1. Accesso – Impiantistica pubblicitaria – Istanza di ostensione segnaletica stradale da parte dell’operatore  pubblicitario – Diniego – Interesse e legittimazione a ricorrere – Sussistenza – Ragioni
2. Accesso – Impiantistica pubblicitaria – Istanza di ostensione  segnaletica stradale da parte dell’operatore pubblicitario  – Valutazione del giudice – Limiti

1. Sussiste l’interesse e la legittimazione a ricorrere di una società  operante nel settore delle affissioni e dell’impiantistica stradale per l’ostensione della segnaletica stradale presente nel tratto ove insistono i cartelli apposti dalla stessa, considerato che l’operatore economico ha sicuramente titolo a conoscere le condizioni e i presupposti per installare nonchè per mantenere i propri impianti lungo la strada pubblica, quando già  autorizzati. Ciò, infatti, non comporta un controllo generalizzato dell’attività  amministrativa considerato lo stretto legame tra l’installazione della segnaletica e la sorte degli impianti pubblicitari, che denota invece l’attualità  e la specificità  dell’interesse vantato.


2. Qualora vi sia una richiesta di accesso, il giudice deve limitarsi ad esaminare gli elementi soggettivi e oggettivi già  indicati e a verificare che la richiesta stessa non sia generica e si riferisca alla tutela di un diritto concreto, ma non può giungere a valutare l’eventuale fondatezza o meno dell’azione che l’interessato intende intraprendere per la tutela della propria posizione giuridica garantita dall’ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2011 n. 1492; Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067).

N. 00306/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01659/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2011, proposto dalla Studiocinque Outdoor S.r.l., Società  unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso l’avv. Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cianciola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Garruba, 24; 

per l’annullamento
dei provvedimenti impliciti di diniego all’accesso ai provvedimenti d’istallazione della segnaletica stradale nel tratto ove insistevano i cartelli apposti dalla ricorrente, tra il km 2,000 e il km 3,800 della strada provinciale 54, e al provvedimento di apertura della strada sita intorno al km 2,700, come da foto allegata, con indicazione della data in cui tale strada è stata aperta alla viabilità , attraverso la rimozione del guard rail;
nonchè degli atti presupposti, pregressi, successivi e/o comunque collegati a quelli gravati, se lesivi degli interessi della ricorrente,
nonchè per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto detto accesso
e per il conseguente ordine
alla Provincia di Bari di esibire gli atti tutti indicati nelle istanze presentate dalla Studiocinque Outdoor S.r.l.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Carmelina Di Gifico e Giuseppe Cianciola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. La Studiocinque Outdoor S.r.l. opera nel settore delle affissioni e dell’impiantistica pubblicitaria. àˆ titolare di varie autorizzazioni all’installazione lungo le strade provinciali. Ciò nonostante la Provincia di Bari riteneva il posizionamento di alcuni impianti lungo la S.P. 54 in contrasto con il codice della strada e lo sanzionava con verbali ricevuti dalla ditta interessata in data 11 maggio 2011.
Secondo quanto riferito dalla società  e rimasto incontestato in giudizio, tali atti sono stati impugnati dinanzi al Prefetto di Bari.
Con istanza datata 28 giugno 2011 ha chiesto all’Ente l’accesso ai provvedimenti d’istallazione della segnaletica stradale nel tratto ove insistevano i cartelli apposti dalla ricorrente, tra il km 2,000 e il km 3,800 della strada provinciale 54, e al provvedimento di apertura della strada sita intorno al km 2,700, come da foto allegata, con indicazione della data in cui tale strada è stata aperta alla viabilità , attraverso la rimozione del guard rail.
L’Amministrazione non ha risposto. Al fine di difendersi nei contenziosi sopra accennati e per ottenere eventualmente il ristoro dei danni subiti, la società  ha allora prodotto ricorso ex art. 116 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Si è costituita la Provincia di Bari, chiedendo il rigetto della domanda.
Alla camera di consiglio del 23 novembre 2011 la causa è stata riservata per la decisione.
B. L’azione è fondata.
àˆ evidente la sussistenza dell’interesse e della legittimazione della ricorrente all’ostensione, viste le controversie pendenti, e considerato che l’operatore economico ha sicuramente titolo a conoscere le condizioni e i presupposti per installare nonchè per mantenere i propri impianti lungo la strada pubblica, quando già  autorizzati.
Sotto questo profilo, quindi, la difesa della Provincia di Bari, secondo la quale, attraverso l’accesso, la Studiocinque Outdoor S.r.l. realizzerebbe un controllo generalizzato dell’attività  amministrativa, non convince, considerato lo stretto legame tra l’installazione della segnaletica e la sorte dei propri impianti pubblicitari, che denota invece l’attualità  e la specificità  dell’interesse vantato.
Sul piano oggettivo, poi non possono sorgere dubbi sulle caratteristiche e sulla funzione degli atti richiesti non soggetti ad alcun particolare regime di segreto o di semplice riservatezza. Nè si può ritenere che tali atti siano superflui sol perchè si presume che l’istante conosca il “Regolamento per l’installazione dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari”, approvato con deliberazione consiliare 23 luglio 2008 n. 11 e modificato con deliberazione 18 dicembre 2009 n. 41, visto che, proprio per il suo carattere generale, esso non è utile a definire la situazione concreta per la quale la Provincia ha reputato irregolari le installazioni della ricorrente.
D’altra parte, è noto che, in questa procedura, il Giudice debba limitarsi ad esaminare gli elementi soggettivi e oggettivi già  indicati e a verificare che la richiesta di accesso non sia generica e si riferisca alla tutela di un diritto concreto (come è riscontrabile nella fattispecie), ma non può giungere a valutare l’eventuale fondatezza o meno dell’azione che l’interessato intende intraprendere per la tutela della propria posizione giuridica garantita dall’ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2011 n. 1492; Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067).
A ciò consegue l’ordine di ostensione degli atti e provvedimenti indicati dalla ricorrente nell’istanza datata 28 giugno 2011, nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Bari di esibire e rilasciare la documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna la Provincia di Bari al pagamento delle spese processuali in favore della Studiocinque Outdoor S.r.l., nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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