;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Ordine degli Avvocati di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Donatello Genovese, su delega degli avv.ti Antonpiero Russo e Giuseppe Buscicchio, Francesco Gallipoli e Angelo Giuseppe Orofino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Bonelli Emilio è dipendente del Comune di Altamura e svolge funzioni di avvocato dell’Ente, essendo iscritto nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Potenza a norma dell’art. 3, ultimo comma, lett. b) regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (decreto convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”) e preposto al Servizio Avvocatura Comunale.
Lo stesso contesta in questa sede con il ricorso introduttivo la nuova riorganizzazione del Servizio Avvocatura comunale di cui alle impugnate deliberazioni n. 162/2010 e n. 173/2010 della Giunta comunale del Comune di Altamura.
Sostiene il ricorrente che le gravate deliberazioni pongono il Servizio Avvocatura comunale in posizione subordinata nell’ambito del 1° Settore alle dipendenze del Dirigente di tale Settore in contrasto con il principio di autonomia dell’attività professionale di cui all’art. 3 regio decreto legge n. 1578/1933.
Con ricorso per motivi aggiunti il Bonelli impugna vari atti tra cui lo Statuto del Comune di Altamura, il regolamento di organizzazione del personale del Comune, la determinazione n. 1182 del 24.9.2007 del 1° Settore, il contratto individuale di lavoro n. 16 del 19.5.2008, il regolamento dell’Avvocatura comunale, le delibere di Giunta n. 94 del 28.7.2008, n. 54 del 10.7.2009 e n. 95 del 27.11.2009, i piani esecutivi di gestione per gli anni 2008 e 2009, le delibere di Giunta n. 122 del 16.10.2008 e n. 89 del 26.11.2009, gli ordini di servizio a firma del dr. Berardino Galeota datati 12.6.2008, 4.8.2008, 17.11.2008, 30.12.2008, 6.5.2011, 23.12.2010, 28.1.2011 e 1.2.2011.
Evidenzia parte ricorrente che tali atti sono stati adottati in violazione del principio di autonomia dell’attività professionale di cui al citato art. 3 regio decreto legge n. 1578/1933.
Si è costituito il Comune di Altamura, resistendo al gravame.
L’Ordine degli Avvocati di Potenza ha proposto intervento ad adiuvandum, essendo il ricorrente iscritto nell’elenco speciale addetti agli uffici legali degli enti pubblici tenuto dal menzionato Ordine.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della impugnativa degli atti di micro-organizzazione (si pensi al contratto individuale di lavoro n. 16 del 19.5.2008 intercorso tra il ricorrente ed il Comune di Altamura, ai piani esecutivi di gestione per gli anni 2008 e 2009 e agli ordini di servizio) contestati da parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.
La controversia in esame attiene, infatti, alla materia del pubblico impiego contrattualizzato e ad atti adottati dall’Amministrazione comunale con la capacità ed i poteri propri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5 dlgs n. 165/2001 (cd. atti di micro-organizzazione), materia devoluta ai sensi dell’art. 63 dlgs 30 marzo 2001, n. 165 alla giurisdizione del giudice ordinario.
Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso per motivi aggiunti per quanto concerne la richiesta di annullamento degli atti di micro-organizzazione, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
Questo Tribunale può, invece, certamente conoscere delle censure mosse dal Bonelli avverso gli atti amministrativi di macro-organizzazione contestati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti (i.e. deliberazioni della Giunta comunale di Altamura n. 162 del 16.12.2010 e n. 173 del 28.12.2010, Statuto del Comune di Altamura, regolamento di organizzazione del personale, determinazione n. 1182 del 24.9.2007 del 1° Settore, regolamento dell’Avvocatura comunale, delibere di Giunta n. 94 del 28.7.2008, n. 54 del 10.7.2009 e n. 95 del 27.11.2009).
Tuttavia, dette contestazioni avverso atti asseritamente limitativi dell’autonomia dell’Avvocatura comunale non possono trovare accoglimento, posto che l’art. 10, comma 1, lett. d) del regolamento dell’Avvocatura del Comune di Altamura n. 94 del 28.7.2008 garantisce la libertà e l’autonomia della stessa Avvocatura comunale e che l’inserimento di questa all’interno del 1° Settore AA.GG. di per sè non costituisce una compressione di tale autonomia.
Una lesione del principio di autonomia potrebbe al più derivare dall’adozione di singoli atti di micro-organizzazione, quali quelli appunto gravati con il ricorso per motivi aggiunti, sui quali, tuttavia, ha – come visto in precedenza – giurisdizione il giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 dlgs n. 165/2001.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti limitatamente alle contestazioni relative agli atti amministrativi di macro-organizzazione, potendosi conseguentemente prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della impugnativa degli atti di micro-organizzazione contestati con il ricorso per motivi aggiunti, ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa;
2) respinge il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti limitatamente alle censure relative agli atti amministrativi di macro-organizzazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)